Pergotenda: serve il titolo edilizio? Dipende dalle dimensioni
Una struttura, seppur smontabile, di rilevanti dimensioni, pari a circa 100 metri quadrati, su pedana sovrapposta al terreno e con copertura costituita da materiale plastico sorretta da elementi verticali in legno di elevato spessore, non può configurarsi come pergotenda e necessità del permesso di costruire. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7372 del 27 luglio 2023.
Confermato l’ordine di demolizione. Secondo i giudici, la struttura da demolire non può qualificarsi come “pergotenda”, perché le sue dimensioni “esorbitano da quelle che connotano la pergotenda quale intervento di ridotta incidenza nell’assetto dei luoghi”.
Il fatto
L’ufficio tecnico del Comune ordinava la demolizione di alcune opere edilizie ritenute abusive perché realizzate senza i prescritti titoli edilizi, tra cui una pergotenda di notevoli dimensioni.
Le proprietarie dell’edificio impugnavano l’ordinanza didemolizione. Con specifico riferimento alla pergotenda, i ricorrenti sostengono che la stessa rientri tra le opere minori realizzabili in regime di attività edilizia libera, quindi senza necessità di titolo edilizio, indipendentemente dalle dimensioni e dalla tipologia costruttiva.
Nel caso specifico, date le caratteristiche della tenda in questione, la pergotenda – sempre secondo i ricorrenti – non potrebbe essere considerata nemmeno “nuova costruzione”, in quanto non determina una trasformazione urbanistico-edilizia rilevante.
Il Consiglio di Stato ha però respinto il ricorso, confermando l’ordinanza di demolizione.
Pergotenda: edilizia libera?
La questione affrontata dai giudici di Palazzo Spada riguarda la qualificazione della pergotenda come opera rientrante o meno nel regime dell’edilizia libera.
Sul punto, il Consiglio di Stato richiama anzitutto l’articolo 6 del DPR n.380/2001 (T.U. Edilizia), che individua, appunto, le opere rientranti nella c.d. “edilizia libera”. Ai senza di tale norma, quando la struttura diventa mero accessorio, necessario solo al sostegno e all’estensione della tenda – e non organismo edilizio che crea un nuovo volume o superficie – non è necessaria alcuna autorizzazione.
Rientrano nell’edilizia libera, a titolo esemplificativo: “strutture semplici, quali gazebo, pergotende con telo retrattile, pergolati, se elementi di arredo annessi ad unità immobiliari e/o edilizie aventi esclusivamente destinazione abitativa”, nonché “tende autoportanti, tende in aggetto, ombrelloni, pedane, fioriere al servizio degli esercizi commerciali e di ristorazione, ubicate su suolo pubblico”, ferma restando l’acquisizione della specifica autorizzazione amministrativa secondo quanto previsto di singoli comuni in materia di occupazione di suolo pubblico e naturalmente esclusa la loro chiusura perimetrale.
Quando serve il titolo edilizio?
Nel caso della pergotenda, secondo l’orientamento dominante in giurisprudenza, “la qualificabilità dell’intervento in termini di pergotenda, ovvero un’opera precaria sia dal punto di vista costruttivo sia da un punto di vista strettamente funzionale, esclude la necessità di titolo edilizio, a meno che non determini una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio” (Cons. Stato, 07/052018, n. 2715).
Ciò premesso, nel caso di specie i giudici hanno ritenuto che la struttura realizzata, per le sue dimensioni e caratteristiche, non possa essere qualificata come “pergotenda”.
Si tratta, infatti, di una struttura, seppur smontabile, di rilevanti dimensioni, pari a circa 100 mq, su pedana sovrapposta al terreno e con copertura costituita da materiale plastico sorretta da elementi verticali in legno di elevato spessore.
Tali caratteristiche – si legge nella sentenza in commento – “esorbitano da quelle che connotano la pergotenda quale intervento di ridotta incidenza nell’assetto dei luoghi”. Pertanto, non si tratta di opera rientrante nell’ambito dell’edilizia libera, richiedendo invece il prescritto titolo edilizio.
La giurisprudenza più recente ha, del resto, chiarito, che la “pergotenda” rientra nel campo dell’edilizia libera “solo ove l’opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28/03/2023, n. 3134; Cons. Stato, sez. VI, 09/02/2021, n. 1207 e sez. VI, 05/10/2018, n. 5737).
La sentenza n. 7372 del 27 luglio 2023 del Consiglio di Stato è disponibile qui di seguito in free download.

