Edilizia

Se non si dimostra la loro liceità, le opere abusive vanno demolite

Se il carattere abusivo delle opere non è adeguatamente confutato dalla parte ricorrente, l’adozione dell’ordinanza di demolizione è vincolata
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Se non si dimostra la loro liceità, le opere abusive vanno demolite

Il Tar Lazio, nella sentenza n. 12624 del 25 giugno 2025, respinge il ricorso di impugnazione avverso l’ordinanza con la quale si ingiungeva la demolizione delle seguenti opere, peraltro abusive:

  1. cambio di destinazione d’uso del piano seminterrato;
  2. tamponatura della tettoria comportante aumento di volumetria dell’immobile;
  3. realizzazione di fabbricato di circa 8.30 x 6.00 metri in pianta.

Le opere comportanti il cambio di destinazione d’uso del piano seminterrato, che, integrando interventi di ristrutturazione edilizia, avrebbero dovuto essere oggetto di Scia, erano successivi alla realizzazione della villetta alla quale il piano seminterrato pertiene.

La tamponatura della tettoia è nuova costruzione

Anche la realizzazione della tamponatura della tettoia, comportante aumento di volumetria dell’immobile, era avvenuta sine titulo. Sul tema della tamponatura di tettoie preesistenti, il Consiglio di Stato si è pronunciato più volte. Nella sentenza n. 1498 del 13 febbraio 2023, afferma che “non è possibile affermare in assoluto che la tettoia richieda, o non richieda, il titolo edilizio maggiore e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare nello specifico come essa è realizzata“. Tuttavia, nel caso in cui l’intervento abbia comportato la realizzazione di un organismo edilizio diverso dal precedente, consentendo un più intenso uso residenziale con la chiusura perimetrale delle tettoie, si configura la creazione di volumi abitativi di carattere permanente. Questo coincide quindi con la realizzazione di nuova costruzione, per cui è necessario il permesso di costruire.

Nella sentenza n. 335 del 2019, il Consiglio di Stato argomenta in modo più articolato che “La realizzazione di tamponature murarie che comportino la creazione di nuova volumetria richiede necessariamente il rilascio del permesso di costruire e non può essere assentita mediante dichiarazione di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività. Le tamponature nelle costruzioni edili costituiscono murature funzionalmente preordinate alla delimitazione e chiusura degli ambienti di un fabbricato e, come tali, sono per definizione idonee a creare volume perimetrandone lo spazio nelle tre dimensioni tipiche di lunghezza, larghezza e profondità“.

L’ordine di demolizione per opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo risulta legittimamente emanato. La presentazione di istanza di condono edilizio nelle more del procedimento non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione per opere abusivamente realizzate“.

L’ordinanza di demolizione di opere abusive è vincolata se mancano confutazioni

Infine, nella sentenza del Consiglio di Stato n. 695 del 2025, si legge che “Le opere di tamponamento di balconi e terrazzi che comportano la chiusura stabile di porzioni scoperte dell’edificio con conseguente creazione di nuovi vani abitabili costituiscono interventi di nuova costruzione soggetti al preventivo rilascio del permesso di costruire, determinando un aumento di volumetria e superficie utile lorda nonché una modifica del prospetto dell’immobile che non può essere qualificata come mera pertinenza urbanistica”.

“L’ordine di demolizione per tali opere abusive presenta carattere vincolato e doveroso, non essendo rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione, e deve essere disposto indipendentemente dalla limitata entità materiale degli interventi realizzati o dalla loro presunta scarsa incidenza in termini di occupazione del suolo e carico urbanistico. La circostanza che gli spazi oggetto di tamponamento fossero già utilizzati dagli abitanti non rileva ai fini della qualificazione urbanistica dell’intervento, poiché ciò che assume rilevanza è la trasformazione fisica dell’immobile mediante la creazione di volumi chiusi e stabilmente incorporati nella costruzione preesistente“.

Nel caso in esame, riguardo al fabbricato, non risultava neppure presente in nessuno degli elaborati grafici allegati ai vari titoli edilizi. In definitiva la parte ricorrente, sulla quale gravava l’onere della prova rispetto alla liceità delle opere descritte nella ordinanza di demolizione, non ne ha adeguadatamente confutato il carattere abusivo. Questo, pertanto, ha reso vincolata l’adozione dell’ordinanza di demolizione impugnata.

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