Edilizia
La pergotenda non è “nuova costruzione”: non serve il permesso di costruire
Consiglio di Stato: la pergotenda è un’opera precaria sia dal punto di vista costruttivo sia da un punto di vista strettamente funzionale, che esclude la necessità di titolo edilizio
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Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 840 del 28 gennaio 2021, torna ad occuparsi di pergotende e di titoli edilizi, fornendo una serie di indicazioni sugli elementi che caratterizzano il suo carattere pertinenziale e meramente accessorio rispetto allo stabile cui afferisce (ne avevamo parlato anche qui). Che quindi esclude la configurazione della pergotenda quale “nuova costruzione”, al pari dei gazebo, dei pergolati e delle tettoie “leggere” non tamponate lateralmente su almeno tre lati.
Il caso trattato riguarda l’impugnazione di un provvedimento di diniego per la realizzazione di una struttura tipo “pergotenda”, installata nel cortile posteriore di un ristorante e costituita da sei travi di legno, poste a sostegno di una tenda retrattile in materiale impermeabile. Il provvedimento, emesso sul presupposto che l’intervento edilizio proposto rientrasse nella categoria delle opere di “nuova costruzione”, e fosse quindi subordinato al permesso di costruire, era stato annullato dal Tar Lazio. Ma il Comune di Roma Capitale era ricorso in appello.
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Comune sulla base delle seguenti motivazioni:
La pergotenda non muta il preesistente utilizzo esterno dei luoghi
La struttura in esame, al pari dei gazebo, dei pergolati e delle tettoie “leggere” non tamponate lateralmente su almeno tre lati, si caratterizza per il suo carattere pertinenziale e meramente accessorio rispetto allo stabile cui afferisce, in quanto non muta il preesistente utilizzo esterno dei luoghi. Ma, al contrario, si limita a valorizzarne la fruizione al servizio dello stabile, ponendo un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall’umidità. Senza peraltro creare un ambiente in alcun modo assimilabile a quello interno, a causa della mancanza della necessaria stabilità, di una idonea coibentazione termica e di un adeguato isolamento dalla pioggia, dall’umidità e dai connessi fenomeni di condensazione.| Approfondisci la tematica su HSE+ |

