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Appalti e PNRR, i Comuni possono avvalersi di una centrale di committenza senza personalità giuridica

Parere Anac: la Cuc può essere costituita nella forma di associazione, unione, consorzio o anche di convenzione tra enti locali
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Appalti e PNRR, i Comuni possono avvalersi di una centrale di committenza senza personalità giuridica
Per aggiudicare un appalto pubblico un Comune può avvalersi di una centrale di committenza anche senza personalità giuridica. E’ quanto emerge da una nota redatta dal Presidente di Anac, Giuseppe Busia, approvata il 13 dicembre 2022 in seguito alla richiesta di parere del Comune di Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano. L’amministrazione lombarda aveva chiesto all’Autorità di sapere se fosse corretto avvalersi della centrale unica di committenza appositamente costituita dal Comune di Cernusco sul Naviglio-Comune di Bussero. Cuc non dotata di personalità giuridica. Fondamentale, nel caso specifico, per procedere all’indizione di gare afferenti ai finanziamenti PNRR.

Appalti e PNRR: il parere Anac

Il Presidente Busia ribadisce un concetto molto chiaro. In soldoni, l’Autorità autorizza la Centrale Unica a procedere come centrale di committenza grazie al combinato disposto di tre norme: Codice dei contratti pubblici, Testo unico degli enti locali e decreto PNRR. L’art. 51 della legge n. 108/2021 introduce modifiche e proroghe al D.L. n. 32/2019 (cosiddetto “sblocca cantieri”). Determinando un regime speciale nella gestione delle procedure di affidamento per gli appalti che utilizzano le risorse PNRR, PNC o derivanti da altri Fondi Ue. Per i Comuni non capoluogo di provincia, ciò implica il ricorso obbligatorio a centrali di committenza o soggetti aggregatori qualificati. In attesa che entri in vigore, con il nuovo codice appalti, la qualificazione delle stazioni appaltanti.

Accordi tra enti locali

Nella nota si sottolinea che la centrale di committenza, laddove non sia munus possessor committendi (titolare della carica), potrà “acquisire la funzione, intesa come titolarità del servizio, di committenza dalle amministrazioni titolari o tramite appalto”. Oppure, con affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12 della direttiva 2014/24/UE, così come recepito dall’articolo 5 del d.lgs. 50/2016. In sostanza, “l’attività di committenza laddove non riconosciuta per legge, dovrà essere affidata o tramite gara o in virtù del rapporto di cooperazione tra pubbliche amministrazioni”. Ecco, dunque, il parere definitivo di Anac: “La centrale di committenza può essere costituita nella forma di associazioni, unioni, consorzi o anche di accordi resi in forma di convenzione ai sensi degli artt. 30 e successivi del TUEL. Prescindendo dall’acquisizione della personalità giuridica”.
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