Edilizia

Ordine di demolizione, unico responsabile e sanatoria pendente: la Cassazione fa chiarezza

Corte di Cassazione: la richiesta di permesso in sanatoria si intende rifiutata ove sulla stessa non intervenga una decisione entro sessanta giorni dalla sua presentazione
Condividi
Ordine di demolizione, unico responsabile e sanatoria pendente: la Cassazione fa chiarezza
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9097 del 5 marzo 2021, chiarisce aspetti procedurali dell’accertamento di conformità e del provvedimento di demolizione di opere abusive, trattando un ricorso per l’annullamento (o, in subordine, la revoca o sospensione) dell’ordine di demolizione, per violazione della disciplina dettata dal codice degli appalti. L’impugnazione del provvedimento, già rigettata dal tribunale, si basava su tre motivi, puntualmente respinti in cassazione.

Omessa notifica dell’ordine di demolizione

I comproprietari dei beni da demolire si dichiaravano ignari della procedura esecutiva, pur avendo diritto – secondo loro – alla notifica della ingiunzione a demolire. La sentenza chiarisce che l’omessa notifica dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo al comproprietario del bene non comporta alcuna nullità, dato che l’ordine di demolizione ha come suo destinatario unicamente il condannato responsabile per l’abuso. Solo questi ha l’obbligo di attivarsi e di demolire il manufatto illecito, ripristinando lo stato dei luoghi. Se egli non ottempera all’ordine – come è avvento nella specie – è il pubblico ministero che dovrà curare l’esecuzione della sentenza secondo le procedure di legge. Consegue che i terzi comproprietari estranei al reato non hanno invece nessun obbligo di fare alcunché, ma solo quello di non contrapporsi – al pari di qualsiasi altro soggetto che abbia eventualmente sull’immobile un diritto reale o personale di godimento – alla esecuzione dell’ordine di demolizione curata dal pubblico ministero.

Istanza di sanatoria ancora pendente

Un comproprietario dei beni da demolire aveva avanzato istanza di sanatoria e fiscalizzazione di illecito edilizio ex artt. 33 e 36 del dpr n. 380/2001 in ordine alle opere oggetto di condanna. La pratica era ancora pendente, perciò si contestava l’omessa verifica da parte del giudice dell’esecuzione volta ad accertare se e in quanto tempo fosse rilasciabile il titolo edilizio in sanatoria. Secondo i giudici della Suprema Corte, al momento della decisione contestata la richiesta di sanatoria dedotta doveva ritenersi in ogni caso respinta ex lege, in base all’art. 36 comma 3 del dpr n. 380/2001 secondo il quale la richiesta di permesso in sanatoria si intende rifiutata ove sulla stessa non intervenga una decisione entro sessanta giorni dalla sua presentazione. La domanda finalizzata all’accoglimento della istanza rivolta al giudice dell’esecuzione risulta manifestamente infondata sul piano giuridico e quindi inidonea a fondare un vizio di motivazione in ragione del silenzio del giudice sul punto, dato che il vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti.

La competenza del giudice amministrativo

Si contestavano inoltre le modalità di affidamento dei lavori di demolizione nell’ambito della competenza del giudice amministrativo, con violazione degli artt. 31 e 63 del dlgs. n. 50/2016, codice degli appalti. Il motivo è stato giudicato inammissibile per l’estrema genericità nell’individuare la competenza a decidere della questione, senza indicare la specifica norma fondante la medesima bensì rinviando in modo estremamente indeterminato al “ruolo” del giudice dell’esecuzione come affidatogli dagli artt. 665 e ss. cod. proc. pen., in palese violazione del principio per cui il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l’onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Condividi

Potrebbero interessarti

Nuovo Codice appalti

Un vero e proprio cambio di paradigma, mirato a ristabilire un equilibrio tra la necessità di velocizzare le procedure di appalto e...

Condominio

Dalla costituzione del condominio alla gestione delle tabelle millesimali, dalle delibere assembleari ai lavori edilizi e ai titoli abilitativi:...

Bed & Breakfast: norme e regole

I 35mila Bed & Breakfast d’Italia sono classificati come strutture alberghiere e paralberghiere, extralberghiere o a carattere saltuario