Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: previsto il divieto di prestazioni professionali gratuite, con qualche eccezione
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Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: previsto il divieto di prestazioni professionali gratuite, con qualche eccezione
Dall’analisi della bozza del nuovo codice dei contratti pubblici trasmessa dal Consiglio di Stato al Governo, emerge la previsione del divieto di prestazioni professionali gratuite nei confronti della pubblica amministrazione
Nuovo codice dei contratti pubblici: dalla bozza del testo, emerge la previsione del divieto di prestazioni professionali gratuite nei confronti della PA.
L’articolo 8 della bozza del nuovo Codice dei contratti pubblici
Con l’articolo 8 della bozza del nuovo codice viene inserito il divieto in commento. Il primo comma prevede che le pubbliche amministrazioni al fine di perseguire le proprie finalità istituzionali possano concludere “qualsiasi contratto, anche gratuito”.
Viene poi chiarito che la possibilità di stipulare contratti anche a titolo gratuito è esclusa per le “prestazioni d’opera intellettuale” dovendo applicare il principio dell’equo compenso.
Ai soggetti diversi dai professionisti, prosegue la norma, è possibile affidare incarichi a titolo gratuito qualora questi abbiano comunque un interesse economico nell’esecuzione dell’incarico.
La genesi della norma
Negli ultimi anni la questione relativa alla prestazione lavorativa a titolo gratuito del professionista a favore della Pubblica Amministrazione è stata foriera di grandi discussioni: da una parte, la PA spingeva – in un’ottica (miope) di riduzione della spesa – alla conclusione di contratti a titolo gratuito, puntando sul “prestigio” nello svolgimento dell’incarico stesso. Dall’altra, gli ordini di categoria contestavano tali scelte, spingendo per l’applicazione delle norme sull’equo compenso.
La discussione è poi entrata anche nelle aule di Giustizia. Da ultimo, ad esempio, il Consiglio di Stato ritenne lecita la prestazione lavorativa a titolo gratuito del professionista, valorizzando “il ‘ritorno’ per chi la presta” quale vantaggio indiretto (arricchimento curriculare, fama, prestigio, pubblicità) tale da escludere una remunerazione diretta (Cons. Stato Sez. IV, 09/11/2021, n. 7442). Anche in altre occasioni è stato considerato legittimo l’incarico affidato al professionista con un compenso simbolico di un euro (Cons. Stato, sent., 3 ottobre 2017, n. 4614).
L’introduzione dell’art. 8 parrebbe imporre all’Amministrazione l’obbligo di stipulare incarichi per prestazioni d’opera intellettuale mediante applicazione del principio dell’equo compenso. E così, dunque, i compensi professionali dovranno essere determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professioni ovvero potranno essere comunque determinati in modo proporzionato alla quantità, alla qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni.
Le ipotesi di ammissibilità di contratti stipulati a titolo gratuito
Diverso è il caso per chi non è un “professionista”: queste figure potranno essere destinatarie di affidamenti a titolo gratuito.
Rimane il nodo del criterio discretivo tra professionisti e non: questo potrebbe essere l’appartenenza ad un ordine professionale e l’iscrizione ad albi, anche se così si finirebbe per escludere le professioni non organizzate (pur disciplinate ai sensi della legge n. 4/2013 e definita come “l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”).