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Nuovo codice appalti: il ruolo del Collegio consultivo tecnico nelle ipotesi di sospensione del contratto

Già previsto nel precedente codice, il Collegio consultivo tecnico risulta modificato rispetto all'originaria previsione
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Nuovo codice appalti: il ruolo del Collegio consultivo tecnico nelle ipotesi di sospensione del contratto
Già previsto nel precedente codice appalti, il Collegio consultivo tecnico (CCT) risulta disciplinato agli artt. 215 e seguenti dello schema definitivo trasmesso dal Consiglio di Stato. L’istituto risulta modificato e di notevole rilevanza alla luce dei principi generali, anche ai fini del rispetto dell’attuazione al criterio direttivo della legge delega concernente “estensione e rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto”.

Il Collegio consultivo tecnico nel codice appalti

Originariamente disciplinato all’art. 207 d.lgs. n. 50/2016, abrogato poi dall’art. 121 d.lgs. n. 56/2017, il Collegio consultivo tecnico (CCT) è stato poi introdotto dagli articoli 5 e 6 d.l. n.76/2020. Lo schema del nuovo codice riprende quest’istituto, valutandolo in maniera positiva, mantenendone in vigore l’applicazione e la disciplina, come integrata dalle linee guida predisposte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e approvate con d.m. Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili del 17 gennaio 2022, raccolta all’allegato V.2. Dall’entrata in vigore del nuovo codice appalti, dunque, sarà obbligatorio per le stazioni appaltanti in caso di procedure oltre la soglia di rilevanza comunitaria nominare questo organismo destinato ad accompagnare l’esecuzione del contratto sin dal momento iniziale e per tutta la sua durata.

Compiti e funzioni del CCT

Il Collegio consultivo tecnico (CCT) rappresenta il rimedio generale per la risoluzione preventiva di contenziosi tra stazione appaltante ed imprese, così da garantire l’esecuzione tempestiva e a regola d’arte del contratto di appalto nel rispetto del principio generale del perseguimento del risultato. Il CCT può operare anche nella fase antecedente all’esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell’invito, nonché ai fini della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. I pareri formulati dovranno essere comunque osservati dalle parti e l’inosservanza potrà costituire, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali e fonte di responsabilità per danno erariale.

I pareri obbligatori e la funzione consultiva del CCT

In via di prima approssimazione osserviamo come la funzione consultiva del CCT viene esplicata in relazione ad ipotesi di conflitto, attuale ovvero potenziale, nell’esecuzione del contratto. In questi casi, al fine di “prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura” è nella facoltà delle parti di adire il Collegio consultivo tecnico. In alcuni casi, tuttavia, il parere del Collegio consultivo tecnico (CCT) deve essere obbligatoriamente assunto: si tratta dei casi di sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea nonché nei casi dei contratti relativi a servizi e forniture di importo pari o superiore a un milione di euro.

La sospensione dell’esecuzione del contratto

Nelle varie e straordinarie ipotesi di sospensione dell’esecuzione del contratto, non disciplinate in maniera puntuale, è obbligatoria l’acquisizione del parere del Collegio consultivo tecnico prima di risolvere il contratto. In questi casi, il Collegio si esprime circa:
  • la possibilità di procedere all’esecuzione in via diretta dei lavori;
  • la possibilità di “scorrimento” della graduatoria, mediante stipula di un nuovo contratto;
  • la possibilità di indire una nuova procedura di gara per il completamento dell’opera;
  • la possibilità di proporre alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario.
Si segnala che il Nuovo Codice appalti è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.77 del 31-03-2023) ed è in vigore dal 1 aprile 2023. Qui di seguito la guida completa gratuita da scaricare in formato pdf. Articolo aggiornato il 5/04/2023  
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