Edilizia
Pertinenza edilizia: solo se inferiore al 20% del volume dell’edificio principale
Tar Sicilia su un roof garden: se il volume realizzato eccede il 20% è necessario il permesso di costruire, altrimenti bastano Scia e Cila
Condividi
Il Tar Sicilia, sede di Catania, con la sentenza 2446/2020, interviene sulla nozione di pertinenza edilizia, che può applicarsi solo se il volume realizzato è inferiore al 20% dell’edificio principale. In tal caso, bastano Scia o Cila, mentre se si eccede tale percentuale è necessario il permesso di costruire.
Il fatto: roof garden di 300 mq senza permesso di costruire
Il roof garden di un ristorante – una struttura di circa 300 mq di superficie, con piano di calpestio pavimentato con mattonelle da interni e con montanti e travi in acciaio, delimitata da panelli di alluminio pre-verniciato, chiusi fino ad un’altezza di m. 1,20 dal lato esterno con masonite e dal lato interno con cartongesso contenente corpi illuminati e un sistema di aereazione – era stato oggetto di ordinanza di demolizione da parte del Comune, in quanto ritenuto abusivo, essendo stato assentito con Scia come pertinenza edilizia, mentre, come nuova costruzione, necessitava del permesso di costruire. Il proprietario ricorreva contro il provvedimento, sostenendo che l’intervento contestato va incluso tra le opere edilizie cd. minori e pertinenziali, non costituenti nuova costruzione e non assoggettate a permesso di costruire, in quanto è:- una struttura pertinenziale di volume non superiore al 20% (art. 3 del Dpr n. 380/2001), dato che ha una volumetria fuori terra, come attestato dai titoli edilizi, di mc 12.546,23. Mentre il roof garden, computando una altezza media di 2,70 m. ed una estensione di 268,65 mq, avrebbe un volume di mc 725, di gran lunga inferiore al 20% di quello dell’edificio alberghiero;
- intervento di lieve entità (punto 26 allegato B del Dpr n. 31/2017) come “verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi, funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero” non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

