Edilizia

La pergotenda non è “nuova costruzione”: non serve il permesso di costruire

Consiglio di Stato: la pergotenda è un’opera precaria sia dal punto di vista costruttivo sia da un punto di vista strettamente funzionale, che esclude la necessità di titolo edilizio
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La pergotenda non è “nuova costruzione”: non serve il permesso di costruire
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 840 del 28 gennaio 2021, torna ad occuparsi di pergotende e di titoli edilizi, fornendo una serie di indicazioni sugli elementi che caratterizzano il suo carattere pertinenziale e meramente accessorio rispetto allo stabile cui afferisce (ne avevamo parlato anche qui). Che quindi esclude la configurazione della pergotenda quale “nuova costruzione”, al pari dei gazebo, dei pergolati e delle tettoie “leggere” non tamponate lateralmente su almeno tre lati. Il caso trattato riguarda l’impugnazione di un provvedimento di diniego per la realizzazione di una struttura tipo “pergotenda”, installata nel cortile posteriore di un ristorante e costituita da sei travi di legno, poste a sostegno di una tenda retrattile in materiale impermeabile. Il provvedimento, emesso sul presupposto che l’intervento edilizio proposto rientrasse nella categoria delle opere di “nuova costruzione”, e fosse quindi subordinato al permesso di costruire, era stato annullato dal Tar Lazio. Ma il Comune di Roma Capitale era ricorso in appello. Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Comune sulla base delle seguenti motivazioni:

La pergotenda non muta il preesistente utilizzo esterno dei luoghi

La struttura in esame, al pari dei gazebo, dei pergolati e delle tettoie “leggere” non tamponate lateralmente su almeno tre lati, si caratterizza per il suo carattere pertinenziale e meramente accessorio rispetto allo stabile cui afferisce, in quanto non muta il preesistente utilizzo esterno dei luoghi. Ma, al contrario, si limita a valorizzarne la fruizione al servizio dello stabile, ponendo un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall’umidità. Senza peraltro creare un ambiente in alcun modo assimilabile a quello interno, a causa della mancanza della necessaria stabilità, di una idonea coibentazione termica e di un adeguato isolamento dalla pioggia, dall’umidità e dai connessi fenomeni di condensazione.
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La presunzione di legittimità

La sentenza stabilisce che l’elenco posto a titolo esemplificativo al punto 3.2 ( attività edilizia totalmente libera) della circolare n. 19137 del 9 marzo 2012 del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici di Roma Capitale, deve ritenersi esteso anche ai manufatti tipo pergotende al servizio non di abitazioni ma di esercizi di ristorazione, qualora insistenti su area privata come nella fattispecie anziché su area pubblica, alla stregua di un generale criterio di presunzione di legittimità, poiché ogni diversa interpretazione paleserebbe la propria illegittimità comportando un indebito ostacolo alla libertà d’impresa.

La mancanza di autonomia funzionale apprezzabile

La mera funzione ancillare di riparo dagli agenti atmosferici, nonché l’uso di materiali dal non rilevante impatto visivo sono, di per sé, indice della mancanza di un’autonomia funzionale apprezzabile. Pertanto, detti interventi non rientrano tra quelli sottoposti a permesso di costruire, in quanto non costituiscono intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio mediante nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica; in ragione delle sue caratteristiche costruttive e funzionali, non costituiscono nemmeno intervento di ristrutturazione edilizia suscettibile di portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comportante aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero mutamenti della destinazione d’uso.

La pergotenda è un’opera costituita dalla tenda, la struttura è un mero accessorio

La qualificabilità dell’intervento in termini di “pergotenda”, ovvero un’opera precaria sia dal punto di vista costruttivo sia da un punto di vista strettamente funzionale esclude la necessità di titolo edilizio. La cd. “pergotenda”, non necessitante di titolo abilitativo, è un’opera costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda. Con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda. Non è invece configurabile una pergotenda se la struttura principale è solida e permanente. E, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio.

La pergotenda è una struttura di arredo costituita da elementi smontabili

Per la consistenza strutturale della pergotenda in oggetto e per le caratteristiche dei materiali impiegati per la sua realizzazione, si tratta di struttura di arredo, installata su pareti esterne dell’unità immobiliare di cui è ad esclusivo servizio, costituita da struttura leggera e amovibile, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non per demolizione.
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