Sul recepimento statico della Legge Salva Casa, Regione Sicilia si attiva su VEPA e variazioni essenziali

La Regione Sicilia, in quanto a statuto speciale, si conferma particolarmente attiva sul fronte del recepimento delle norme della legge Salva Casa (numero 105/24), di conversione – con modifiche – del decreto legge numero 69/24 e infatti, dopo la circolare assessoriale numero 3 dell’8 agosto 2024, con la quale sono state fornite le prime indicazioni operative sulle modifiche delle norme del d.P.R. 380/01 immediatamente applicabili sul territorio regionale (per effetto del c.d. recepimento dinamico), ecco che, puntuale, interviene un ulteriore passaggio.
Con una nuova circolare, la numero 1 del 28 maggio ultimo scorso, l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente ha indicato chiare linee guida sulla corretta applicazione della legge 27/2024, con cui la Sicilia ha aggiornato la normativa regionale al decreto legge 69/2024 (recepimento statico).
Sicilia: la struttura della legge di recepimento del Salva Casa
Posto che, mentre col recepimento dinamico le norme sovraordinate vengono recepite a livello regionale plasticamente ed integralmente, ossia esattamente come sono formulate nella legge statale, per effetto del loro semplice richiamo, con il cosiddetto recepimento statico, qual è appunto quello di cui ci stiamo occupando, la normativa di rango superiore viene applicata solo a seguito di apposita legge regionale.
In Sicilia, la legge regionale numero 27/2024 ha, appunto, adeguato le norme vigenti in materia di urbanistica ed edilizia al Decreto Salva Casa, rendendo, così, operative sul territorio le norme nazionali non immediatamente applicabili, in conseguenza del citato recepimento dinamico.
La circolare in commento, ossia la numero 1/2025, ha, dunque, fornito le indicazioni operative alle quali attenersi al fine di meglio comprendere gli articoli da 15 a 19 della legge regionale 27/2024, che, contenute nel Capo II, hanno dato il via libera all’applicazione di quelle norme del d.P.R. 380/01, come modificate dalla legge Salva Casa, non immediatamente applicabili, in assenza di un intervento legislativo regionale.
Le indicazioni fornite dalla circolare
Nell’atto assessoriale di indirizzo interpretativo, si analizza, prima di tutto, l’articolo 15 della legge 27/2024:
- che ha modificato l’articolo 3 della legge regionale numero 16/2016 che disciplina l’attività di edilizia libera, aggiungendo la lettera af bis), relativa alla realizzazione delle vetrate panoramiche amovibili, e la lettera af ter), relativa all’installazione di opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, al fine di consentire il recepimento del comma 1, lettere b-bis) e b-ter) dell’art.6 del d.P.R. n.380/2001, come modificato dal decreto legge in argomento;
- che ha determinato il concetto di variazioni essenziali, recependo, così, le modifiche apportate dal legislatore statale all’articolo 32 del d.P.R. n.380/2001, con il decreto legge numero 69/2024, come convertito nella legge 105/2024;
- che, in relazione agli interventi in parziale difformità dal permesso di costruire, ha variato gli importi delle sanzioni (in incremento), portandole al triplo del costo di produzione della parte dell’opera realizzata in difformità dal titolo, se ad uso residenziale, ed al triplo del valore venale, se ad uso diverso da quello residenziale, recependo così le modifiche apportate all’articolo 34 del d.P.R. n. 380/2001, come modificato dal Salva Casa.
Le tolleranze costruttive
Al riguardo, la circolare numero 1/2025, ha approfondito il contenuto degli articoli 16 e 18 della legge regionale 27/2024, i quali:
- hanno reso applicabili, nel territorio della regione Sicilia, in tema di tolleranze costruttive, gli articoli 36 e 36 bis del d.P.R. 380/01, come modificati dalla legge 105/2024, i quali consentono l’applicazione di misure semplificatorie esclusivamente in relazione alle fattispecie di minore gravità come le parziali difformità;
- hanno reso applicabili, inoltre, le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legge numero 69/2024, in materia di tolleranze costruttive (art. 34 bis del TUE), prevedendo che non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 che rientrano nei limiti delle tolleranze costruttive di cui al comma 1 bis dell’articolo 34 bis del d.P.R. 380/01;
Infine, di particolare rilievo le indicazioni contenute nel quarto comma dell’articolo 18 della citata legge regionale, per effetto del quale la richiesta del rilascio del permesso di costruire, o della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, ai sensi dell’articolo 36 bis del d.P.R. 380/01, introdotto dal decreto Salva Casa, non costituisce titolo per ottenere la restituzione delle somme eventualmente già versate a titolo di oblazione, ovvero come pagamento di sanzioni già irrogate dalle amministrazioni competenti.