Edilizia
PNRR, le Linee Guida per la fattibilità tecnica ed economica
Il Pfte consente alle stazioni appaltanti di usare una procedura integrata e semplificata per aggiudicare la realizzazione dell’opera, basata su criteri di innovazione e sostenibilità
Condividi

Gli articoli 44 e 48 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito nella legge del 29 luglio 2021, stabiliscono, rispettivamente, una procedura accelerata per “grandi opere” sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) e la facoltà per le stazioni appaltanti di affidare congiuntamente la progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del medesimo Pfte in relazione alle procedure di affidamento a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (Pnc).
In attuazione di dette norme, un gruppo di lavoro del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile ha predisposto le Linee guida del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica delle opere pubbliche (Pfte), una vera e propria analisi di conoscenza dell’opera e del territorio che la ospita. Il Pfte comprende infatti tutte le informazioni necessarie per definire le caratteristiche dell’opera: non solo tutte le indagini e le diagnosi volte a definire le caratteristiche ingegneristiche e di sicurezza, ma anche la Relazione sulla sostenibilità della stessa, ovvero la sua efficienza energetica e il contributo che deve portare ai target di decarbonizzazione. Il Ptfe inoltre punta a valorizzare gli schemi di economia circolare e i requisiti ambientali nella scelta dei materiali.
Innovazione e obiettivi ambientali
L’innovazione tecnologica dell’infrastruttura, all’interno del Pfte, è la metodologia di riferimento per la sua progettazione, poiché l’infrastruttura dev’essere disegnata con gli strumenti elettronici di modellazione. Attraverso l’innovazione e lo sviluppo infrastrutturale, infatti, è possibile perseguire obiettivi ambientali – secondo il principio di “non recare danni significativi all’ambiente”, come definiti dal Regolamento (UE) 2020/852 (cd. “Regolamento Tassonomia” degli investimenti sostenibili) e richiamati esplicitamente anche nel Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo di ripresa e resilienza – e, al tempo stesso, ridurre i costi operativi, aumentare la produttività e l’efficienza, la sicurezza sul lavoro e la tutela delle condizioni di lavoro, per assicurare trattamenti giudici ed economici coerenti con i Ccnl per tutti i lavoratori del cantiere.Le macro-fasi del Pfte
Il Pfte consente alle stazioni appaltanti di usare una procedura integrata per aggiudicare la realizzazione dell’opera, individuando, tramite l’analisi costi benefici, le progettualità che dal punto di vista tecnico e qualitativo possano soddisfare criteri che favoriscano sostenibilità e innovazione, e al tempo stesso, rendano più efficiente il processo approvativo, anche attraverso mirati strumenti di semplificazione. Ulteriore strumento decisionale da tenere in considerazione, su un piano facoltativo, è l’analisi di impatto socio-economico ed occupazionale, che “simula” la fase di cantiere e i settori “mobilitati” dall’investimento infrastrutturale. Due macro-fasi consentono di pervenire alla compiuta redazione del Pfte:- definizione del “CHE COSA” debba essere progettato in una cornice più generale di promozione dello sviluppo sostenibile;
- definizione del “COME” pervenire ad una efficiente progettazione dell’opera, così come individuata nella prima macro-fase, tenendo conto degli elementi qualificativi di sostenibilità dell’opera stessa lungo l’intero ciclo di vita.