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Regolarità fiscale nelle gare pubbliche: interviene l’Adunanza Plenaria

I certificati in ordine alla regolarità fiscale del concorrente nelle gare pubbliche si impongono alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti
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Regolarità fiscale nelle gare pubbliche: interviene l’Adunanza Plenaria

I certificati rilasciati dalle autorità competenti, in ordine alla regolarità fiscale o contributiva del concorrente nelle gare pubbliche, hanno natura di dichiarazioni di scienza e si collocano fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso, per cui si impongono alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti. È quanto ritenuto dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 7 del 24 aprile 2024.

Regolarità fiscale nelle gare pubbliche: il fatto

La pronuncia resa dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato muoveva dall’impugnazione degli esiti di una procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto il servizio di pulizia e disinfezione di ambienti sanitari, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Motivo di doglianza del ricorrente era la mancata esclusione dell’aggiudicataria dalla gara, ai sensi dell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016, sia perché priva del requisito della regolarità fiscale, sia per non aver dichiarato tale carenza.

Il requisito di regolarità fiscale si doveva al fatto che l’aggiudicataria, destinataria di un invito al pagamento del contributo unificato in altra precedente controversia, avrebbe corrisposto il contributo unificato, ma non le sanzioni dovute per il ritardato pagamento.

In primo grado il ricorso viene respinto.

Il Consiglio di Stato, prima di rimettere la quesitone all’Adunanza Plenaria, si è confrontato con il thema decidendum nel senso della rilevanza successiva di possibili irregolarità fiscali rispetto alle risultanze delle certificazioni rilasciate dalle autorità competenti (nella specie, l’Agenzia delle Entrate), le quali fanno fede della regolarità dell’operatore economico sotto il profilo fiscale.

L’Adunanza Plenaria è stata così chiamata a pronunciarsi a dirimere due distinti orientamenti giurisprudenziali in materia.

I quesiti posti all’Adunanza Plenaria

Prima di procedere con l’esame del merito della pronuncia pare opportuno richiamare i quesiti che sono stati rimessi all’Adunanza Plenaria:

  1. se, fermo restando il principio della insussistenza di un potere della stazione appaltante di sindacare le risultanze delle certificazioni dell’Agenzia delle entrate attestanti l’assenza di irregolarità fiscali a carico dei partecipanti a una gara pubblica, le quali si impongono alla stessa amministrazione, il principio della necessaria continuità del possesso in capo ai concorrenti dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure selettive comporti sempre il dovere di ciascun concorrente di informare tempestivamente la stazione appaltante di qualsiasi irregolarità che dovesse sopravvenire in corso di gara;
  2. se, correlativamente, sussista a carico della stazione appaltante, ferma restando la richiamata regola della sufficienza delle certificazioni rilasciate dalle Autorità competenti, il dovere di estendere la verifica circa l’assenza di irregolarità in capo all’aggiudicatario della procedura in relazione all’intera durata di essa, se del caso attraverso l’acquisizione di certificazioni estese all’intero periodo dalla presentazione dell’offerta fino all’aggiudicazione;
  3. se, in ogni caso e a prescindere dalla sufficienza o meno delle verifiche condotte dalla stazione appaltante, il concorrente che impugni l’aggiudicazione possa dimostrare, e con quali mezzi, che in un qualsiasi momento della procedura di gara l’aggiudicataria ha perso il requisito dell’assenza di irregolarità con il conseguente obbligo dell’amministrazione di escluderlo dalla procedura stessa.

La risposta dell’Adunanza Plenaria sulle certificazioni fiscali nelle gare pubbliche

L’Adunanza Plenaria, in realtà, non ravvisando alcun contrasto giurisprudenziale sul punto, ha valorizzato l’orientamento secondo il quale i certificati rilasciati dalle autorità competenti, in ordine alla regolarità fiscale o contributiva del concorrente, esonerano la stazione appaltante da ulteriori accertamenti.

Nonostante ciò, rispondendo alla fattispecie concreta, la certificazione rilasciata dall’amministrazione competente (Agenzie delle Entrate ovvero enti previdenziali e assistenziali – DURC) deve coprire l’intero lasso temporale rilevante, ovvero quello che va dal momento di presentazione dell’offerta sino alla stipula del contratto: eventuali violazioni alle obbligazioni tributarie (quali il versamento del contributo unificato e delle eventuali sanzioni conseguenti) qualora siano gravi e definitivamente accertate si sarebbero dovute dichiarare con conseguente esclusione dalla gara.

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