Edilizia
Codice dei Contratti pubblici, il Consiglio dei Ministri approva il decreto legislativo
Ora la palla passa alle commissioni parlamentari. Il nuovo Codice dei Contratti pubblici dovrà essere attivo a partire dal 1° aprile 2023: dal 1° luglio 2023 è prevista l’abrogazione del Codice precedente
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Il testo del nuovo Codice dei Contratti pubblici, elaborato dal Consiglio di Stato, tenendo conto dei lavori del Tavolo Tecnico congiunto tra il Consiglio di Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le altre amministrazioni interessate, è stato trasmesso al Governo il 7 dicembre 2022. Il Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2022 ha approvato il decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78.
Il nuovo Codice muove da due principi cardine, stabiliti nei primi due articoli:
- il “principio del risultato”, inteso come l’interesse pubblico primario del Codice stesso, che riguarda l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- il “principio della fiducia” nell’azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
Codice dei Contratti pubblici, sarà applicato dal primo aprile 2023
Il Codice si applica ai contratti di appalto e di concessione, non si applica invece ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto. Lo schema si compone di 229 articoli, suddivisi in cinque “libri”:- libro I dei principi, della digitalizzazione, della programmazione e della progettazione,
- libro II dell’appalto,
- libro III dell’appalto nei settori speciali,
- libro IV del partenariato pubblico-privato e delle concessioni,
- libro V del contenzioso e dell’autorità nazionale anticorruzione, disposizioni finali e transitorie.
I principi
Nel nuovo Codice sono indicati i seguenti principi:- principio del risultato (art. 1), che costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità, e costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto;
- principio della fiducia (art. 2) nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
- principio dell’accesso al mercato (art. 3) degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- principi di buona fede e di tutela dell’affidamento (art. 5) nella procedura di gara, anche prima dell’aggiudicazione;
- principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale (art. 6) tra funzione amministrativa e organizzazioni non lucrative che contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente;
- principio di auto-organizzazione amministrativa (art. 7) delle pubbliche amministrazioni attraverso l’auto-produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione;
- principio di autonomia contrattuale (art. 8) , con divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito delle pubbliche amministrazioni, che possono concludere qualsiasi contratto;
- principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale (art. 9) con diritto alla rinegoziazione da parte della parte svantaggiata quando sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto;
- principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione (art. 10). Le cause di esclusione sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte;
- principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore (art. 11). Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.
Le soglie di rilevanza europea (art. 14)
Per l’applicazione del Codice, le soglie di rilevanza europea sono:- euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali;
- euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali;
- euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati.
- euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
- euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati.
La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti (art. 19)
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono assicurare la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti, garantendo l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operando secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica. In attuazione del principio dell’unicità dell’invio (once only), le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non richiedono agli operatori economici dati o informazioni che sono già nella loro disponibilità oppure che possono essere acquisiti tramite l’accesso a banche dati delle pubbliche amministrazioni.Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (artt. 22-23)
L’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti. L’abilitazione all’ecosistema nazionale di e-procurement è garantito dall’Anac, titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, formata dalle seguenti sezioni:- l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, ivi compreso l’elenco dei soggetti aggregatori;
- il Casellario informatico;
- l’Anagrafe degli operatori economici;
- la Piattaforma degli appalti;
- il fascicolo virtuale dell’operatore economico, recante i dati e le informazioni per la verifica dell’assenza delle cause di esclusione e per l’attestazione per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e i documenti relativi ai criteri di selezione che l’operatore economico inserisce.
Programmazione (art. 37)
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili; il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a 150.000 euro.Codice dei Contratti pubblici: la progettazione (art. 41)
La progettazione in materia di lavori pubblici si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare:- il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
- la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
- il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
- l’efficientamento energetico e la minimizzazione dell’impiego di risorse materiali non rinnovabili nell’intero ciclo di vita delle opere;
- il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell’intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;
- la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- l’accessibilità e l’adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.
Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45)
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti in misura non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. La materia sarà disciplinata da un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.Rotazione degli affidamenti (art. 49)
Gli affidamenti avvengono nel rispetto del principio di rotazione, in applicazione del quale è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. È comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.Procedure per l’affidamento (art. 50)
Le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea con le seguenti modalità:- affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici in possesso di documentate esperienze pregresse;
- affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro;
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente, previa adeguata motivazione;
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea.
Clausole sociali e criteri di sostenibilità energetica e ambientale (art. 57)
I bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell’offerta, misure orientate tra l’altro a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore. Le stazioni appaltanti inseriscono, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi.Suddivisione in lotti (art. 58)
Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Nel bando o nell’avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti indicano le ragioni che richiedono di non suddividere l’appalto in lotti, o i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti. È in ogni caso vietato l’artificioso accorpamento dei lotti.Revisione prezzi (art. 60)
Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi, che non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell’accordo quadro, ma si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione. Ancora da fissare la soglia di aumento in percentuale sull’importo complessivo e la misura percentuale della variazione stessa.Aggregazioni e centralizzazione delle committenze (art. 62)
Tutte le stazioni appaltanti qualificate da Anac possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a cinquecentomila euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (art. 63)
La qualificazione per la progettazione e l’affidamento si articola in tre fasce di importo:- qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000,00 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;
- qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a cinque milioni di euro e per lavori fino alla soglia di rilevanza europea;
- qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.
Codice dei Contratti pubblici: cosa accade ai servizi di architettura e di ingegneria (art. 66)
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura in possesso dei requisiti minimi (da stabilire): i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti, le società di ingegneria, i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite.Procedure di scelta (artt. 70-76)
Per l’aggiudicazione di appalti pubblici le stazioni appaltanti utilizzano la procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e il partenariato per l’innovazione.- Procedura aperta. Nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.
- Procedura ristretta. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente determinati dati (indicati in un allegato del Codice), fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante.
- Procedura competitiva con negoziazione. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni indicate in un allegato del Codice, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante.
- Dialogo competitivo. Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante.
- Partenariato per l’innovazione. Nei documenti di gara la stazione appaltante indica gli elementi dei prodotti, servizi o lavori innovativi identificati che definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. Tali informazioni sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l’ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare alla procedura.
- Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i presupposti stabiliti dal Codice, dandone motivatamente conto nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano.
Cause di esclusione non automatica (art. 95)
La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:- sussistere gravi infrazioni alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro;
- che la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse non diversamente risolvibile;
- sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- che l’offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All’articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.
Codice dei Contratti pubblici: impegni dell’operatore economico (art. 102)
Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, e garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
Criteri di aggiudicazione degli appalti (art. 108)
Le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, con riguardo al costo del ciclo di vita. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:- i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera;
- i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
- i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione;
- gli affidamenti di appalto integrato.
Offerte anormalmente basse (art. 110)
Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta che in base a elementi specifici appaia anormalmente bassa. Il bando o l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione. In presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a 15 giorni. Non sono ammesse giustificazioni:- in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.
Collaudo e verifica di conformità (art. 116)
Il collaudo finale o la verifica di conformità devono essere completati non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.Codice dei Contratti pubblici: il tema del subappalto (art. 119)
Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione;
- all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
- se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali,
- per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- per le varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- se un nuovo contraente sostituisce l’aggiudicatario in una determinata serie di circostanze.
Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo (art. 125)
Sul valore del contratto di appalto è calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell’anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. All’esito positivo del collaudo negli appalti di lavori, e della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera.Penali e premi di accelerazione (art. 126)
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante può prevedere nel bando o nell’avviso di indizione della gara che, se l’ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo.Operazioni economiche e contrattuali nel Codice dei Contratti pubblici
Nel nuovo Codice sono disciplinate alcune forme specifiche di operazioni economiche e contrattuali, come il partenariato pubblico-privato (art. 174) che può essere stipulato solo da enti concedenti qualificati, e comprende le figure della concessione (art. 177), della finanza di progetto (art. 193); della locazione finanziaria (art. 196) e del contratto di disponibilità; i contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (art. 200); il partenariato sociale (art. 201); la cessione di immobili in cambio di opere (art. 202); l’affidamento di servizi globali (art. 203).I ricorsi giurisdizionali (art. 209)
Il nuovo art. 120 del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 stabilisce che: “Gli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici, comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative a esse connesse, i quali siano relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente”. Il nuovo art. 121 del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 stabilisce che: “Il giudice che annulla l’aggiudicazione o gli affidamenti senza bando dichiara l’inefficacia del contratto nei seguenti casi:- se l’aggiudicazione è avvenuta senza pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara, quando tale pubblicazione è prescritta dal codice dei contratti pubblici;
- se l’aggiudicazione è avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti e questo abbia determinato l’omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara;
- se il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio, qualora tale violazione abbia impedito al ricorrente di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento;
- se il contratto è stato stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione, qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento.
I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale
Il nuovo Codice indica le seguenti alternative al contenzioso giudiziario:- accordo bonario per i lavori (art. 210),
- transazione (art. 212),
- arbitrato (213).
Governance nel nuovo Codice dei Contratti pubblici
Per il coordinamento nell’attuazione del codice, per l’analisi delle proposte di modifica legislativa e regolamentare, per l’indirizzo delle stazioni appaltanti, per la condivisione delle informazioni, per la diffusione della conoscenza delle migliori e delle peggiori pratiche, l’articolo 221 istituisce una “cabina di regia per il codice dei contratti pubblici” presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l’attività di regolazione degli stessi sono attribuiti, dall’articolo 222 all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione e garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti attraverso la definizione di bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali. Inoltre, l’articolo 223 affida all’Anac iniziative di sperimentazione normativa anche tramite relazioni istituzionali con analoghe strutture istituite in Paesi stranieri, europei ed extraeuropei.Entrata in vigore
Il codice entrerà in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, eventualmente già sostituiti o modificati ai sensi delle relative disposizioni, acquisteranno efficacia il 1° luglio 2023. Il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, sarà abrogato, con i relativi allegati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice ma continuerà a produrre effetti fino alla data in cui il codice acquista efficacia, esclusivamente ai procedimenti in corso:- le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
- in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;
- per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
- per le procedure di accordo bonario, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.