Autorizzazione paesaggistica: si va verso la riforma delle Soprintendenze
Più autonomia agli enti locali, riduzione della burocrazia e certezza dei tempi: il disegno di legge 1372 interviene sulle procedure di autorizzazione paesaggistica con una revisione del Codice dei Beni Culturali. Silenzio-assenso e deleghe al Governo tra le novità principali.
Decreto Cultura: sfuma lo stop al parere vincolante delle Soprintendenze
Durate l’iter di approvazione del Decreto Cultura fu presentato un emendamento che prevedeva l’abolizione del parere vincolante delle Soprintendenze, con l’obiettivo di semplificare le procedure e ridurre la burocrazia. La proposta, in linea con il Piano Salva-Casa, mirava a chiarire i compiti delle Soprintendenze, limitandone l’intervento ai grandi monumenti e alle opere storiche più rilevanti, mentre per le altre decisioni urbanistiche e paesaggistiche l’ultima parola sarebbe spettata ai Comuni.
L’emendamento in questione prevedeva una modifica al Codice dei beni culturali e del paesaggio n particolare, all’articolo 143, comma 3, si proponeva di sostituire la dicitura “è vincolante” con “è obbligatorio ma non vincolante”, stabilendo che il parere del soprintendente nel procedimento autorizzatorio sarebbe stato obbligatorio ma non determinante per gli interventi riguardanti i beni paesaggistici indicati nelle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo specifiche eccezioni.
Il 31 gennaio 2025, l’emendamento è stato ufficialmente ritirato, perché ha sollevato forti critiche da parte dell’opposizione ma il dibattito sulla riforma del ruolo delle Soprintendenze è destinato a proseguire, infatti il disegno di legge n. 1372 contiene un intervento mirato alle procedure di autorizzazione paesaggistica.
Revisione autorizzazione paesaggistica: il contesto normativo e gli obiettivi della riforma
Il disegno di legge n. 1372, presentato al Senato, propone una revisione organica del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), con un intervento mirato alle procedure di autorizzazione paesaggistica. L’iniziativa legislativa si fonda su un doppio obiettivo:
- rendere più efficace la tutela del patrimonio culturale e ambientale;
- eliminare gli ostacoli amministrativi che spesso rallentano lo sviluppo del territorio.
Attualmente, le Soprintendenze sono chiamate a esprimersi su un numero elevato di pratiche, comprese quelle relative a interventi di modesta entità, il che determina rallentamenti burocratici e un dispendio di risorse.
La proposta normativa mira quindi a razionalizzare il sistema, attribuendo maggiore autonomia ai Comuni, stabilendo termini certi per i pareri delle soprintendenze e introducendo il silenzio-assenso come strumento per accelerare i procedimenti.
Le modifiche al Codice dei Beni Culturali
Il cuore del DDL 1372 è l’articolo 2, che introduce modifiche specifiche al D.Lgs. 42/2004 per rendere più rapide ed efficienti le procedure di autorizzazione.
- Introduzione del silenzio-assenso. L’articolo 146, comma 5, viene integrato con un nuovo principio: “Il parere del soprintendente deve essere reso entro il termine perentorio di quarantacinque giorni, decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso e l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.” Questa disposizione elimina il potere di veto derivante dall’inerzia amministrativa e consente agli enti locali di procedere senza dover attendere tempi indefiniti.
- Pareri delle soprintendenze: da vincolanti a obbligatori. Un altro cambiamento significativo riguarda l’articolo 152, comma 1, che viene modificato come segue: Le parole “parere vincolante” sono sostituite da “parere obbligatorio non vincolante”. Ciò implica che, pur essendo richiesto, il parere delle soprintendenze non sarà più determinante per l’approvazione dell’autorizzazione, lasciando così margine di discrezionalità agli enti locali.
- Estensione del silenzio-assenso ad altre disposizioni. L’articolo 167, comma 5, e l’articolo 181, comma 1-quater, vengono integrati con la previsione del silenzio-assenso anche per le richieste di autorizzazione paesaggistica. Decorso il termine previsto, il silenzio dell’amministrazione equivale a un parere positivo, consentendo così di evitare ritardi ingiustificati nei procedimenti.

