Edilizia

Ordine di demolizione: senza contraddittorio è nullo

Si deve comunicare l’avvio del procedimento anche per le sanzioni in materia edilizia se il contraddittorio tra le parti consente un approfondimento istruttorio
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Ordine di demolizione: senza contraddittorio è nullo

L’avvio del procedimento va sempre comunicato, anche per le sanzioni edilizie: lo chiarisce il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia (sentenza del 15 gennaio 2025, n. 30), il quale stabilisce che la comunicazione facilita l’istruttoria e l’accertamento di eventuali illeciti, soprattutto nei casi di cambio di destinazione d’uso. Nello specifico ci si occupa di un ordine di demolizione, precisando che senza contraddittorio la decisione si annulla.

Ordine di demolizione senza contraddittorio: il fatto

La sentenza in commento origina dall’impugnazione di un’ordinanza di demolizione irrogata in ragione di un mutamento della destinazione d’uso di un immobile. In particolare, l’immobile interessato veniva adibito a deposito di mezzi per attività artigianale rispetto alla destinazione d’uso legittima di deposito di mezzi ed attrezzi agricoli.

In primo grado viene confermata la legittimità dell’ordinanza. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, invece, ha annullato l’ordinanza impugnata in riforma della sentenza di primo grado. A determinare tale decisione è stata la censura mossa dal ricorrente relativa all’omessa notifica della comunicazione di avvio del procedimento, all’esito del quale è stata emanata l’ordinanza impugnata.

Comunicazione di avvio del procedimento e abusi edilizi

La disciplina della comunicazione di avvio del procedimento si fonda sull’art. 7 della legge n. 241/1990 con il quale si prevede tale obbligo di comunicazione verso quei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. A fare da contraltare a tale disposizione, però, vi è l’articolo 21octies secondo cui, nonostante l’omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento, il provvedimento finale non può essere annullato “qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

In materia di sanzioni edilizie, però, tale contesto normativo viene interpretato alla luce del fatto che l’ordine di demolizione rappresenta un provvedimento tipizzato e vincolato, dal contenuto interamente predeterminato dal legislatore, ragione per la quale le garanzie partecipative del privato subiscono una forte diminuzione, non essendo necessaria alcuna comparazione dell’interesse pubblico con quello privato coinvolto e sacrificato.

Nel caso di specie, però, tale coordinate ermeneutiche sono state stemperate in ragione della peculiarità degli accertamenti svolti per l’irrogazione della sanzione demolitoria, fondata su un presunto uso difforme del locale magazzino rispetto a quello consentito ed accertato all’esito di un solo sopralluogo, nel quale il locale è stato trovato sostanzialmente vuoto, con solamente due mezzi di piccole dimensioni e alcuni scatoloni. Proprio per queste ragioni, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha inteso valorizzare l’apporto collaborativo del privato, utile per agevolare l’istruttoria e l’accertamento del comportamento illegittimo.

Nessun automatismo anche senza comunicazione di avvio del procedimento

Nonostante la valorizzazione delle garanzie partecipative, la sentenza in commento chiarisce che tale valorizzazione può condurre all’annullamento degli atti adottati senza comunicazione di avvio del procedimento solamente nelle ipotesi in cui emerge dalle allegazioni del privato che l’omessa comunicazione del procedimento gli avrebbe consentito di dedurre le proprie argomentazioni, idonee a determinare l’emanazione di un provvedimento con contenuto diverso. Rimane, peraltro, in ogni caso a carico dell’amministrazione l’onere di fornire la prova richiesta dall’art. 21 octies citato relativamente alla circostanza che il provvedimento non avrebbe comunque potuto essere diverso.

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