PNRR: da escludere l’impresa che non si impegna al rispetto delle quote per donne e giovani
                                Deve essere esclusa l’impresa che non presenta in gara per il PNRR una dichiarazione di impegno rispetto all’obbligo di assicurare una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all’occupazione femminile e giovanile.
Questo, il principio ribadito dal Tar Emilia Romagna, con la sentenza n. 100 del 12 febbraio 2024, nell’ambito di una procedura aperta telematica per l’affidamento di un appalto di lavori di restauro.
Occupazione femminile e giovanile: le dichiarazioni integrative PNRR
Tra le dichiarazioni integrative PNRR, la stazione appaltante aveva previsto, a pena di esclusione, l’impegno per ciascun concorrente ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari al 30% all’occupazione femminile e giovanile delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto. Uno dei concorrenti ometteva di rendere tale dichiarazione e presentato ricorso a seguito dell’esclusione, considerava questa una omissione da imputarsi ad un errore materiale, un mero refuso.
Secondo i giudici, che respingono il ricorso, il testo della legge è inequivoco nel collocare la dichiarazione d’impegno nell’ambito dell’offerta negoziale, quale elemento integrativo dell’obbligazione che la parte si assume nella proposta irrevocabile che comunica all’amministrazione nell’atto di presentare l’offerta.
Dichiarazione di impegno è requisito necessario dell’offerta
In tal senso, è stato rilevato da una altra giurisprudenza che «l’assunzione dell’obbligo in esame costituisce un “requisito necessario dell’offerta”, dizione testuale di per sé implicitamente postulante che la dichiarazione di impegno de qua debba poter essere riscontrabile già in sede di proposizione dell’offerta del soggetto partecipante» (così TAR Puglia, sede staccata di Lecce, sentenza n. 1244/2023, dalle cui conclusioni il Collegio non ravvisa ragione di discostarsi, anche laddove chiarisce “con riguardo alla sussistenza e alla portata dell’impegno da assumere”… omissis… “che, in base ai principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale che devono caratterizzare la condotta di ogni operatore economico nel corso della procedura, l’aggiudicataria avrebbe potuto e dovuto interpretare le disposizioni della lex specialis in chiave conforme e coerente con la disciplina imperativa primaria posta dall’art. 47, comma 4, del D. L. n. 77/2021)”.
Ne discende l’inapplicabilità del soccorso istruttorio al caso in esame e la legittimità dell’esclusione automatica del concorrente inadempiente.
                                    
