Edilizia

Per il muro di contenimento occorre il permesso a costruire

Il muro di contenimento è nuova costruzione e come tale richiede il permesso a costruire: lo ha stabilito la sesta sezione del TAR Campania con la sentenza 3801/2023
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Per il muro di contenimento occorre il permesso a costruire

Il muro di contenimento è nuova costruzione e come tale richiede il permesso a costruire. Lo ha stabilito la sesta sezione del TAR Campania con la sentenza del 26 giugno 2023 n. 3801. Inoltre, non è mai consentito l’ampliamento di un manufatto rurale in area vincolata e spetta in ogni caso al privato dimostrare la data di esecuzione dell’opera. Questi alcuni significativi arresti della sentenza del Tribunale partenopeo, commentata nel presente articolo.

Manufatto rurale, muro di contenimento e recinzione muraria

Il caso esaminato dalla Sesta sezione del TAR Campania riguarda l’ordine di demolizione emesso dal Comune di Pozzuoli di opere abusive realizzate da un privato ed in particolare:

  • la costruzione di un muro di contenimento con blocchi di lapil evento a ridosso di un terrapieno, di dimensioni pari a 14 metri per 2 di altezza,
  • la realizzazione di un manufatto di 70 mq arredato ed abitato,
  • la costruzione di un terrazzino di 60 mq antistante al manufatto, con pavimento in parte in piastrelle e in parte in calcestruzzo,
  • la recinzione dell’area con un muretto in tufo di 7 metri.

Nel ricorso contro l’ordine di ripristino, il proprietario aveva difeso la legittimità delle opere realizzate, in quanto destinate a servizio di un fondo agricolo lontano dal centro urbano ed eseguite ante 1967, quando ancora non erano prescritte autorizzazioni edilizie. Inoltre, a detta del privato, il Comune non avrebbe in alcun modo motivato in ordine alla compatibilità delle opere sanzionate con i valori paesaggistici da tutelare né sulla possibilità di un’eventuale sanatoria.

A detta del ricorrente,  le opere contestate non avrebbero arrecato alcun danno, né aggravato il carico urbanistico, sarebbero state conformi allo strumento urbanistico vigente ed erano comunque presistenti all’anno 1967 nelle stesse dimensioni e prospetti attuali.

Per di più, il muro di contenimento sarebbe stato consentito con semplice SCIA, dunque il Comune avrebbe dovuto sospendere il provvedimento di ripristino delle opere, in pendenza del procedimento di accertamento in sanatoria ex art. 36 TUE.

Prova della data di costruzione degli abusi

Per il TAR invece,  il ricorrente non avrebbe dimostrato in giudizio l’effettiva epoca di realizzazione degli abusi contestati. Gli accertamenti eseguiti dal Comune con rilevazioni satellitari estratte da Google Earth avrebbero dimostrato  invece la presenza pochi anni prima, di un piccolo manufatto di dimensioni molto inferiori a quelle attuali, e le foto del 1983 avrebbero appurato l’assenza di qualunque costruzione sul terreno, sconfessando così la tesi del proprietario della preesistenza della costruzione all’anno 1967.

Ampliamento manufatto rurale in area vincolata

In ogni caso, afferma il TAR,  l’ampliamento dell’ordinario manufatto rurale, trasformato in civile abitazione, sarebbe stato vietato perché tutto il Comune di Pozzuoli era stato dichiarato con decreto ministeriale quale area di notevole interesse pubblico, con conseguente divieto di qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti. Gli interventi di ampliamento non sarebbero stati dunque sanabili con istanza di accertamento ex art. 36 e 37 TUE , né in alcun modo condonabili.

Valutazione non atomistica dell’abuso

Infine, per il Tribunale campano, né il muro di contenimento , né il terrazzino, né il muro di recinzione potevano considerarsi per natura e dimensioni come dei manufatti meramente pertinenziali. La valutazione dell’abuso infatti, scrivono i giudici partenopei, presuppone “una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, dovendosi valutare l’insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio e non il singolo intervento”. Questo perché il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante, ma dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni.

Per il muro di contenimento occorre il permesso a costruire

Per inciso, il TAR precisa anche che la realizzazione di un muro di contenimento necessita del previo rilascio del permesso di costruire, delineandosi tra gli interventi di “nuova costruzione” (non ha natura pertinenziale, “non può considerarsi come un intervento di restauro e risanamento conservativo”, ed è “opera dotata di specificità ed autonomia soprattutto il relazione alla funzione assolta, consistente nel sostenere il terreno al fine di evitarne movimenti franosi in caso di dislivello, originario o incrementato” (Cons Stato, sez. VI, 8/10/2019 n. 212).)

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