Verso una riforma più equilibrata di autorizzazione paesaggistica
La riforma delle autorizzazioni paesaggistiche torna al centro del dibattito parlamentare, ma lo fa con un passo più cauto rispetto alle intenzioni iniziali.
La prima versione del disegno di legge
Il disegno di legge n. 1372, presentato al Senato nel febbraio 2025, proponeva una delega al Governo per modificare le procedure di autorizzazione paesaggistica contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), con l’obiettivo dichiarato di semplificare e accelerare i procedimenti.
Il testo originario introduceva il principio del silenzio assenso nel caso di mancata risposta della Soprintendenza entro 20 giorni dalla richiesta di autorizzazione, limitando di fatto i poteri delle autorità preposte alla tutela.
Si prevedeva inoltre una maggiore autonomia per i Comuni nella gestione delle pratiche relative a interventi “di lieve entità” e la possibilità di esonerare dal parere paesaggistico alcuni impianti tecnici, come quelli solari e termici.
La riforma puntava su una netta distinzione tra interventi “ordinari” e “semplificati”, con una cornice normativa meno stringente per questi ultimi.
Nella sua ultima riformulazione, invece, il testo abbandona l’ipotesi di introdurre meccanismi automatici di silenzio assenso e ribadisce il ruolo centrale delle Soprintendenze nel processo valutativo.
Si apre invece alla definizione di linee guida ministeriali vincolanti per garantire maggiore uniformità interpretativa tra gli uffici periferici del Ministero della Cultura, superando le attuali disomogeneità applicative.
Tra le novità più concrete, la previsione di tempi procedimentali più stringenti per le Soprintendenze e l’eliminazione dell’obbligo di parere paesaggistico per l’installazione di impianti solari e termici sugli edifici, segnando un primo passo verso la conciliazione tra tutela e transizione energetica.
Riforma delle autorizzazioni paesaggistiche: le posizioni delle associazioni di categoria
Durante la fase istruttoria del disegno di legge n. 1372, le Commissioni Cultura e Ambiente del Senato hanno acquisito numerose memorie e contributi tecnici da parte di soggetti istituzionali, associazioni di categoria e studiosi, con l’obiettivo di valutare l’impatto della riforma sulle dinamiche autorizzative e sulla tenuta del sistema di tutela.
L’ANCI ha evidenziato l’esigenza di mantenere un equilibrio tra efficienza amministrativa e salvaguardia del paesaggio, auspicando una maggiore cooperazione tra Comuni e Soprintendenze e l’adozione di modelli procedurali omogenei.
UNITEL ha ribadito la necessità di distinguere gli interventi ad alto impatto da quelli di lieve entità, sollecitando la definizione di standard nazionali minimi e strumenti operativi chiari per evitare l’eccessiva discrezionalità applicativa.
Di segno affine è la posizione dell’Associazione Nazionale Archeologi, che ha invitato il legislatore a evitare scorciatoie procedurali come il silenzio assenso in materia paesaggistica e a garantire la presenza obbligatoria di archeologi e storici dell’arte nei processi valutativi.
Riforma delle autorizzazioni paesaggistiche: più agilità, meno discrezionalità
Alla luce delle diverse posizioni espresse è emersa la necessità di ricalibrare l’impianto originario del testo.
La versione iniziale del ddl, infatti, introduceva in modo diretto e automatico il silenzio-assenso in caso di mancata risposta da parte delle Soprintendenze, conferendo ai Comuni una sostanziale autonomia decisionale anche in relazione agli interventi paesaggisticamente sensibili.
Tale approccio, come abbiamo visto, ha suscitato perplessità in riferimento alla applicazione automatica del silenzio-assenso non fosse coerente con l’attuale configurazione delle autorizzazioni paesaggistiche, che presuppone un procedimento pluristrutturato incentrato sul ruolo co-decisorio delle Soprintendenze.
Per questo motivo, il relatore del provvedimento, sen. Roberto Marti, ha depositato un nuovo testo che abbandona la previsione diretta della modifica al D.lgs. 42/2004, optando per una delega al Governo più rispettosa del quadro normativo preesistente.
L’articolo 2 modifica alcune disposizioni del Codice
L’articolo 2 modifica alcune disposizioni del Codice, introducendo tra l’altro termini perentori per l’emissione del parere da parte della Soprintendenza (45 o 90 giorni, a seconda dei casi), decorso il quale si forma il silenzio-assenso. Si interviene anche sui procedimenti di sanatoria per opere realizzate senza autorizzazione, prevedendo tempi certi e possibilità di superamento del parere vincolante.
Inoltre, si amplia l’elenco degli interventi di edilizia libera e semplificata, anche con riferimento a piccoli aumenti volumetrici o modifiche conformi alla struttura originaria dell’edificio, introducendo l’autocertificazione tecnica per gli interventi ripetitivi e annuali.
L’articolo 3 contiene la delega al Governo
L’articolo 3 contiene la delega al Governo, con una serie articolata di princìpi tra cui:
- il coordinamento delle Soprintendenze per garantire uniformità nazionale;
- l’esclusione dall’autorizzazione per interventi di lieve entità conformi ai piani paesaggistici regionali;
- la semplificazione per le infrastrutture strategiche;
- l’istituzione di sportelli unici autorizzativi.
Si prevede inoltre la possibilità di escludere tipologie di interventi in base a documenti di prevalutazione e la facoltà per il Ministero della Cultura di identificare annualmente aree di particolare interesse da sottoporre a valutazione rafforzata. I decreti legislativi attuativi dovranno essere adottati entro sei mesi.

