Edilizia

Ricostruzione privata post sisma 2016, le Linee Guida per l’applicazione del Prezzario unico

Indicazioni operative per l’attuazione degli artt. 1 e 2 dell’Ordinanza Commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 recanti le misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime
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Ricostruzione privata post sisma 2016, le Linee Guida per l’applicazione del Prezzario unico
La Struttura commissariale ha diffuso le Linee Guida per l’attuazione degli artt. 1 e 2 dell’Ordinanza Commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 recanti le misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime – dovuto all’evento pandemico e alla congiuntura economica aggravata dalle ripercussioni degli eventi bellici in atto – nella ricostruzione privata post sisma 2016, che incontra gravi difficoltà nell’esecuzione dei contratti di lavori già affidati, per la dilazione dei termini contrattuali a causa della interruzione dei lavori appaltati e la difficoltà di appaltare gli interventi già decretati in quanto progettati sulla base di prezzi non più adeguati, con ripercussioni anche nel futuro, stante la difficoltà di reperire operatori economici disposti a partecipare alle procedure sulla base di prezzi non aggiornati.

Ricostruzione post sisma. Il Prezzario unico del cratere del Centro Italia

L’Ordinanza Commissariale n. 126 del 28 aprile 2022, entrata in vigore il 24 maggio 2022, ha approvato il “Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022”. Le Avvertenze generali del Prezzario illustrano le modalità e le analisi degli elementi che hanno concorso alla definizione dei nuovi prezzi. Si pone all’attenzione degli operatori l’introduzione del costo della manodopera indicato accanto ai prezzi riportati in ciascun capitolo al fine della verifica della congruità dell’incidenza dello stesso costo sull’importo complessivo dei lavori. In relazione al DURC di congruità, ai fini dell’attestazione della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa per l’esecuzione dei lavori, occorre fare riferimento all’importo del costo delle opere dell’intervento rideterminato a seguito dell’applicazione del nuovo prezzario, con le modalità indicate alla sez. B. Per le voci di lavorazione per le quali il Prezzario unico Cratere – Edizione 2022 non riporti il relativo costo minimo della manodopera questo dovrà essere indicato dal progettista facendo riferimento al costo della manodopera previsto per la medesima lavorazione o, comunque, ad essa assimilabile, presente nel prezzario regionale di riferimento. In assenza del predetto costo potrà farsi riferimento alle voci degli altri prezzari regionali. Il costo di cui sopra è da intendersi sempre al netto delle spese generali e dell’utile d’impresa. Il Prezzario si utilizza in relazione:
  • alle nuove domande di contributo presentate dal 24 maggio 2022 e a quelle pendenti alla medesima data, a cui si applicano, altresì, le disposizioni dell’aggiornamento dei costi parametrici;
  • alle domande decretate fino al 31 dicembre 2020, per le lavorazioni eseguite dal 1 luglio 2021, fermo restando l’operatività della disciplina dettata dall’art. 7 dell’ordinanza 118/2021 per il primo semestre 2021 (compensazione dei materiali).
E’ data facoltà al professionista, in relazione ai decreti di concessione del contributo emanati entro il 31 dicembre 2020, e purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo del contributo, di compensare in aumento o in diminuzione i prezzi dei materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate a decorrere dal 1 gennaio 2021 sino al 30 giugno 2021 alle domande per le quali sia stato decretato il contributo a far data dal 1 gennaio 2021, a cui si applicano, altresì, le disposizioni dell’aggiornamento dei costi parametrici. Ai beneficiari del contributo, fino al 31 dicembre 2022, è riconosciuta la facoltà di applicare alternativamente il Prezzario unico del cratere 2022 ovvero, anche rispetto alle singole voci, il prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso prezzario regionale, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016. I costi parametrici inerenti:
  • agli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziale o su edifici a destinazione e tipologia prevalentemente produttiva che hanno subito danni lievi,
  • agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati,
  • agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati,
  • agli interventi edilizi di adeguamento per la delocalizzazione definitiva di immobili a uso agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati,
sono aumentati dal 6% al 20% per i fabbricati residenziali o ad essi assimilabili, dall’11% al 25% per gli edifici adibiti ad attività produttive. Le previsioni dell’aggiornamento dei costi parametrici e delle relative modalità di accesso si applicano:
  • alle nuove domande di contributo presentate dal 24 maggio 2022 e su istanza del professionista incaricato a quelle pendenti alla medesima data;
  • su istanza del professionista incaricato, alle domande per le quali sia stato decretato il contributo dal 1° gennaio 2021, purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo.
Il riconoscimento del compenso da determinarsi secondo i parametri professionali vigenti, in relazione alle prestazioni eseguite e documentate ai fini dell’applicazione del Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022 va considerato come compenso ulteriore, che dovrà essere corrisposto per remunerare prestazioni diverse e specifiche, direttamente collegate all’aggiornamento del progetto già presentato, che si rende necessario a seguito della rideterminazione dell’importo lavori.

Misure in materia di aumento dei costi delle materie prime per la ricostruzione post sisma 2016

Tra le misure in materia di aumento dei costi delle materie prime, si segnalano:
  • l’anticipo all’impresa non superiore al 30% dell’importo lavori ammessi a contributo possa essere corrisposto, oltre che in occasione del cosiddetto SAL zero, anche, nel corso dei lavori, esclusivamente in corrispondenza dei SAL intermedi, e comunque non oltre il termine per la corresponsione del secondo SAL, su richiesta del soggetto interessato da inserire nel campo note della istanza di SAL;
  • fino alla data del 31 dicembre 2022 un SAL esecuzione parziale, ulteriore rispetto a quello ordinari, che può essere liquidato nel caso in cui il direttore dei lavori accerti l’esecuzione parziale dei lavori relativi, per l’importo minimo di euro 5.000 e per una sola volta, fermo l’impegno sottoscritto dall’impresa alla prosecuzione dei lavori. L’importo del SAL deve essere determinato in misura corrispondente alle lavorazioni eseguite. In nessun caso l’importo del SAL può determinare il superamento del 90 per cento di erogazione del contributo. L’impegno alla prosecuzione dei lavori deve essere formalizzato dall’impresa a mezzo di apposita dichiarazione da trasmettere in allegato alla richiesta di erogazione del predetto SAL.
L’USR è autorizzato alla liquidazione del SAL finale al momento della dichiarazione asseverata di fine lavori da parte del direttore dei lavori che attesti anche la sussistenza degli allacciamenti alle opere di urbanizzazione comunale, purché in presenza di circostanze impeditive, accertate dal comune, in ordine al rilascio dell’agibilità o abitabilità, anche per l’assenza di documentazione di natura amministrativa o di competenza notarile La conclusione del procedimento per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata coincide con il collaudo finale dei lavori effettuati e la conseguente liquidazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori. Il collaudo dei lavori eseguiti verifica anche la realizzazione dell’impiantistica di pertinenza dell’edificio oggetto di riparazione o ricostruzione, ove rientrante nel progetto di intervento, necessaria ai fini del collegamento con la rete dei servizi pubblici e le opere di urbanizzazione primaria. La consegna dell’immobile è effettuata in favore del soggetto beneficiario del contributo e, nel caso di condomini, ove il condominio non abbia ottenuto il contributo mediante un unico rappresentante, in favore dell’amministratore del condominio. Non ostano alla conclusione del procedimento la fase di acquisizione del certificato di agibilità.

Indicazioni operative

Alle nuove istanze di contributo presentate dal 24 maggio 2022 si applica il “Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022”, ovvero, e fino al 31 dicembre 2022, anche rispetto alle singole voci, il prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016 e i costi parametrici adeguati con la variazione in aumento pari al 20% per i fabbricati residenziali o ad essi assimilabili e pari al 25% per le attività produttive. E’ facoltà del professionista incaricato di presentare l’istanza per l’applicazione del Prezzario unico del cratere 2022, ovvero, e fino al 31 dicembre 2022, anche rispetto alle singole voci, il prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016 e per l’aggiornamento dei costi parametrici con la variazione in aumento pari al 20% per i fabbricati residenziali o ad essi assimilabili e pari al 25% per le attività produttive. All’istanza deve essere allegata l’asseverazione da parte del professionista incaricato che il nuovo importo dei lavori è determinato in misura non superiore ai limiti derivanti dall’applicazione dell’articolo 2 della ordinanza n. 126 del 2022, nonché, limitatamente alle domante presentate con le modalità di cui all’ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020, dell’importo del contributo concedibile con allegato il modello di calcolo presente sulla piattaforma informatica della struttura commissariale. La mera applicazione del Prezzario unico Cratere 2022 non incide sul rispetto delle quote minime di ripartizione fra “opere sulle strutture” e “opere di finitura” già determinate nella richiesta di contributo ai sensi della vigente normativa e non modifica l’importo dei lavori, quantificati in sede di presentazione della stessa richiesta, ai fini dell’attestazione SOA. Per quanto riguarda i decreti di concessione di contributo emanati a far data dal 1 gennaio 2021, è facoltà del soggetto interessato, tramite il professionista incaricato, richiedere con apposita domanda corredata dell’asseverazione del contributo concedibile l’applicazione del Prezzario unico del cratere 2022 e l’aumento dei costi parametrici. Le maggiorazioni ai costi parametrici pari al:
  • 30% per edifici con struttura in c.a. in opera e prefabbricato”,
  • 40% per edifici con struttura in acciaio,
  • 20% per gli interventi di ricostruzione di edifici singoli unifamiliari e bifamiliari con livelli operativi L1, L2 e L3 e del 25% per quelli classificati con livello operativo L4,
si applicano congiuntamente all’aggiornamento dei costi parametrici al prezzario 2022 con riferimento alle domande:
  • di ricostruzione privata presentate dal 24 maggio 2022 (data di entrata in vigore della presente ordinanza);
  • per le quali alla stessa data non risulti ancora decretato il contributo; per le quali sia stato decretato il contributo a far data dal 1° gennaio 2021, purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo.
La compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione si applica, previo consenso espresso del soggetto beneficiario, nel caso in cui si generi una maggiore spesa in capo al soggetto legittimato:
  • alle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 indicate dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile del 11 novembre 2021 eccedenti l’otto per cento con riferimento ai decreti di concessione emanati nell’anno 2020 ed eccedenti il dieci per cento complessivo in caso di decreti emanati in data anteriore al 1° gennaio 2020;
  • con le modalità di cui alla Circolare del 25 novembre 2021 “Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell’articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021.” emanata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Ai fini della richiesta di compensazione, il professionista deve inoltrare all’Ufficio speciale territorialmente competente l’istanza corredata dall’asseverazione. Fino al 31 dicembre 2022 dovrà essere specificato se, nel progetto, è stato alternativamente applicato il Prezzario unico del cratere 2022 ovvero, anche rispetto alle singole voci, il prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016. La domanda di compensazione può essere allegata, quale parte integrante:
  • alla richiesta di erogazione dei SAL intermedi;
  • alla richiesta di erogazione del CONTO FINALE DEI LAVORI;
  • alla richiesta di SAL STRAORDINARIO aggiuntivo (purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo);
  • alla richiesta di SAL LAVORAZIONI PARZIALI eseguite di importo minimo di 5.000 euro e non superiore al 90% di erogazione del contributo (fino al 31 dicembre 2020).
Le Linee Guida rese note dal Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma destinate all’applicazione del Nuovo Prezzario unico e del Costo parametrico, complete degli allegati, sono disponibili qui di seguito in free download.
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