Edilizia

Pertinenza edilizia: solo se inferiore al 20% del volume dell’edificio principale

Tar Sicilia su un roof garden: se il volume realizzato eccede il 20% è necessario il permesso di costruire, altrimenti bastano Scia e Cila
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Pertinenza edilizia: solo se inferiore al 20% del volume dell’edificio principale
Il Tar Sicilia, sede di Catania, con la sentenza 2446/2020, interviene sulla nozione di pertinenza edilizia, che può applicarsi solo se il volume realizzato è inferiore al 20% dell’edificio principale. In tal caso, bastano Scia o Cila, mentre se si eccede tale percentuale è necessario il permesso di costruire.

Il fatto: roof garden di 300 mq senza permesso di costruire

Il roof garden di un ristorante – una struttura di circa 300 mq di superficie, con piano di calpestio pavimentato con mattonelle da interni e con montanti e travi in acciaio, delimitata da panelli di alluminio pre-verniciato, chiusi fino ad un’altezza di m. 1,20 dal lato esterno con masonite e dal lato interno con cartongesso contenente corpi illuminati e un sistema di aereazione – era stato oggetto di ordinanza di demolizione da parte del Comune, in quanto ritenuto abusivo, essendo stato assentito con Scia come pertinenza edilizia, mentre, come nuova costruzione, necessitava del permesso di costruire. Il proprietario ricorreva contro il provvedimento, sostenendo che l’intervento contestato va incluso tra le opere edilizie cd. minori e pertinenziali, non costituenti nuova costruzione e non assoggettate a permesso di costruire, in quanto è:
  • una struttura pertinenziale di volume non superiore al 20% (art. 3 del Dpr n. 380/2001), dato che ha una volumetria fuori terra, come attestato dai titoli edilizi, di mc 12.546,23. Mentre il roof garden, computando una altezza media di 2,70 m. ed una estensione di 268,65 mq, avrebbe un volume di mc 725, di gran lunga inferiore al 20% di quello dell’edificio alberghiero;
  • intervento di lieve entità (punto 26 allegato B del Dpr n. 31/2017) come “verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi, funzionali ad attività  economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività  commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero” non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

La sentenza: la percentuale volumetrica della pertinenza edilizia va calcolata solo su quella dell’edificio sul quale è realizzata

I giudici amministrativi siciliani hanno respinto il ricorso, non ritenendo il roof garden in questione un “intervento di lieve entità”. Dato che la percentuale del volume è stata erroneamente calcolata in rapporto al totale dell’intera struttura alberghiera invece che in riferimento al solo edificio sul quale è stato realizzato. Inoltre, la struttura è priva dei connotati della pertinenza intesa in senso urbanistico-edilizio, come definiti dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez. VI, n. 904 del 6 febbraio 2019, Sez. VI, n. 4607 del 27 luglio 2018; Cons. Stato, VI, n. 2348 del 17 luglio 2017). Secondo cui gli interventi che, pur essendo accessori a quello principale, incidono con tutta evidenza sull’assetto edilizio preesistente, determinando un aumento del carico urbanistico, devono ritenersi sottoposti a permesso di costruire. Per individuare un’opera quale pertinenza edilizia – si legge nella sentenza – rilevano non soltanto gli elementi strutturali (composizione dei materiali, smontabilità  o meno del manufatto) ma anche i profili funzionali. Non può attribuirsi il carattere pertinenziale ai fini edilizi ad interventi solo in quanto destinati a servizio del bene principale. Specie qualora si tratti di opere di natura non precaria ma dotate di una destinazione permanente e durevole nel tempo. Inoltre, ai fini edilizi, il manufatto può essere considerato pertinenza se rispetta due requisiti. Non solo deve essere preordinato ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche sfornito di un’autonoma destinazione e utilizzazione. Le caratteristiche oggettive e la destinazione funzionale del roof garden a locale destinato a ristorante ne fa escludere le caratteristiche di pertinenza edilizia. Trattandosi di struttura funzionalmente autonoma non necessariamente coessenziale all’edificio principale, potendo essere ognuno di essi utilizzati anche in modo autonomo e separato.

Titolo abilitativo edilizio e titolo paesaggistico

Per quanto riguarda l’autorizzazione paesaggistica, la sentenza ricorda che titolo abilitativo edilizio e titolo paesaggistico sono distinti e tra loro autonomi. E non vi è alcuna correlazione automatica tra gli interventi edilizi liberi disciplinati dalla normativa edilizia e gli interventi assoggettati al procedimento semplificato in ambito paesaggistico. Inoltre, nel caso in esame, la norma invocata da parte ricorrente (Dpr n. 31/2017) è entrata in vigore in epoca successiva alla realizzazione delle opere. Non è quindi applicabile al caso specifico.

Interventi pertinenziali e strumenti urbanistici

La norma da applicarsi in questo caso è invece l’art. 3, comma 1, lett. e.6) del Dpr 380/2001. Il Decreto include infatti tra le nuove costruzioni, soggette a permesso di costruire, gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione. Ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale.
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