Superbonus 110%: in Gazzetta Ufficiale i decreti attuativi
I due decreti attuativi del Dl Rilancio prevedevano l’operatività del Superbonus 110% dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. E dopo lo stop della Corte dei Conti di fine settembre nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2020 è avvenuta la pubblicazione dei provvedimenti, con le correzioni richieste agli allegati.
Il Decreto sui requisiti tecnici, conta 12 articoli e otto allegati e fissa i massimali di costo e i controlli a campione.
Il Decreto sulle asseverazioni dei lavori, indispensabili per poter beneficiare delle detrazioni, stabilisce le modalità di trasmissione e le caratteristiche del modulo da inviare agli organi competenti, tra cui l’Enea. Per questo provvedimento 9 articoli e tre allegati.
La smentita del sottosegretario Fraccaro sul blocco dei decreti
La lunga attesa per i decreti attuativi
I decreti attuativi sui requisiti tecnici e sulle asseverazioni risalgono ai primi di agosto 2020. Ad annunciare i Decreti fu il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, nell’audizione dello scorso 29 luglio presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria. Patuanelli ha ribadito l’importanza del Superbonus 110% che aumenta, per alcune categorie di interventi edilizi, le aliquote di detrazione. Una norma definita “di sistema e di prospettiva”, strettamente collegata anche agli obiettivi legati al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, che prevedono, dal residenziale, un contributo pari a circa il 35% dei risparmi di efficienza energetica al 2030.
“Abbiamo inserito, inoltre, anche il Sismabonus: detrazioni al 110% per i lavori di riqualificazione sismica del comparto edilizio. Ritengo che questi siano tre grandi pilasti che questa norma porta dentro in un contesto che è quello della circolarità dei crediti d’imposta. Che riteniamo in questo momento storico essere un valore aggiunto alla misura che stiamo facendo.”
Decreti attuativi del Superbonus 110%
Il decreto Rilancio vede l’emanazione di due decreti attuativi che sono di stretta competenza del Ministro dello Sviluppo economico, ovvero:
- decreto Requisiti Tecnici
- decreto Asseverazioni
Decreto Requisiti tecnici
Il primo è il decreto Requisiti tecnici. Un decreto, ha spiegato Patuanelli “mosso dalla volontà, da un lato, di mettere a disposizione dei tecnici tutti gli strumenti utili alla completa attuazione degli incentivi previsti. E dall’altro di evitare un indebito aumento dei costi a carico dello Stato per l’erogazione delle agevolazioni.“
Il provvedimento definisce in particolare:
- i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all’Ecobonus, del Bonus facciate e del Superbonus al 110%;
- i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;
- le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA. E volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio.
Quanto in particolare ai massimali di costo, lo schema di decreto stabilisce che per gli interventi di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 (Superbonus) nonché per gli altri interventi che prevedano la redazione dell’asseverazione da parte del tecnico abilitato. Il tecnico abilitato stesso assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento. Questo nel rispetto dei seguenti criteri:
- i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai medi delle opere riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento, oppure in prezzari commerciali;
- in mancanza, i prezzi devono essere determinati in maniera analitica, con procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.
Disponibile al seguente link il testo “Decreto Requisiti Tecnici” pubblicato nel mese di agosto.
Decreto Asseverazioni
Il secondo è il decreto Asseverazioni, firmato lo scorso 5 agosto. L’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30 per cento del valore economico complessivo dei lavori preventivato. Ed è redatta:
- secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 1, per i lavori conclusi
- secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 2, per uno stato di avanzamento lavori
I moduli sono scaricabili dal sito del Mise.
“Su questo il Parlamento ha fatto un ottimo lavoro perché il non prevedere la possibilità di asseverazioni e quindi di maturazione del credito d’imposta a stato di avanzamento lavori poteva essere un problema per le aziende. Aziende che chiaramente devono pagare le forniture ma se non maturano il credito fino alla fine dei lavori possono andare in difficoltà. In questo modo, avendo la possibilità di maturare il credito d’imposta durante l’esecuzione dei lavori possono ovviamente cedere il credito d’imposta maturato al sistema finanziario. E quindi avere la liquidità necessaria per fare l’intervento.”
Articolo pubblicato il 4 agosto 2020 – aggiornato il 29.09.20 – aggiornato nuovamente il 06.10.2020

