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Sì al referendum per l’ampliamento della responsabilità solidale per gli infortuni sul lavoro

Il referendum mira a eliminare l'esclusione per i rischi specifici delle imprese appaltatrici, ampliando le tutele per i lavoratori.
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Sì al referendum per l’ampliamento della responsabilità solidale per gli infortuni sul lavoro

Referendum appalti: verso l’estensione delle responsabilità del committente per rischi specifici. I cittadini saranno chiamati a votare su una proposta di modifica al Testo Unico sulla Sicurezza. Il referendum mira a eliminare l’esclusione per i rischi specifici delle imprese appaltatrici, ampliando le tutele per i lavoratori.

La Corte Costituzionale, il 20 gennaio 2025, ha dato il via libera a cinque quesiti referendari, tra cui uno destinato a incidere significativamente sulla disciplina degli appalti pubblici e privati. Il referendum, di natura abrogativa, mira a rimuovere una parte del comma 4 dell’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), con l’obiettivo di ampliare le responsabilità del committente in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali derivanti da rischi specifici dell’attività svolta dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

La consultazione pone al centro del dibattito pubblico il tema della sicurezza sul lavoro e della prevenzione dei rischi, aprendo la strada a un potenziale rafforzamento delle tutele per i lavoratori e delle responsabilità per le imprese.

L’iter di proposizione del referendum abrogativo

Su iniziativa popolare ex art. 75 Cost. è stato proposto referendum abrogativo di quelle disposizioni che escludono colpe del committente per incidenti o malattie professionali a causa di rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici e subappaltatrici.

L’Ufficio Centrale per il referendum ha concluso favorevolmente la procedura di verifica e di conteggio delle sottoscrizioni della richiesta referendaria, dichiarando conforme a legge la richiesta di referendum abrogativo.

Responsabilità solidale infortuni sul lavoro: il quesito

Il quesito oggetto di referendum sarà il seguente: «Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, in tema di “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici?».

Cosa prevede oggi la norma e come cambia

L’articolo 26, d.lgs. n. 81/2008, si colloca nella parte III “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”, Sezione I “Misure di tutela e obblighi”, ed è rubricato “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”.

Ad oggi, il comma 4 dell’art. 26 prevede che “…Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Il referendum abrogativo mira ad eliminare l’esclusione di responsabilità in capo all’imprenditore committente per incidenti o malattie professionali a causa di rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici e subappaltatrici. Così facendo la responsabilità civilistico-risarcitoria dell’imprenditore committente, appaltante lavori o servizi, viene estesa ad ogni ipotesi di danno derivante dagli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti dell’appaltatore e di ciascun sub-appaltatore oltre la quota già indennizzata dall’INAIL.

L’obiettivo è evidentemente quello di ampliare la responsabilità dell’imprenditore committente (e non di tutti i committenti) in caso di infortunio o malattia professionale dei dipendenti dell’impresa appaltatrice che eseguono le opere richieste dal contratto. In particolare, ad oggi, la responsabilità dell’imprenditore committente non si estende agli infortuni ed alle malattie professionali che siano conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici e subappaltatrici.

Articolo pubblicato il 18 dicembre 2024, aggiornato il 21 gennaio 2025

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