Nuovo codice appalti e principio di unicità dell’offerta

Il principio di unicità dell’offerta impone agli operatori economici di presentare una sola proposta tecnica e una sola proposta economica, in modo che essa abbia un contenuto certo ed univoco e solamente specifiche previsioni della lex specialis possono derogarvi è quanto ribadito dal TAR Lombardia, sede di Milano, sez. II, sent., 12 febbraio 2024, n. 346.
Il caso
La sentenza deriva dall’impugnazione degli esiti della procedura aperta multilotto per la conclusione di accordi quadro per la fornitura di dispositivi per pazienti diabetici territoriali e servizi connessi. Il ricorso formulato dall’impresa, collocatasi in ultima posizione, non ha trovato accoglimento in quanto il TAR ha ritenuto la società ricorrente priva dell’interesse a ricorrere, essendo, appunto, ultima in graduatoria, e perché, in caso di accoglimento del ricorso l’aggiudicataria prioritaria sarebbe una società diversa dalla ricorrente.
La sentenza in commento si sofferma, tuttavia, sulle censure propose nel merito e, tra queste, analizza il cd. principio di unicità dell’offerta. La ricorrente, infatti, lamentava che l’offerta dell’aggiudicataria si sarebbe dovuta configurare come alternativa o duplice – e dunque inammissibile – per la presenza di due sistemi di monitoraggio della glicemia.
Il principio di unicità dell’offerta
Nella vigenza del precedente codice il principio di unicità dell’offerta era disciplinato dall’art. 32, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella misura in cui si prevedeva chiaramente che “ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta”.
Ad oggi, con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023, il principio di unicità dell’offerta risulta disciplinato dall’art. 17, comma 4, che, riprende la disposizione previgente indicano come “ogni concorrente può presentare una sola offerta”.
Il principio di unicità dell’offerta impone agli operatori economici di presentare una sola proposta tecnica e una sola proposta economica, al fine di conferire all’offerta un contenuto certo ed univoco. Si tratta di una previsione posta a presidio – da un lato – del buon andamento, dell’economicità e della certezza dell’azione amministrativa, per evitare che la stazione appaltante sia costretta a valutare plurime offerte provenienti dal medesimo operatore economico, tra loro incompatibili, e che perciò venga ostacolata nell’attività di individuazione della migliore offerta, e – dall’altro – a tutela della par condicio dei concorrenti, poiché la pluralità delle proposte attribuirebbe all’operatore economico maggiori possibilità di ottenere l’aggiudicazione o comunque di ridurre il rischio di vedersi collocato in posizione deteriore, a scapito dei concorrenti fedeli che hanno presentato una sola e univoca proposta corrispondente alla prestazione oggetto dell’appalto, alla quale affidare la loro unica ed esclusiva chance di aggiudicazione.
La decisione del TAR
Nel caso di specie, tuttavia, il TAR non ha ritenuto sussistere alcuna duplicità dell’offerta dell’aggiudicataria in quanto veniva proposto in gara un unico sistema di rilevazione della glicemia con due accessori (i sensori) al fine di poter utilizzare quello meglio adattabile alle specifiche esigenze, senza che ciò determini alcuna differenza sostanziale nel sistema offerto.
Si sarebbe trattato, in altre parole, di un’unica offerta avente ad oggetto un unico sistema che, per il tramite dei sensori, consente una doppia configurazione, a scelta del medico, in base alle condizioni cliniche del paziente.