Nuovo Codice Appalti: pubblicate le Linee guida sul RUP
La delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 3/2016 ha emesso le Linee guida in attuazione del Nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50). Dalla delibera, recante «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» risultano amplissime attribuzioni al RUP, anche per quanto riguarda salute e sicurezza dei lavoratori.
È per intanto il caso di ricordare che l’ANAC si atteggia in questo caso a erede universale delle funzioni dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), soppressa nel giugno 2014.
Le amplissime attribuzioni di cui sopra non hanno in sé nulla di strano. Rientra infatti nella natura del Responsabile Unico del Procedimento – il quale riveste per questi effetti la natura di pubblico ufficiale – il fatto che a esso facciano capo virtualmente tutte le responsabilità derivanti da gestione e esecuzione di un appalto pubblico. Tali responsabilità devono essere ovviamente intese in senso giuridico-amministrativo, donde il fisiologico raccordo con le responsabilità eminentemente tecniche del direttore lavori.
In tale ottica devono essere lette le disposizioni del lunghissimo art. 6 delle citate Linee Guida, che rivisita il novero per l’appunto molto ampio delle responsabilità del RUP. Per quanto ci riguarda, le attribuzioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sono delineate dalle lettere da b) a f) dell’art. 6 stesso. In particolare, il RUP:
— provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, a verificare che l’esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso (lett. b);
— adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
— svolge, su delega del soggetto di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento (lett. d);
— assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro (lett. e). Il RUP, nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;
— prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (lett. f).
Come troppo spesso accade, le indicazioni di cui sopra non seguono né un ordine logico, né un ordine cronologico. In ordine rigorosamente sparso, alcune di esse attengono alla fase anteriore alla consegna dei lavori, ed altre all’esecuzione dei lavori stessi.
Per quel che si può commentare nel presente spazio, non vi è però dubbio che tali indicazioni traccino correttamente sia il contenuto delle responsabilità del RUP nella materia della sicurezza sul lavoro, sia il suo necessario – e già descritto – rapporto con la direzione lavori, sia quello con le altre figure chiave relative a salute e sicurezza dei lavoratori.
ANAC – Delibera 26 ottobre 2016 (Delibera n. 1096). (GU 22 novembre 2016 n. 273)