Edilizia

Nuovo Testo Unico delle Costruzioni: la bozza della legge delega

Il provvedimento prevede una profonda semplificazione dei titoli edilizi, il fascicolo del fabbricato, il recupero e l'adeguamento del costruito
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Nuovo Testo Unico delle Costruzioni: la bozza della legge delega

È iniziato il percorso parlamentare verso il nuovo Testo Unico delle costruzioni: la bozza della legge delega al Governo prevede una profonda semplificazione dei titoli edilizi, ridotti a tre soli regimi amministrativi. Si tratta di:

  • permesso di costruire, Scia e attività edilizia libera;
  • il fascicolo del fabbricato;
  • il recupero e l’adeguamento del costruito, con l’obiettivo di azzerare il consumo di suolo e incentivare interventi di demolizione e ricostruzione.

Nuovo Testo Unico delle Costruzioni: disposizioni e princìpi

I decreti legislativi che il Governo dovrà emanare e sottoporre all’approvazione del Parlamento fisseranno i princìpi fondamentali e le disposizioni di dettaglio della legislazione statale afferente alla materia del governo del territorio, valorizzando l’autonomia regolamentare e organizzativa dei Comuni.

Nella pianificazione urbanistica, i princìpi inspiratori saranno quelli della sostenibilità e resilienza della pianificazione, e di inclusività, garantendo che le infrastrutture e i servizi dunque siano fruibili da tutte le categorie di cittadini e sostenendo le imprese locali nel promuovere la diversità economica all’interno della città. Saranno definiti anche i princìpi fondamentali sulla struttura e sugli effetti dei piani urbanistici, anche con riguardo alle misure di perequazione e ai diritti edificatori.

La disciplina delle attività edilizie

Con riguardo alla disciplina delle attività edilizie, quindi, il Testo unico stabilirà i princìpi fondamentali relativi a:

  1. i limiti di distanza tra i fabbricati e i contenuti dei regolamenti edilizi comunali;
  2. i limiti entro i quali le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, prescrivendo che tali disposizioni derogatorie siano principalmente finalizzate a favorire, in quanto considerati di pubblico interesse, processi di qualificazione, riuso e recupero del patrimonio edilizio esistente;
  3. il regime giuridico degli interventi realizzati dalle pubbliche amministrazioni e dai privati su aree demaniali;
  4. la disciplina dell’attività edilizia in assenza di pianificazione edilizia;
  5. la documentazione attestante lo stato legittimo degli immobili, riconoscendo e valorizzando le funzioni di certificazione e attestazione di conformità svolte nell’interesse generale dai tecnici abilitati allo svolgimento degli incarichi di progettista, direttore dei lavori e collaudatore delle opere edilizie;
  6. le categorie di intervento urbanistico-edilizio, distinguendo tra interventi di trasformazione del territorio, interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente, interventi di adeguamento funzionale del patrimonio edilizio esistente, opere e interventi minori, non incidenti sulla trasformazione del territorio, nonché opere e manufatti privi di rilevanza edilizia;
  7. i regimi amministrativi delle diverse categorie di intervento urbanistico-edilizio, che consistono solo nel permesso di costruire, nella segnalazione certificata di inizio attività e nell’attività edilizia libera, secondo canoni di proporzionalità e gradualità;
  8. la disciplina del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici per edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico ovvero per aree o immobili di proprietà privata al fine di favorire il recupero di aree industriali dismesse, per promuovere la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana volti alla riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee, o alla riorganizzazione funzionale di tessuti edilizi disorganici o incompiuti;
  9. le varianti in corso d’opera;
  10. i mutamenti della destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti, prevedendo che questi siano eseguiti in assenza di opere edilizie;
  11. l’utilizzazione temporanea di edifici e aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico, per finalità di riqualificazione di aree urbane degradate o dismesse;
  12. il contributo per gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione;
  13. la certificazione di agibilità degli edifici;
  14. la vigilanza sulle costruzioni, comprese quelle sottoposte a tutela dal codice dei beni culturali e del paesaggio;
  15. l’accertamento di conformità, distinguendo tra:
    • accertamento di conformità per violazioni formali della disciplina urbanistica ed edilizia;
    • accertamento di conformità per violazioni della sopravvenuta disciplina urbanistica ed edilizia, che però non si applica agli interventi di nuova costruzione;
    • interventi edilizi eseguiti ed ultimati prima della data di entrata in vigore della legge n. 765 del 6 agosto 1967;
  16. i provvedimenti sanzionatori;
  17. le tolleranze di costruzione;
  18. il regime civilistico degli atti giuridici relativi a edifici abusivi;
  19. le disposizioni fiscali dell’attività edilizia.

La digitalizzazione nel nuovo Testo Unico delle Costruzioni

Il Testo unico dovrà garantire la semplificazione dei procedimenti amministrativi, attraverso la loro digitalizzazione e informatizzazione, riducendo a quanto necessario gli oneri documentali a carico dei privati e prevedendo uno sportello unico deputato alla ricezione delle istanze e al rilascio dei titoli abilitativi, per la formazione dei quali, le amministrazioni siano tenute ad acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, già in possesso delle pubbliche amministrazioni, senza richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di tali documenti, informazioni e dati.

Attraverso previ accordi e intese in sede di Conferenza unificata, tenendo conto delle specifiche normative regionali, saranno disciplinati la definizione e l’aggiornamento di modelli procedimentali uniformi per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni in materia edilizia, nonché per la gestione della medesima attività.

Per tutte le costruzioni esistenti, sarà realizzata una mappa conoscitiva di dettaglio, sotto forma di fascicolo del fabbricato, per promuovere prioritariamente gli interventi di adeguamento funzionale del patrimonio esistente, perseguendo l’obiettivo di azzeramento del consumo di suolo e prevedendo la possibilità di edificare nuove costruzioni anche in forza di demolizioni del patrimonio edilizio esistente.

Resistenza delle costruzioni

Saranno anche riordinate e aggiornate le disposizioni sulla resistenza e stabilità delle costruzioni, con particolare riguardo:

  1. alle norme tecniche;
  2. alla zonazione sismica;
  3. alle classi di rischio;
  4. ai soggetti del processo costruttivo, distinguendone ruoli, competenze e responsabilità anche con riferimento alle forme di polizza indennitaria;
  5. agli adempimenti tecnico-amministrativi e alle competenze;
  6. ai controlli amministrativi e alle sanzioni;
  7. all’anagrafe delle costruzioni;

In materia di sostenibilità ambientale delle costruzioni, invece, il Testo unico disciplinerà:

  1. l’efficientamento energetico, sismico e idrico;
  2. il benessere acustico;
  3. l’inquinamento elettromagnetico;
  4. l’esposizione alle radiazioni ionizzanti;
  5. la gestione dei rifiuti derivanti dall’attività edilizia;
  6. la valutazione e la certificazione della sostenibilità ambientale delle costruzioni.

Specifiche disposizioni garantiranno inoltre la qualità e la centralità della progettazione edilizia e l’eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche nelle costruzioni.

Saranno infine indicate esplicitamente le norme da abrogare e un disciplina transitoria salvaguarderà i procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina.

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