Edilizia

Il ricorso contro pareri di precontenzioso ANAC è inammissibile per difetto di interesse

Ma non contro la relativa adesione dell’amministrazione
Condividi
Il ricorso contro pareri di precontenzioso ANAC è inammissibile per difetto di interesse

L’art. 220, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, è orientato ad evitare che avverso i pareri di precontenzioso ANAC (ove impugnati con le conseguenti determinazioni della stazione appaltante) possano essere avanzate censure in relazione a vizi formali o procedurali. Tale norma non è stata invece prevista per consentire all’operatore economico di coltivare autonome azioni avverso un parere di precontenzioso alla cui richiesta ha aderito.

Questo, il principio ribadito dal Tar Lazio, Sez. I Quater, con la sentenza del 19 luglio 2024, n. 14802.

Pareri di precontenzioso ANAC: il caso

Nel caso di specie, nell’ambito di una complessa vicenda riguardante l’affidamento di un appalto di lavori, la stazione appaltante formulava all’ANAC richiesta di parere di precontenzioso, relativamente alla corretta applicazione dell’art. 67 comma 7 del D.lgs. 36/2023.

Avviato il procedimento, l’ANAC adottava il parere comunicandolo alla stazione appaltante e agli altri soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento. Contestualmente, veniva richiesto all’amministrazione “di far conoscere all’Autorità le proprie determinazioni conseguenti al parere di precontenzioso … entro 15 giorni” evidenziando che ove la stazione appaltante non avesse inteso dare esecuzione a quanto stabilito nel parere avrebbe dovuto “trasmettere entro lo stesso termine all’Autorità un provvedimento motivato“.

L’amministrazione comunicava alle parti interessate di volersi adeguare al parere ANAC e assegnava alla società interessata il termine di 10 giorni per conformarsi a quanto stabilito dall’Autorità.

I motivi dell’inammissibilità del ricorso

Nel successivo giudizio instaurato dalla società partecipante alla procedura di gara, nei confronti del quale era stato pronunciato il parere, era impugnato il solo atto dell’Autorità e non anche il provvedimento di adesione al parere adottato dall’amministrazione.

Per tali ragioni, il Tar Lazio, con la sentenza in commento, ha rilevato l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.

Secondo i Giudici laziali, il fatto che il ricorrente non abbia provveduto ad impugnare gli atti adottati dalla stazione appaltante dopo la ricezione del parere, fa sì che non possa trarre alcun beneficio concreto e immediato dall’annullamento del parere impugnato (non potendo l’annullamento del parere ANAC travolgere i successivi atti della procedura di gara ormai divenuti inoppugnabili).

Infine, il paventato interesse alla rimozione del parere per la mera possibilità che lo stesso possa essere seguito in futuro da altre stazioni appaltanti non è idoneo a sorreggere l’azione intrapresa dal ricorrente, attesa la natura solo eventuale e futura della lesione in questi termini prospettata.

Condividi

Potrebbero interessarti

Condominio

Dalla costituzione del condominio alla gestione delle tabelle millesimali, dalle delibere assembleari ai lavori edilizi e ai titoli abilitativi:...

Decreto Salva Casa

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 il Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 recante “Disposizioni urgenti in materia di...

Bed & Breakfast: norme e regole

I 35mila Bed & Breakfast d’Italia sono classificati come strutture alberghiere e paralberghiere, extralberghiere o a carattere saltuario