Edilizia

SCIA, gli elaborati progettuali devono consentire l’esatta identificazione dell’opera

L’assenza delle informazioni che il privato deve fornire impedisce il decorso del termine per il silenzio assenso
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SCIA, gli elaborati progettuali devono consentire l’esatta identificazione dell’opera

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 3925 dell’8 maggio 2025, ha respinto il ricorso in appello della proprietaria di un’unità immobiliare posta ai piani terzo e quarto di un condomino, che aveva impugnato il provvedimento con cui il Comune le aveva vietato la prosecuzione senza i necessari requisiti dell’attività di costruzione di un ascensore privato a uso esclusivo all’interno della corte condominiale, oggetto di SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).

Il provvedimento del Comune era motivato dall’assenza dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla strumentazione urbanistica perché potesse procedersi, mediante la SCIA, alla realizzazione dell’ascensore all’esterno dell’edificio condominiale in cui è situata l’unità immobiliare dell’appellante e ha disposto, di conseguenza, il divieto di proseguire i lavori.

Requisiti SCIA: i nove punti da rispettare

La motivazione del provvedimento era articolata in nove punti:

  1. la vetustà dell’assenso ai lavori da parte dell’assemblea condominiale;
  2. l’assenza di certificato medico attestante la condizione di disabilità e di dichiarazione sostitutiva di notorietà in merito alla ubicazione dell’abitazione e alle difficoltà di accesso;
  3. l’assenza degli elaborati tecnici di progetto che, ai sensi del dm LLPP 14 giugno 1989 n. 239, chiaramente evidenzino le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per il superamento delle barriere architettoniche;
  4. l’assenza della dimostrazione della congruenza del progetto con le specificazioni con contenuto prescrittivo a cui rinvia l’art. 7 dello stesso dm;
  5. il contrasto tra la dichiarazione, nella relazione tecnica asseverata, che l’immobile non è sottoposto a tutele e quanto risulta, viceversa, previsto dal regolamento urbanistico edilizio;
  6. l’assenza del parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, obbligatorio per quanto sopra;
  7. la necessità di depositare, per acquisire detto parere, un rendering da diverse angolazioni, dettagliato e a colori, nello stato di fatto e di progetto;
  8. l’impossibilità, in assenza del parere suddetto, quale atto presupposto alla presentazione o comunque all’efficacia della SCIA, di dare immediatamente corso ai lavori come dichiarato;
  9. l’inosservanza delle disposizioni regionali che fissano i requisiti minimi degli elaborati grafici ai fini dell’asseverazione analitica da parte del progettista abilitato

La sentenza

L’appello è stato ritenuto infondato e quindi respinto, in base alla considerazione che la segnalazione certificata d’inizio attività presentata dall’appellante non era idonea a fondare alcuna situazione abilitante alla realizzazione del contestato intervento, in quanto le tavole di progetto, per incontestato rilievo degli uffici comunali, non consentono l’esatta identificazione dell’opera nelle sue caratteristiche concrete e, quindi, neppure il controllo successivo di conformità della stessa a quanto segnalato con la SCIA. Ciò preclude la formazione del silenzio assenso e giustifica il divieto di prosecuzione delle attività.

La rilevata carenza degli elaborati progettuali e l’assenza di “sufficienti misure, quote, distanze, indicazioni di materiali di progetto e di ogni altro dettaglio utile ad una comprensibile rappresentazione“, non permettevano l’identificabilità ex ante dell’intervento da realizzare, nelle sue caratteristiche concrete, che costituisce condizione per il controllo della conformità dell’opera al progetto, ragion per cui il decorso del termine per il silenzio assenso è impedito dall’assenza delle informazioni che il privato deve fornire, dovendo l’amministrazione procedere alle verifiche, per l’appunto, consentite dal tenore degli allegati alla SCIA e alle eventuali integrazioni documentali.

Ne consegue, una volta escluso che il silenzio assenso potesse essersi formato, che il divieto di prosecuzione dell’attività non era tardivo e poteva essere legittimamente adottato sulla base della rilevata assenza dei requisiti richiesti dalla disciplina regionale in materia di elaborati progettuali in edilizia, che costituisce motivo ostativo autonomo e di per sé sufficiente a reggere il provvedimento impugnato.

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