Sicurezza nei cantieri pubblici e privati: al via (anche) la patente a punti

Prossimo alla conversione in legge il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” con importanti novità sostanziali sui temi della sicurezza dei lavoratori. Tra essi spicca la definitiva introduzione della “patente a punti” nei cantieri.
Il decreto PNRR
Il decreto-legge n. 19/2024, c.d. PNRR 4, sarà presto convertito in legge nel rispetto delle scadenze prefissate, anche in anticipo sulla data del 1° maggio 2024. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, approvato anche al Senato ed in più punti modificato rispetto alla sua versione originaria, ottiene il via libera definitivo e presto diventerà legge.
Ci eravamo occupati delle principali misure in tema di sicurezza sul lavoro nell’attesa della definitività: vediamo insieme cosa è cambiato nel testo approvato anche al Senato.
Al via la “patente a punti” nei cantieri
Dal 1° ottobre 2024 sarà introdotta la cosiddetta “patente a punti” nel settore dell’edilizia mediante la modifica integrale dell’art. 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
La “patente” parte da 30 crediti e viene rilasciata dall’Ispettorato nazionale del lavoro alla verifica del possesso dei requisiti previsti (tramite autodichiarazione resa dal privato che, se mendaci, portano alla revoca per dodici mesi della patente).
Cantieri: come funzionano i “punti” nella patente
Si tratta di una vera e propria patente obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, ad eccezione di quei soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, nonché le imprese dotate di attestazione Soa con classifica non inferiore alla terza.
I punti vengono scalati in seguito all’accertamento definitivo di violazioni: sotto la soglia di 15 punti non è possibile operare nei cantieri salvo l’integrazione dei crediti. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.
La “Lista di conformità INL”
All’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, è rilasciata un’attestazione di conformità che esonera il possessore da ulteriori controlli per i successivi dodici mesi.
La verifica di congruità della manodopera
Negli appalti, pubblici e privati, sono introdotte sanzioni per la mancata verifica della congruità della manodopera. Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, si dovrà così verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva seguendo le indicazioni del DM 143/2021.
Senza tale verifica scattano le sanzioni: ad esempio, negli appalti pubblici di valore non inferiore a 150mila euro, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance.
Quanto agli appalti privati, se questi hanno un valore complessivo pari o superiore a 500mila euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da mille a 5mila euro a carico del committente.