Edilizia

Rigenerazione urbana, ecco i contributi per i Comuni sino al 2034

Con il decreto del 30 dicembre 2021 ripartite le risorse da destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana per gli anni 2021-2026
Condividi
Rigenerazione urbana, ecco i contributi per i Comuni sino al 2034
Dal 7 aprile al 21 giugno 2021 era possibile inviare online le richieste, come stabilito in Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021 relativo al Dpcm dal titolo “Assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”. Il documento è stato emanato ai sensi dell’articolo 1, commi 42 e 43 della Legge 29 dicembre 2019, n. 160.  Il Dpcm finanzia interventi triennali, fino al 2034, per la rigenerazione urbana da parte dei Comuni, fissando criteri e modalità (per il primo triennio 2021-2023) per richiedere i contributi. L’obiettivo del Dpcm è di assegnare le risorse ai Comuni che abbiano nel proprio territorio una “densità maggiore di popolazione caratterizzata da condizioni di vulnerabilità sociale e materiale”. Ecco gli aspetti principali del Decreto e le modalità di ripartizione dei fondi a disposizione. In Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2021, si registra l’Approvazione del modello informatizzato di presentazione della domanda di contributi, a favore dei comuni. Con il decreto del 30 dicembre 2021, pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno, è avvenuta la pubblicazione del riparto delle risorse da destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana per gli anni 2021-2026.

L’assegnazione dei contributi

I Comuni interessati sono quelli con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia, ed i Comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana. I contributi (art.  1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), sono calcolati nel limite massimo di:
  • 150 milioni di euro per il 2021;
  • 250 milioni per il 2022;
  • 550 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024;
  • 700 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.
I progetti dovranno riguardare interventi per la rigenerazione urbana per ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. Tra gli obiettivi, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

I criteri della ripartizione

Ogni Comune può fare richiesta di contributo per uno o più interventi nel limite massimo di:
  • 5.000.000 di euro per i Comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti;
  • 10.000.000 di euro per i Comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;
  • 20.000.000 di euro per i Comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti. Oltre ai capoluoghi di provincia o sede di città metropolitana.
I contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici. Tra questi:
  • manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive;
  • interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici;
  • mobilità sostenibile.

Erogazione del contributo

Le erogazioni sono disposte nel seguente modo:
  • 30% del finanziamento, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori;
  • 60% sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente;
  • il residuo 10% dopo l’invio, al Ministero dell’interno, del certificato di collaudo. Oppure, del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori (art. 102 del codice di cui al dl 18 aprile 2016, n. 50).
Le erogazioni a favore dei comuni del Friuli Venezia Giulia, della Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sono disposte dai bilanci delle rispettive regioni e province autonome.

Affidamento dei lavori

L’ente beneficiario deve affidare i lavori entro i seguenti termini:
  • per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 e 2.500.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro 15 mesi dalla stipula del contratto;
  • per quelle il cui costo è superiore a 2.500.000 di euro, l’affidamento dei lavori deve avvenire entro 20 mesi.
Altre clausole:
  • se l’ente beneficiario richiede il contributo anche per le spese di progettazione esecutiva, nel caso in cui le stesse siano comprese nel quadro economico dell’opera che si intende realizzare, i termini sono prorogati di dodici mesi;
  • se per espletare le procedure di selezione del contraente, ci si avvale degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA), i termini sono aumentati di tre mesi.
Il monitoraggio delle opere finanziate è effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP”. Articolo pubblicato il 16/3/2021 e aggiornato il 16/01/2022
Condividi

Potrebbero interessarti

Condominio

Dalla costituzione del condominio alla gestione delle tabelle millesimali, dalle delibere assembleari ai lavori edilizi e ai titoli abilitativi:...

Decreto Salva Casa

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 il Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 recante “Disposizioni urgenti in materia di...

Bed & Breakfast: norme e regole

I 35mila Bed & Breakfast d’Italia sono classificati come strutture alberghiere e paralberghiere, extralberghiere o a carattere saltuario