Ampliamento del balcone e rispetto del decoro architettonico
                                Una interessante sentenza del Tar Toscana Firenze, terza sezione (sentenza n. 1019 del 7 novembre 2023), definisce il concetto di decoro architettonico come nozione “elastica”, che implica l’obbligo dell’amministrazione di fornire una adeguata motivazione in caso di provvedimenti negativi. Il caso deciso dai giudici fiorentini riguardava l’ordine di demolizione e ripristino dell’ampliamento di un balcone nella facciata interna di un edificio di metà ottocento. Il tutto si legava all’esigenza di garantire il rispetto del decoro architettonico.
Il caso
Il proprietario di un immobile di metà ottocento, composto da tre piani fuori terra e successivamente sopraelevato, aveva presentato una SCIA per la realizzazione sulla facciata tergale di un ampliamento della profondità del balcone, con l’obiettivo di allinearlo a quello adiacente appartenente ad altra proprietà. La Commissione edilizia comunale aveva espresso parere negativo sull’opera, ritenendola in contrasto con la disciplina del “decoro architettonico” prevista dal regolamento edilizio, perché il balcone sarebbe stato troppo profondo rispetto all’edificio e ne avrebbe alterato le caratteristiche. Il Comune aveva ordinato quindi il divieto di prosecuzione degli interventi ed il ripristino dei luoghi ed il proprietario si era rivolto al Tar Toscana, lamentando la genericità della motivazione del provvedimento.
Accogliendo il ricorso del proprietario, I Giudici fiorentini hanno ritenuto che la motivazione del provvedimento fosse “priva di quegli specifici elementi di giudizio idonei a disvelare il percorso argomentativo sotteso alla valutazione compiuta e alle ragioni concrete del diniego opposto”.
Cosa si intende per decoro architettonico
La genericità della motivazione era dovuta al richiamo della nozione di decoro architettonico, senza che fossero indicati con esattezza quali elementi dell’edificio e del contesto fossero ritenuti in contrasto con l’opera realizzata. La nozione di decoro architettonico, spiega il TAR, fa riferimento alla preservazione di determinate linee armoniche dell’edificio o di un determinato “stile” del fabbricato rispetto ad innovazioni atte ad alterarne composizione e tratti.
Si tratta di una nozione elastica, prosegue il Collegio, che assume un significato concreto ed intellegibile solo se calata in un determinato contesto. Se viene dunque posta alla base di un provvedimento negativo in materia edilizia è necessario che la motivazione evidenzi in modo adeguato i caratteri specifici o il particolare stile architettonico dell’edificio che risulterebbe compromesso dall’opera.
Decisione del caso
L’edificio in questione, osserva il TAR, non era oggetto di specifica tutela dalla quale evincere l’esistenza di canoni estetici o storici identitari da preservare. Inoltre, l’intervento riguardava la facciata interna dell’edificio, priva di impatto visivo dalla viabilità cittadina. Per di più gli aggetti presenti sulla stessa facciata avevano dimensioni e forme diverse e non erano posizionati secondo un particolare disegno geometrico. L’ampliamento del balcone, comportando un allineamento con quello del vicino, eliminava semmai la preesistente disomogeneità dimensionale tra i due aggetti.
Quindi, concludono i Giudici fiorentini, non essendo stato possibile comprendere dal provvedimento e dall’esame dei luoghi, quali siano i caratteri armonici o il particolare stile architettonico che l’intervento edilizio avrebbe messo a repentaglio, l’ordinanza inibitoria del Comune è illegittima e meritevole di annullamento.
                                    
