Edilizia

Rilancio Italia: incentivi per l’edilizia residenziale sociale e strutture ricettive

Per rilanciare l'economia, occorre potenziare secondo il rapporto Rilancio Italia firmato da Vittorio Colao, un'offerta abitativa economicamente accessibile, socialmente funzionale ed ecosostenibile, ammodernare le infrastrutture scolastiche e socio-sanitarie e riqualificare le strutture ricettive turistiche
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Rilancio Italia: incentivi per l’edilizia residenziale sociale e strutture ricettive
Tra le misure per facilitare e a rafforzare la fase di rilancio post epidemia Covid-19, contenute nel Rapporto Rilancio Italia del Comitato di esperti in materia economica e sociale istituito con Dpcm del 10 aprile 2020, al punto 8 “Coinvolgere investimenti privati per finanziare infrastrutture sociali ” del capitolo “Infrastrutture e Ambiente“, si raccomanda di: “40. Edilizia abitativa. Sostenere un piano di investimenti finalizzato a potenziare un’offerta abitativa economicamente accessibile, socialmente funzionale ed ecosostenibile, attraverso la messa a disposizione di immobili e spazi pubblici inutilizzati da sviluppare con fondi pubblico-privati da offrire sul mercato a prezzi calmierati (ad es. Modello del Comune di Milano).” “41. Edilizia sociale. Investire nell’ammodernamento dell’edilizia sociale, con particolare attenzione alle infrastrutture scolastiche e socio-sanitarie, anche ricorrendo all’emissione di social impact bond come forma di finanziamento misto pubblico-privato (ad es. fondi ex Voluntary Disclosure).”

Il Modello Milano per l’edilizia abitativa sociale

Il Piano Generale del Territorio (Pgt) del Comune di Milano, approvato nel 2019, prevede una serie di norme e parametri e attiva una serie integrata di azioni  su spazi privati e pubblici, finalizzate ad attivare processi di rigenerazione diffusa; in tali aree possono essere previsti interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che includono la riqualificazione dell’ambiente costruito, la riorganizzazione dell’assetto urbano attraverso la realizzazione di attrezzature e infrastrutture, spazi verdi e servizi, il recupero o il potenziamento di quelli esistenti, il risanamento del costruito mediante la previsione di infrastrutture ecologiche finalizzate all’incremento della biodiversità nell’ambiente urbano di particolare interesse pubblico. Per interventi di nuova costruzione che interessino una superficie lorda (SL) superiore a 10.000 mq per categoria funzionale residenza per almeno il 20% e per interventi con modifica di destinazione d’uso interessanti una SL superiore a 10.000 mq verso categoria funzionale residenza per almeno il 20%, è fatto obbligo di riservare una quota pari al 35% della SL per edilizia residenziale sociale (massimo 10% in vendita di tipo agevolato, e minimo 25% a canone convenzionato, concordato o moderato). L’art. 9 del Piano delle Regole, documento del Pgt, definisce interventi di edilizia residenziale Sociale “quegli interventi che assolvono a esigenze abitative, di durata indeterminata e/o a carattere temporaneo, di interesse generale per aumentare l’offerta di servizi abitativi a prezzi e/o a canoni inferiori al mercato, risultanti da appositi atti normativi di carattere programmatico o specifico.” Gli interventi possono essere realizzati direttamente dai soggetti privati: a. su aree cedute gratuitamente al Comune all’interno delle dotazioni urbanistiche obbligatorie per una quota fino al 20% della superficie territoriale (ST) complessiva dell’intervento, anche mediante l’assegnazione in diritto di superficie; b. su porzione della ST complessiva dell’intervento, senza obbligo di cessione ma con gestione dei servizi abitativi realizzati a carico del privato; c. sulla porzione di aree fondiarie non cedute purché siano attuati nell’ambito della medesima procedura edilizia. I proventi degli oneri di urbanizzazione degli interventi relativi alla realizzazione di funzioni urbane possono essere utilizzati per la riqualificazione dei servizi abitativi esistenti anche attraverso interventi a scomputo oneri. Sostenibilità Gli interventi di Edilizia Residenziale Sociale pensati nell’ambito del Rapporto Rilancio Italia dovranno agire in termini di riduzione al minimo delle emissioni, efficienza energetica e fornitura di energia pulita, utilizzo di materiali sostenibili, drenaggio urbano sostenibile, resilienza e adattamento al cambiamento climatico, ri-vegetazione urbana e produzione di servizi eco sistemici. Per gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, è obbligatorio:
  • l’utilizzo di materiali con un contenuto riciclato pari ad almeno il 10% del valore totale dei materiali utilizzati nel progetto, in conformità con lo standard internazionale UNI EN ISO 14021;
  • l’adozione di cappotti verdi/sistemi schermanti innovativi e/o l’utilizzo in copertura di materiali e finiture superficiali con un alto coefficiente di riflettanza solare o tecnologie di climatizzazione passiva (tetto verde/ free cooling, …); e, una delle seguenti prestazioni tra loro alternative: • riduzione del consumo energetico attraverso il raggiungimento di un indice di prestazione energetica globale (Epgl,tot) ridotto del 40% rispetto ai limiti imposti dalla normativa sovraordinata o comunque un consumo energetico garantito da fonti rinnovabili per almeno il 55%; • il reperimento di un indice di permeabilità fondiaria pari al 20%, realizzabile anche mediante depavimentazione di aree pubbliche non permeabili negli ambiti oggetto di Rigenerazione, non già rientranti nella dotazione di servizi;
  • il conseguimento di certificazioni di qualità ambientale rilasciate da organi certificatori esterni relative al raggiungimento degli obiettivi, tali da dimostrare la riduzione dell’impronta di carbonio.
All’interno di ambiti per i quali gli interventi si attuino per mezzo di Piani Attuativi è obbligatorio il reperimento di indice di permeabilità pari a almeno 30% della superficie territoriale, laddove non già definito. Il raggiungimento di tutte le prestazioni non in modalità alternativa, contribuendo alla produzione di servizi eco-sistemici, dà accesso a una riduzione del fabbisogno di dotazioni per servizi dovuta pari al 10%.

I social impact bond del rapporto Rilancio Italia

I Social Impact Bond (Sib) a cui fa riferimento la raccomandazione n. 41 del Rapporto Rilancio Italia, sono strumenti innovativi per investimenti in imprese, organizzazioni e fondi realizzati con l’intenzione di generare un impatto socio-ambientale positivo e misurabile, assieme a un ritorno finanziario (impact investing). I Sib sono destinati alla realizzazione di progetti di pubblica utilità, con una remunerazione degli investitori solo in caso di effettiva generazione di impatto sociale positivo, opportunamente misurato. Per questo motivo i Sib sono considerati tra gli strumenti di contrattualistica complessa definiti “Pay by Result” o “Pay for Success”. Gli elementi caratterizzanti i Sib sono:
  • la possibilità di generare un risparmio per la Pubblica Amministrazione attraverso l’iniziativa oggetto di finanziamento;
  • la condizionalità della remunerazione, versata soltanto a seguito del raggiungimento degli obiettivi e, quindi, della generazione di un impatto sociale positivo (verificato e misurato). Proprio quest’ultimo, infatti, permette alla Pubblica Amministrazione di risparmiare le risorse che possono successivamente essere destinate alla remunerazione dell’investitore.
La struttura del Sib prevede cinque portatori di interesse:
  • una Pubblica Amministrazione (comunale, regionale o nazionale);
  • i fornitori del servizio (organizzazioni non profit o imprese sociali);
  • un investitore;
  • un intermediario specializzato (generalmente organizzazioni del terzo settore o Fondazioni);
  • un valutatore indipendente che misura l’impatto generato e l’efficacia dei risultati ottenuti.
Tra gli esempi significativi:
  • il primo Sib finanziato dall’Unione Europea per facilitare l’integrazione sociale e l’ingresso nel mercato del lavoro dei rifugiati in Finlandia (2017);
  • il progetto italiano lanciato da Fondazione CRT e Human Fundation per il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti nel torinese (2017).

Incentivi a miglioramenti strutturali dell’offerta turistica

Al punto 47 del capitolo XI “Valorizzare e sviluppare l’offerta turistica del Paese”, il Rapporto Rilancio Italia raccomanda di “Incentivare tramite finanziamenti a tasso ridotto e crediti fiscali la riqualificazione delle strutture ricettive, sia nelle sue componenti di base (ad es. immobiliare, cablaggio fibra ottica, impianti di aria condizionata, strutture per persone con disabilità  oltre al livello di pura compliance normativa), sia nelle componenti premium in grado di attrarre domanda ad alto valore aggiunto, in coerenza con il piano strategico definito.” A tale riguardo, ricordiamo che il decreto-legge n. 83 del 31 maggio 2014, convertito nella legge n. 106 del 29 luglio 2014, stabilisce agevolazioni per il settore turistico alberghiero riguardanti la digitalizzazione delle strutture ricettive e la riqualificazione delle medesime strutture, entrambe basate sullo strumento del credito d’imposta:
  • fino a 200.000 euro per albergo, a sostegno degli interventi di ristrutturazione dell’immobile, eliminazione delle barriere architettoniche ed acquisto degli arredi;
  • fino a 12.500 euro per investimenti in strumenti digitali, tra cui l’acquisto di impianti wi-fi, siti portali web, di programmi informatici per la vendita diretta online, di spazi e pubblicità su siti e piattaforme web specializzate.
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