Edilizia

Chi deve approvare l’installazione di una pergotenda?

Ogni opera esterna su edifici e complessi edilizi moderni, che introduce di fatto un vincolo urbanistico, necessita del parere preventivo e favorevole della Sovrintendenza, con effetti vincolanti per l'amministrazione
Condividi
Chi deve approvare l’installazione di una pergotenda?

Per installare una pergotenda su un immobile non vincolato occorre il parere della Soprintendenza? A questo quesito vagamente surreale il Tar Lazio, nella sentenza n. 47 del 2 gennaio 2025, ha dato risposta positiva, trattando il caso particolare di un immobile che, pur non essendo tutelato per legge con vincolo paesaggistico, rientra tra gli ‘edifici e complessi edilizi moderni‘ considerati nella Carta di qualità di Roma Capitale, parte integrante del Piano Regolatore Generale (Prg), che introduce di fatto un vincolo urbanistico.

L’art. 16, comma 10, della Carta di qualità stabilisce infatti che “ogni opera esterna, a prescindere dalla categoria di intervento cui la stessa è ascrivibile, sugli immobili che ricadono nella carta di qualità, non tutelati per legge, necessitano del parere preventivo e favorevole della Sovrintendenza, da acquisirsi entro 60 giorni”. In altre parole, ogni intervento che interessi l’immobile gravato dal vincolo posto dalla Carta di qualità, anche se riconducibile all’ambito dell’edilizia libera, deve soggiacere al parere della Soprintendenza.

Parere Soprintendenza su installazione della pergotenda: il caso

Sulla base di questa previsione, il Tar Lazio ha respinto il ricorso proposto dal titolare del diritto reale di usufrutto dell’immobile in questione (diritto consistente nella modifica dei prospetti e nella sostituzione dei pergolati preesistenti), che chiedeva l’annullamento del parere preventivo negativo reso dalla Soprintendenza capitolina e del conseguente provvedimento di Roma Capitale, che rendeva inefficace la Scia per l’installazione di una pergotenda, in sostituzione di precedenti pergolati.

Il ricorrente sosteneva che tale intervento, rientrando in quelli di edilizia libera, non necessitava di alcun titolo autorizzativo, né tantomeno di qualsivoglia parere preventivo ai sensi delle norme tecniche di attuazione (Nta) adottate da Roma Capitale. La sentenza, invece, afferma che il parere della Soprintendenza è obbligatorio ai sensi dell’art. 16 Nta del Prg vigente, e il suo contenuto spiega effetti vincolanti per Roma Capitale, che non può discostarsene.

Dato che l’immobile rientra nella Carta di qualità, risulta irrilevante sia la circostanza per la quale la sostituzione del pergolato sarebbe da ricondurre all’edilizia libera e, come tale, non necessiterebbe di alcun parere della Soprintendenza, sia la circostanza per la quale il ricorrente, in ogni caso, avrebbe depositato la Scia. Ogni intervento edilizio sull’immobile di cui si tratta necessita di parere preventivo e vincolante della Soprintendenza, anche ove si trattasse di edilizia libera, tanto più che il ricorrente non ha dimostrato la legittimità della preesistenza del pergolato e, nella documentazione presentata alla Sovrintendenza, non ha inserito la descrizione dei materiali, dimensioni o particolari costruttivi o foto esplicative.

Il potere della Soprintendenza

Il Tar Lazio argomenta che “La Soprintendenza esercita un potere volto alla tutela dei beni di interesse storico artistico e di valenza paesaggistica e ambientale che può esprimersi ogni qual volta le azioni di soggetti privati (o anche pubblici) siano in grado di arrecare un possibile danno ai beni tutelati. I pareri della Soprintendenza costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e di conseguenza sono insindacabili, se non per vizi macroscopici di irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e infondatezza. Nel parere impugnato, La Soprintendenza dà atto di contemperare le opposte esigenze in gioco: da un lato, quella relative alla tutela dei valori storici, artistici e architettonici e, dall’altro, quelle dell’attività di ristrutturazione del privato; il tutto con ragionevole prevalenza delle prime sulla seconda”.

Sotto tale aspetto, l’atto gravato è quindi ampiamente motivato perché ha acclarato che l’installazione della pergotenda, per come proposta dal ricorrente, sarebbe impattante sull’edificio, sovrapponendosi alla facciata e sagoma dello stesso. In particolare, tale intervento, percepibile in prospetto, darebbe luogo a disordine e disomogeneità, alterando e danneggiando il decoro della facciata comune. Il provvedimento impugnato è anche in linea con l’art. 19 comma 1, della legge 241/1990, che esclude espressamente l’utilizzo della Scia nel caso “in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali”.

Condividi

Potrebbero interessarti

Decreto Salva Casa

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 il Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 recante “Disposizioni urgenti in materia di...

Nuovo Codice appalti

Un vero e proprio cambio di paradigma, mirato a ristabilire un equilibrio tra la necessità di velocizzare le procedure di appalto e...

Bed & Breakfast: norme e regole

I 35mila Bed & Breakfast d’Italia sono classificati come strutture alberghiere e paralberghiere, extralberghiere o a carattere saltuario