Il Consiglio di Stato chiarisce alcuni concetti relativi alla certificazione di agibilità e sicurezza statica necessaria per ottenere la SCIA
È
contrario al principio di “prudenza”, che vige in materia di edilizia, consentire la realizzazione di interventi anche modesti, su una
struttura che non ha ancora completato il percorso di abilitazione giuridica, mancando del collaudo statico e della verifica di agibilità dello stesso. Questo il principio di diritto affermato dal Consiglio di Stato sez. VI con la sent. 6138 del 01/09/2021.
Il caso
Il legale rappresentante di un Centro culturale nel Comune di Monfalcone aveva
presentato una SCIA per la ristrutturazione edilizia con cambio destinazione d’uso di un fabbricato “inagibile”. Le opere indicate nella SCIA consistevano nella chiusura di un porticato per ricavare altri servizi funzionali all struttura, nella realizzazione di un vuoto sanitario, dell’impianto elettrico, dell’impianto idrico sanitario, della rete fognaria, del cappotto esterno, della sostituzione dei serramenti.
Il Comune aveva bloccato i lavori, segnalando la
mancanza della certificazione di agibilità, che a suo tempo non era stata rilasciata per mancanza del collaudo statico e dell’asseverazione relativa alla sicurezza e all’idoneità statica della nuova destinazione d’uso. La questione era finita davanti al TAR dove il Centro culturale si era difeso sostenendo che le opere da realizzare non avessero valenza strutturale, ma solamente funzionale a consentire la riqualificazione dell’edificio sotto il profilo tecnologico funzionale ed architettonico.
La decisione
Il Tar per il Friuli Venezia Giulia ha accolto le ragioni del Centro Culturale, ma il Consiglio di Stato, adito dal Comune, è di diverso avviso.
A sfavore della tesi difensiva sostenuta dal Centro culturale deporrebbe innanzitutto il fatto che lo stesso tecnico di parte aveva espressamente ricondotto l’intervento in questione ad un intervento strutturale. E’ vero che la decisione finale va presa tenendo conto della situazione di fatto e non della sola dichiarazione del tecnico, e tuttavia secondo il Consiglio di Stato, in questo caso era emerso un
quadro di “profonda incertezza tecnico giuridica” provocata proprio dalla parte interessata. La tesi difensiva andava infatti in senso contrario alle dichiarazioni del tecnico, che riveste la posizione qualificata di “procuratore plenipotenziario” del soggetto che vuole eseguire i lavori, e la cui dichiarazione è rilevante ai fini della qualificazione tecnico giuridica delle opere da realizzare.
La mancanza della certificazione di agibilità non consente la realizzazione di opere
Ma aldilà del dato formale, o del tipo di intervento realizzato, il Consiglio di Stato ha ritenuto
insuperabile la mancanza del collaudo statico necessario per ottenere l’
agibilità dell’edificio che era stato a suo tempo condonato.
In materia di edilizia vige infatti un generale “principio di prudenza”, secondo il quale non si possono consentire interventi anche di modesta natura su una struttura edilizia che non ha completato il percorso di abilitazione giuridica rispetto alle opere che la compongono. Nel caso in esame, la mancanza di verifica statica e del certificato di agibilità,
impediva quindi la realizzazione di opere sia strutturali che funzionali.