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PNRR, le Linee Guida per la fattibilità tecnica ed economica

Il Pfte consente alle stazioni appaltanti di usare una procedura integrata e semplificata per aggiudicare la realizzazione dell’opera, basata su criteri di innovazione e sostenibilità
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PNRR, le Linee Guida per la fattibilità tecnica ed economica
Gli articoli 44 e 48 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito nella legge del 29 luglio 2021, stabiliscono, rispettivamente, una procedura accelerata per “grandi opere” sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) e la facoltà per le stazioni appaltanti di affidare congiuntamente la progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del medesimo Pfte in relazione alle procedure di affidamento a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (Pnc). In attuazione di dette norme, un gruppo di lavoro del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile ha predisposto le Linee guida del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica delle opere pubbliche (Pfte), una vera e propria analisi di conoscenza dell’opera e del territorio che la ospita. Il Pfte comprende infatti tutte le informazioni necessarie per definire le caratteristiche dell’opera: non solo tutte le indagini e le diagnosi volte a definire le caratteristiche ingegneristiche e di sicurezza, ma anche la Relazione sulla sostenibilità della stessa, ovvero la sua efficienza energetica e il contributo che deve portare ai target di decarbonizzazione. Il Ptfe inoltre punta a valorizzare gli schemi di economia circolare e i requisiti ambientali nella scelta dei materiali.

Innovazione e obiettivi ambientali

L’innovazione tecnologica dell’infrastruttura, all’interno del Pfte, è la metodologia di riferimento per la sua progettazione, poiché l’infrastruttura dev’essere disegnata con gli strumenti elettronici di modellazione. Attraverso l’innovazione e lo sviluppo infrastrutturale, infatti, è possibile perseguire obiettivi ambientali – secondo il principio di “non recare danni significativi all’ambiente”, come definiti dal Regolamento (UE) 2020/852 (cd. “Regolamento Tassonomia” degli investimenti sostenibili) e richiamati esplicitamente anche nel Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo di ripresa e resilienza – e, al tempo stesso, ridurre i costi operativi, aumentare la produttività e l’efficienza, la sicurezza sul lavoro e la tutela delle condizioni di lavoro, per assicurare trattamenti giudici ed economici coerenti con i Ccnl per tutti i lavoratori del cantiere.

Le macro-fasi del Pfte

Il Pfte consente alle stazioni appaltanti di usare una procedura integrata per aggiudicare la realizzazione dell’opera, individuando, tramite l’analisi costi benefici, le progettualità che dal punto di vista tecnico e qualitativo possano soddisfare criteri che favoriscano sostenibilità e innovazione, e al tempo stesso, rendano più efficiente il processo approvativo, anche attraverso mirati strumenti di semplificazione. Ulteriore strumento decisionale da tenere in considerazione, su un piano facoltativo, è l’analisi di impatto socio-economico ed occupazionale, che “simula” la fase di cantiere e i settori “mobilitati” dall’investimento infrastrutturale. Due macro-fasi consentono di pervenire alla compiuta redazione del Pfte:
  • definizione del “CHE COSA” debba essere progettato in una cornice più generale di promozione dello sviluppo sostenibile;
  • definizione del “COME” pervenire ad una efficiente progettazione dell’opera, così come individuata nella prima macro-fase, tenendo conto degli elementi qualificativi di sostenibilità dell’opera stessa lungo l’intero ciclo di vita.

I principi generali del Pfte

1. semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca, anche al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) adottati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, di incrementare il grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche secondo i criteri di cui al Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020; 2. previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell’affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, in particolare attraverso la definizione di criteri ambientali minimi (CAM); 3. previsione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; 4. previsione di misure per favorire l’inclusione delle microimprese, piccole e medie imprese nella fase di realizzazione dell’opera (articolo 30 comma 7 e art. 51 del Codice); 5. introduzione della digitalizzazione inerente ai processi relativi agli investimenti pubblici previsti dal PNRR e dal PNC, in funzione della riforma e della riconfigurazione delle stazioni appaltanti. Dopo le consultazioni con le parti sociali ed economiche svolte nel mese di luglio in fase di predisposizione del documento, nel mese di settembre partono i percorsi formativi della Pnrr Academy, finalizzati ad aggiornare il personale tecnico delle grandi stazioni di committenza sulle novità del nuovo sistema. Linee guida Pfte.pdf
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