Prove tecniche di laboratorio non soggette a ribasso
                                Le prove tecniche di laboratorio non sono soggette a ribasso. Lo ribadisce il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dopo aver preso atto della denuncia di diverse associazioni di categoria. Di seguito ciò che è stato stabilito.
L’intervento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP)
Con Nota del 24 gennaio 2024 (prot. 0001059), il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP), Servizio Tecnico Centrale, interviene in merito all’applicazione dell’art. 116 comma 11 del D.lgs. 26/2023, nuovo Codice dei contratti, coinvolgendo l’Associazione Materials and Structures, Testin and Research (MASTER), l’Associazione Laboratori Geotecnici Italiani (ALGI), l’Associazione Laboratori di Ingegneria e Geotecnica (ALIG), l’Associazione Laboratori e Organismi di Certificazione e Ispezione (ALPI) – ASSOTIC, e l’Associazione per il Controllo, la Diagnostica e la Sicurezza delle Strutture Infrastrutture e Beni Culturali (CODIS).
Sulla base delle segnalazione ricevute dalle associazioni sopra indicate, si rileva la diffusa violazione delle prescrizioni concernenti l’affidamento e il pagamento delle prove di laboratorio e in situ da parte di Amministrazioni pubbliche o Soggetti delegati.
Prove tecniche di laboratorio: che cosa stabilisce il Codice dei contratti
Come noto, l’art. 116 comma 11 del nuovo Codice prescrive che: “Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al presente articolo e alle attività di cui all’allegato II.14 oppure specificamente previsti dal capitolato speciale d’appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall’organo di collaudo o di verifica di conformità, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. I criteri per la determinazione dei costi sono individuati dall’allegato II.15. In sede di prima applicazione l’allegato II.15 è abrogato e sostituito da un corrispondente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice”.
Tale disposizione era altresì prevista, in modo pressoché identico, anche nell’art. 111, comma 1-bis D.lgs. 50/2016, ove era stabilita l’impossibilità di assoggettare a ribasso spese di questa tipologia (la disciplina era completata dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 1° luglio 2022 – “Individuazione dei criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche”).
Il Servizio Tecnico Centrale ribadisce che le spese in esame non sono soggette a ribasso e conferma la propria volontà di vigilare affinché tale disposizione venga correttamente applicata, anche attraverso la prossima attivazione del tavolo tecnico di cui all’art. 3 dell’allegato II.15 del D.lgs. 36/2023.
                                    
