Edilizia
Opere in struttura metallica, si applicano le norme sui conglomerati
Cassazione: gli artt. 64 e 65 del Dpr n. 380/2001 si applicano anche alle opere metalliche prive di cemento armato, in ragione della potenziale pericolosità derivante dal materiale impiegato
Condividi
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29822 del 27 ottobre 2020, interviene su ispezione dei luoghi, opere abusive e mancata denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere in struttura metallica.
Il fatto: condanna per lavori edilizi abusivi in zona sismica
Un privato ricorreva contro la sentenza della Corte di appello che confermava la condanna del Tribunale per lavori abusivi, omessa denuncia dei lavori e autorizzazione per l’inizio dei lavori di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica in zone sismiche (artt. 71, 72 e 95 Dpr n. 380/2001, Testo Unico Edilizia, Tue), sostenendo che:- l’ispezione dei luoghi interessati dall’intervento edilizio eseguita dalla polizia giudiziaria era illegittima perché effettuata a seguito di segnalazione anonima ed in difetto di decreto motivato emesso dal magistrato ed avviso all’indagato, con conseguente violazione del diritto di difesa e nullità assoluta dell’atto assunto e di quelli successivi;
- le opere realizzate non avevano comportato l’utilizzo di cemento armato, onde l’insussistenza dei reati in questione (violazione degli artt. 64 e 65 Dpr n. 380/2001: obblighi relativi al progetto esecutivo, denuncia dei lavori e relazione a struttura ultimata).
La sentenza: attività di osservazione non sono ispezione dei luoghi
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In particolare:- sul primo motivo, la sentenza ricorda che “lo svolgimento da parte della polizia giudiziaria di una mera attività di osservazione descrittiva dello stato dei luoghi, eventualmente documentata con rilievi fotografici – come avvenuto nella specie -, non è assimilabile all’ispezione dei luoghi (art. 244 cod. proc. pen.). Posto che tale ultima attività ha ad oggetto l’accertamento delle “tracce” e degli “altri effetti materiali del reato”;
- sul secondo motivo, la Corte ha affermato che la sfera di applicabilità degli artt. 64 e 65 Dpr n. 380/2001 non riguarda unicamente le opere che siano al tempo stesso costituite da cemento armato e struttura metallica, sì che sarebbe necessaria la coesistenza di entrambi gli elementi onde configurarsi la sussistenza dei reati relativi, essendo evidente, atteso il richiamo del legislatore alle opere in struttura metallica, che la disposizione è diretta a regolare anche, singolarmente, le opere che, non composte di cemento armato, possiedano una struttura metallica.

