Edilizia
Opere interne e aumento volumetrico senza Cil, è sufficiente una multa
Consiglio di Stato: è illegittimo il provvedimento di demolizione in ordine a spostamento di tramezzi eseguito omettendo la Comunicazione di inizio lavori, trattandosi di intervento assoggettato alla sola sanzione pecuniaria
Condividi

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5354 del 3 settembre 2020, ha stabilito che un intervento di spostamento dei tramezzi interni, che non interessa le parti strutturali dell’edificio, non deve essere sanzionato con la demolizione e imponendo il ripristino della situazione preesistente. È sufficiente una multa per omissione di Cil (Comunicazione Inizio Lavori).
Il fatto: ricorso contro l’ordinanza di demolizione
I proprietari di un immobile impugnavano l’ordinanza di demolizione del Comune che aveva contestato loro:- la realizzazione ex novo del locale cantina;
- la diversa distribuzione interna dell’appartamento e modifiche prospettiche con chiusura di due finestre;
- un aumento volumetrico dell’appartamento mediante avanzamento della cubatura del WC sul prospetto del palazzo.
- avevano acquistato l’immobile senza avervi apportato modifiche;
- la cantina era indicata negli atti di acquisito dei propri danti causa e risultava accatastata;
- tutte le modifiche rispetto al progetto assentito dalla licenza edilizia erano state realizzate in costruzione e, comunque, il Comune aveva rilasciato permesso di costruire per la realizzazione di un ascensore sulla base della documentazione progettuale e fotografica corrispondente al reale stato dei luoghi;
- analoghe contestazioni, peraltro, non erano state mosse per simili circostanze imputabili ai vicini che, anzi, avevano regolarmente ricevuto il titolo edilizio per l’installazione di un ascensore.