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Niente deroghe al dies a quo per l’impugnazione degli atti di gara

Il termine di dilazione dell'impugnazione conseguente all'accesso agli atti non è più applicabile sotto la vigenza del d.lgs. n. 36/2023
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Niente deroghe al dies a quo per l’impugnazione degli atti di gara

Non è più applicabile la tesi secondo cui un’istanza di accesso agli atti possa comportare una dilazione del termine di impugnazione che rimane inderogabile, nel regime del d.lgs. n. 36/2023, anche in virtù dell’espressa abrogazione dell’art. 76, d.lgs. n. 50/2016. E’ quanto ritenuto dal TAR Campania, sede di Napoli, con la sentenza n. 4113 del 29 maggio 2025.

Dilazione del termine di impugnazione: il ricorso dichiarato irricevibile

Un ricorso veniva dichiarato irricevibile siccome proposto innanzi al TAR competente oltre il termine di trenta giorni previsto per l’impugnazione degli atti di gara. Era accaduto, infatti, che il ricorrente aveva dapprima proposto un’istanza di accesso alla documentazione di gara, con la quale aveva potuto ottenere copia dei verbali della Commissione di gara, parimenti impugnati.

In particolare, venivano contestati gli esiti della procedura aperta (ex art. 71, del d.lgs. 36/2023) per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di arredi sanitari e non sanitari.

Nel costituirsi in giudizio, l’amministrazione resistente contestava la tardività del ricorso, siccome proposto oltre il termine di trenta giorni. Eccezione che ha trovato accoglimento all’esito del giudizio, dichiarato irricevibile stante la sua tardività.

Come si individua correttamente il dies a quo per l’impugnazione degli atti di gara?

Nel caso di specie rileva la corretta individuazione del dies a quo per l’impugnazione degli atti di gara da intendersi quale momento a partire dal quale iniziano a decorrere i termini per la proposizione del giudizio. In termini generali sia sufficiente ricordare come per l’annullamento degli atti amministrativi il termine, pari a sessanta giorni, “dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge” (art. 41, d.lgs. n. 104/2010).

Nella contrattualistica pubblica il termine di sessanta giorni è pari a 30 giorni (art. 120, d.lgs. n. 104/2010). Viene specificato anche il momento a partire dal quale iniziano a decorrere i termini per la proposizione del giudizio, indicato dalla legge a partire “dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell’articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice”.

L’evoluzione dal precedente codice all’attuale d.lgs. 36/2023

L’adozione del nuovo codice ha espressamente previsto la modifica dell’art. 120, d.lgs. n. 104/2010, così come sopra specificato. Il termine di impugnazione, dunque, decorre ora a partire, ex art. 90 d.lgs. n. 36/2023, dalla comunicazione nei cinque giorni successivi dall’adozione di determinati provvedimenti (aggiudicazione o decisione di non aggiudicare l’appalto; esclusione di un concorrente; stipula del contratto), ovvero dal giorno in cui gli atti di gara sono messi effettivamente a disposizione degli altri candidati ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. n. 36/2023.

Pertanto, dunque, il dies a quo del termine decadenziale stabilito per l’impugnazione degli atti di gara è espressamente fatto coincidere con il momento in cui l’interessato acquisisce o è messo in grado di acquisire piena conoscenza degli atti che lo ledono in conformità con la regola del diritto unionale che differisce il termine di presentazione del ricorso al tempo della conoscenza delle possibili violazioni.

Non trova, dunque, più applicazione il differimento di 15 giorni del termine di impugnativa conseguente alla formulazione dell’istanza di accesso agli atti, corrispondente al tempo occorrente per assolvere alla stessa.

Tale differimento, previsto e disciplinato all’art. 76 d.lgs. 50/2016, è stato espressamente abrogato dall’art. 226 del d.lgs. n. 36/2023 e, di conseguenza, è venuta meno la possibilità di applicare la dedotta dilazione del termine per l’impugnativa essendo quest’ultimo, in base alla nuova normativa, strettamente ancorato all’effettiva conoscenza degli atti di gara.

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