Le procedure di affidamento alla luce del Decreto Semplificazioni
Dal 17 luglio 2020, sono in vigore le disposizioni introdotte dal D.L. 76/2020, c.d. Decreto Semplificazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si tratta di 65 articoli e due allegati, che introducono diverse novità normative, tutte tese a semplificare diversi ambiti dell’economia, in modo da rilanciare il lavoro e dare linfa vitale alle imprese in difficoltà.
I quattro Titoli del decreto sono dedicati a:
- I, “Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia”;
- II, “Semplificazioni procedimentali e responsabilità”;
- III, “Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione
dell’amministrazione digitale”; - IV, “Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy”.
Rispetto all’attuale versione del Codice dei contratti, viene potenziato l’utilizzo della procedura negoziata prevista dall’articolo 63 del D.Lgs. 50/016 per le procedure sopra soglia, viene ampliato l’utilizzo dell’affidamento diretto per i sotto soglia, mettendo in disparte il principio della rotazione. E soprattutto si introduce una disciplina derogatoria per talune categorie di opere, prima riservata ad ipotesi eccezionali.
Le novità in materia di appalti pubblici del Decreto Semplificazioni
Le principali novità introdotte in materia di semplificazioni delle procedure di gara, riguardano le ipotesi nelle quali la determina a contrarre o altro atto equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021.
Risultano essere di fondamentale importanza, tre interventi:
- la modifica delle procedure adottabili per l’affidamento degli appalti sotto soglia;
- la modifica delle procedure adottabili per l’affidamento degli appalti sopra soglia;
- la previsione di una deroga generale, ad eccezione delle norme penali, per la realizzazione delle opere c.d. “emergenziali”.
Affidamento degli appalti sotto soglia
Per quanto riguarda l’affidamento degli appalti sotto soglia (art. 36 del D.Lgs. 50/2016), può quindi procedersi in questo modo:
- fino ad Euro 150.000,00, è possibile l’affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura nonché di servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui all’art. 35;
- a partire da Euro 150.000,00, sarà possibile procedere con l’utilizzo di procedure negoziate a invito per lavori fino alla soglia comunitaria, ovvero Euro 5.350.000,00. All’intero di questa soglia, sarà necessario invitare almeno 5 operatori se il valore della gara è fino ad Euro 350.000,00, 10 operatori fino ad Euro 1.000.000,00, oppure 15 fino alla soglia europea;
- l’utilizzo delle procedure negoziate e l’invito di almeno 5 operatori, per servizi e forniture fino alla soglia comunitaria, ovvero Euro 214.000,00.
Affidamento dei servizi tecnici
Per quanto riguarda in particolare l’affidamento dei servizi tecnici, è stata prevista la deroga al comma 2 dell’art. 157 del Codice dei contratti. Con la conseguenza che:
- fino ad Euro 150.000,00 si procede con affidamento diretto;
- tra i 40.000,00 e i 100.000,00 Euro, rimane comunque la necessità di individuare l’operatore economico tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- tra Euro 150.000,00 e sino alla soglia comunitaria (Euro 214.000,00) i servizi tecnici non sono più affidati “secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice” ovvero secondo la procedura ordinaria ma con procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del Codice, utilizzando, anche in questo caso, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Procedure derogatorie per le opere emergenziali
L’articolo 2 del Decreto Semplificazioni, prevede una disciplina specifica per le opere sopra soglia e introduce procedure derogatorie per le c.d. “opere emergenziali”.
Le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del Codice, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali.
Affidamenti sopra soglia
Per gli affidamenti sopra soglia, la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del Codice, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.
La realizzazione delle c.d. Opere Emergenziali
Nei casi sopra indicati e nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017- 2021 e relativi aggiornamenti, nonché gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, e per i contratti relativi o collegati ad essi, le stazioni appaltanti, per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, e per l’esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale.
Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del Codice e delle disposizioni in materia di subappalto.
Decreto Semplificazioni: ulteriori interventi
Appare sicuramente degna di nota, la possibilità prevista dall’articolo 3 del Decreto Semplificazioni, di effettuare, fino al 31 luglio 2021, le verifiche antimafia mediante il rilascio della sola informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA ed alle risultanze delle ulteriori banche dati disponibili, anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito.
Il parere dell’Anac sul Decreto Semplificazioni
Anche l’Anac ha commentato, con una nota di 35 pagine, il Decreto Semplificazioni. Lo ha fatto a seguito delle osservazioni e proposte di modifica normativa inviate alla Commissione Lavori Pubblici del Senato lo scorso 3 agosto. Questo documento estremamente articolato descrive le norme del d.l. 76/2020 di competenza dell’Autorità, ne evidenzia i problemi interpretativi e applicativi e gli effetti su sistema dei contratti pubblici, trasparenza e prevenzione della corruzione.
Articolo pubblicato il 5 agosto 2020 – aggiornato l’11 agosto 2020

