Edilizia

La pergotenda con vetrate panoramiche rientra nell’edilizia libera

Non è considerata una nuova costruzione la pergotenda con vetrate panoramiche (VEPA) realizzata sul balcone di casa con “vetrate a pacchetto”
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La pergotenda con vetrate panoramiche rientra nell’edilizia libera

Il TAR dell’Emilia-Romagna conferma quanto già affermato da altre pronunce, e codificato dalla L. n. 142/2022, circa la realizzabilità in edilizia libera della pergotenda con vetrate panoramiche sul proprio terrazzo.

Il recente intervento normativo avvenuto con la L. n. 142/2022 che ha convertito in legge il D.L. n. 155/2022, c.d. “Decreto Aiuti bis”, ha ampliato le ipotesi di edilizia libera (che non richiedono quindi titoli abilitativi edilizi, quali il permesso di costruire, la S.C.I.A. o la C.I.L.A.)  di cui all’art. 6, co. 1, D.P.R. n. 380/2001, inserendovi anche gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e trasparenti, le c.d. VEPA.

Tettoia, veranda, pergotenda

Al fine di non incorrere in errori di classificazione, un breve riepilogo può essere utile.

Per tettoia si intende comunemente una struttura addossata a un edificio o autoportante che va a creare una superficie abitabile attraverso una copertura stabile e permanente.

La veranda è definita invece come un locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

La veranda, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma e necessita quindi del permesso di costruire.

Il pergolato è una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze e consiste, quindi, in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone.

Il pergolato per sua natura è una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi.

Evoluzione di tale struttura, che permette una maggiore versatilità dell’opera anche in termini di fruibilità per chi la utilizza, è la pergotenda.

Per pergotenda si intende una struttura in cui l’opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda.

Pergotenda con vetrate panoramiche: la pronuncia del TAR Emilia-Romagna

Chiariti dal punto di vista strutturale e funzionale le opere che potrebbero ingenerare nella pratica confusione tra loro, dovrebbero più agevolmente comprendersi le motivazioni sottese alla decisione presa dal TAR Emilia-Romagna con la sentenza n. 256 pronunciata in data 25/09/2023.

La vicenda coinvolgeva la proprietaria di un’unità immobiliare, sita al quinto ed ultimo piano di un fabbricato e dotata di una terrazza parzialmente coperta. Sulla predetta terrazza la condomina decideva di realizzare una struttura (definita pergotenda dalla ricorrente e invece veranda dal Comune) sita in appoggio al preesistente cornicione della terrazza coperta e sporgente sul balcone esterno.

Con un primo atto il Comune ordinava di rimuovere il manufatto realizzato in assenza di permesso di costruire su balcone dell’unità immobiliare, in ragione del fatto che si tratterebbe di veranda integrante una ristrutturazione edilizia ex art. 10, co. 1, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001.

Nell’atto l’opera era descritta come un manufatto “connotato da un propria individualità fisica e conformazione strutturale e assume la consistenza di una opera edilizia in vetro e alluminio dotato di sistema di copertura scorrevole e di tamponature laterali in verto scorrevoli che possono essere chiuse realizzando uno spazio chiuso collegato all’unità immobiliare”.

Di diverso avviso sono però i giudici del tribunale amministrativo, i quali valorizzano altri elementi al fine della corretta classificazione dell’opera rientrante nell’alveo della pergotenda e non della veranda.

Il TAR precisa che la struttura è composta da montanti in alluminio (senza l’utilizzo di telai in acciaio murati, di plinti, di saldature o di strutture di fissaggio permanenti) coperta da una tenda retrattile di plastica e che lateralmente sono state installate vetrate composte da singole lastre verticali, senza serramenti perimetrali, scorrevoli sia sul lato lungo sia sui lati corti.

Le vetrate, grazie ad un sistema di binari e cardini, possono sia scorrere sia ruotare per essere accantonate in un gruppo in un angolo della struttura che pertanto diviene completamente aperta.

A sostegno della propria decisione il TAR richiama altre pronunce sul tema, come quella del Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 6979, nella quale i giudici hanno ritenuto che la pergotenda in plastica ritraibile con pannelli laterali di vetro scorrevoli richiudibili a pacchetto non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante e non necessita dunque di titolo abilitativo, posto che l’opera principale non è l’intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa. Circa l’intelaiatura, essa si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda, e quest’ultima, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una “nuova costruzione”, anche laddove per ipotesi destinata a rimanere costantemente chiusa, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio.

Sulla scorta di tali presupposti, nonché del recente intervento normativo, il TAR ha pertanto accolto il ricorso affermando quindi che la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizzava non presentavano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda e dei pannelli, e pertanto doveva ritenersi opera sottoposta al regime dell’edilizia libera.

I limiti condominiali alla pergotenda con vetrate panoramiche

Una trattazione esaustiva della materia non può prescindere dal non menzionare eventuali limiti derivanti dalla realizzazione dell’opera in ambito condominiale. Innanzitutto, occorre partire dai limiti e divieti imposti dal regolamento condominiale, il quale, nel caso in cui dovesse vietare opere di tale tipologia precluderebbe all’origine la loro installazione. Ai divieti eventualmente previsti dal regolamento potrebbero affiancarsi le criticità derivanti dall’applicazione dell’art. 1120 c.c., ultimo comma, norma posta a tutela del decoro architettonico. Tale previsione autorizza infatti anche il singolo condomino a richiedere al giudice la rimozione dell’opera che possa penalizzare il decoro dello stabile condominiale. Per decoro architettonico deve identificarsi l’insieme armonico delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali dell’edificio condominiale, idonee a conferire al fabbricato una propria identità.

 

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