Perdita del Bonus facciate: niente risarcimento senza le prove del danno subito
Quando l’impresa non inizia i lavori e fa perdere gli incentivi fiscali più favorevoli, come ad esempio quelli derivanti dal Bonus Facciate, il proprietario può chiedere il risarcimento del danno da “perdita di chance”, che di solito consiste nella differenza tra l’incentivo economico maggiore previsto al momento in cui i lavori dovevano essere realizzati e quello successivo, inferiore, applicabile in seguito. Ma attenzione: il risarcimento non è automatico. Il proprietario deve fornire la prova del danno effettivamente subito, altrimenti rischia di vedersi rifiutata la richiesta di risarcimento.
È proprio quello che è successo nel caso deciso dal Tribunale di Ravenna con la sentenza n. 127 del 21 febbraio 2025. Il giudice ha rigettato la domanda di risarcimento danni, in quanto il proprietario non è riuscito a dimostrare di aver perso il Bonus Facciate al 90% a causa dell’inadempimento della ditta appaltatrice. Anche perché lo stesso proprietario, successivamente, aveva beneficiato di altri incentivi fiscali (Cila Eco-bonus e Sisma-bonus)
Vediamo come il tribunale ha risolto la controversia.
Perdita del Bonus Facciate: il fatto
La vicenda riguarda l’esecuzione di lavori di recupero e restauro delle facciate esterne di un fabbricato, da effettuare usufruendo dell’agevolazione c.d. “Bonus Facciate” di cui alla L.160/2019.
In base al contratto sottoscritto, la proprietaria versava alla ditta l’acconto di circa 32.700 euro per l’avvio dei lavori da eseguirsi con sconto in fattura al 90% (su un corrispettivo totale di circa 327mila euro). La ditta appaltatrice avrebbe dovuto iniziare i lavori entro il 14/12/2021 ed ultimarli entro il 30/4/2022. In realtà, i lavori di ristrutturazione non vennero mai neppure iniziati. Non solo. La ditta non restituiva nemmeno i soldi ricevuti in pagamento. Anzi, il proprietario scopriva che la società aveva dapprima emesso fattura per 327mila euro, in seguito immediatamente annullata con nota di credito, e poi un’ulteriore fattura pari al doppio dell’acconto incassato.
Da qui l’azione legale promossa dal proprietario per ottenere la risoluzione del contratto di appalto e la restituzione della somma versata. Il proprietario ha inoltre chiesto di essere risarcito dei danni subiti.
In particolare, chiede al giudice di condannare la ditta al risarcimento del danno da perdita di chance di circa 98mila euro, somma pari alla “differenza tra il vantaggio economico con l’incentivo del 2021 (pari ad una detrazione fiscale del 90%) e quello successivo (pari ad una detrazione del 60%), sul presupposto che i lavori dovevano avere inizio a fine 2021 e nel momento in cui l’inadempimento dell’appaltatore si è manifestato era già spirato il termine per usufruire del bonus al 90% e non era più possibile per il committente rivolgersi ad altra impresa.
Il danno da perdita di chance
Il Tribunale, documenti alla mano, ha dichiarato la risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento della ditta appaltatrice, ai sensi dell’art. 1453, comma 2, del Codice Civile. Il giudice ha inoltre condannato la società a restituire l’accolto versato dalla proprietaria per i lavori mai iniziati.
Invece quanto alla domanda di risarcimento del danno, il tribunale ha rigettato la richiesta in quanto ha ritenuto che il proprietario non abbia fornito la prova del danno subito.
Perdita del Bonus Facciate: servono le prove
Non basta infatti dimostrare l’inadempimento della ditta: per essere risarciti occorre dimostrare il nesso di causalità tra inadempimento e danno, né il danno sofferto. Detto in altri termini: il proprietario aveva l’onere di dimostrare che la perdita del bonus al 90% era direttamente legata al mancato avvio dei lavori dal parte della ditta appaltatrice.
Questa prova – secondo il tribunale – non è stata fornita.
Per il giudice, il proprietario non ha provato l’esistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge vigente nel 2021 per accedere all’agevolazione bonus facciate al 90%.
Senza tale prova, non è possibile affermare che il proprietario abbia perso l’incentivo al 90% a causa dell’inadempimento della ditta, in quanto non è dato sapere con certezza se, a lavori terminati, lo stesso proprietario avrebbe potuto effettivamente accedere all’incentivo al 90%.
Altre agevolazione: Cila Eco-bonus e Sisma-bonus
Per altro verso – si legge nella sentenza – risulta invece documentato che, successivamente all’anno 2021, lo stesso proprietario ha beneficiato di agevolazioni edilizie diverse rispetto a quella persa per cui è causa (essendo stata presentata una Cila Eco-bonus e Sisma-bonus, rispettivamente ad aprile e ad agosto del 2022), in relazione ai quali benefici non è dato sapere gli interventi eseguiti, la rispettiva portata e, quindi, l’incidenza rispetto al danno asseritamente subito, non avendo nulla l’attore dedotto al riguardo.
                                    
