Il Comune deve provvedere sull’istanza di sanatoria semplificata anche senza modulistica
Il Tar Lombardia, con la sentenza numero 1501 del 30 aprile 2025 che affronta un caso di richiesta di sanatoria semplificata senza la modulistica aggiornata, ha affermato il principio di diritto di particolare rilievo, secondo il quale l’inerzia della pubblica amministrazione sull’istanza del privato, che abbia una legittima aspettativa a conoscere le ragioni delle determinazioni assunte da quest’ultima, qualunque sia il loro contenuto, non può essere giustificata, in applicazione dei principi di buona fede e correttezza dell’azione amministrativa, dal fatto che la richiesta sia priva dei requisiti minimi di contenuto e forma (prima) necessari affinché sorga, per gli organi pubblici, l’obbligo di pronunciarsi nel merito.
Tale principio giuridico, ad avviso del Collegio, vale anche e soprattutto in seguito all’adozione della legge di conversione del decreto Salva Casa, la numero 105/2024, per effetto della quale è, dunque, configurabile un vero e proprio diritto del cittadino, che abbia presentato un’istanza di accertamento in sanatoria ai sensi del nuovo articolo 36 bis del d.P.R. 380/01, di ottenere, in ogni caso, dalla pubblica amministrazione, un provvedimento (anche di rigetto), che sia comunque idoneo a determinare la conclusione del procedimento amministrativo.
La modifica introdotta dal decreto legge 69/2024
Ricordiamo che, per effetto della novella del Salva Casa, e della formulazione dell’articolo 36 bis del Testo Unico dell’edilizia, è oggi possibile presentare un’istanza in sanatoria per ottenere la regolarizzazione di abusi parziali o difformità essenziali, a condizione che l’intervento da sanare sia conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e rispetti i requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell’opera non validamente assentita (si tratta della cosiddetta “doppia conformità asincrona”).
Modulistica sanatoria semplificata: i fatti di causa
La vicenda processuale trae origine dalla richiesta di sanatoria presentata da un privato, ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 380/2001, per ottenere la regolarizzazione amministrativa di opere realizzate in zona agricola, che, sebbene non fossero sottoposte ad alcun vincolo riconducibile al decreto legislativo numero 42/2044, erano comunque state eseguite in parziale difformità dal titolo edilizio e, riguardava, anche la contestuale comunicazione di avvenuta demolizione di opere realizzate senza permesso di costruire.
Naturalmente il ricorrente, non essendo ancora disponibile la modulistica aggiornata alle prescrizioni del Salva Casa all’epoca del deposito dell’istanza (29 ottobre 2024), aveva utilizzato la modulistica normalmente impiegata per la richiesta della sanatoria ordinaria.
Il silenzio del Comune
Detta richiesta non è mai stata esitata dall’ente locale, con la conseguenza che, decorso il termine di quarantacinque giorni previsto dal sesto comma dell’articolo 36 bis del d.P.R. 380/01, avrebbe dovuto formarsi il titolo per silenzio.
Nonostante ciò, l’istante, avendo asseverato, per il tramite del proprio tecnico, la sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti affinché la richiesta di sanatoria venisse esitata positivamente, con la conseguente formazione espressa del titolo, sollecitava formalmente la pronuncia della pubblica amministrazione resistente e la conclusione del relativo procedimento.
Non avendo il Comune mai fornito alcuna risposta ufficiale, avverso detto silenzio la parte ha proposto ricorso innanzi al competente Tar Lombardia.
La decisione del collegio amministrativo
Con la sentenza numero 1501/2025, il giudicante ha accolto la prospettazione del ricorrente, condividendone l’assunto per il quale deve ritenersi illegittimo il silenzio dell’intimato (non costituito), ordinando a quest’ultimo di prendere formale posizione sull’istanza di sanatoria semplificata, ai sensi dell’articolo 36 bis del d.P.R. 380/01, nel termine perentorio di 30 giorni, con l’ulteriore avvertimento che, perdurando la censurata inerzia, sarà nominato un commissario ad acta, per l’attuazione dell’ordine del Tar Lombardia.
Il principio di diritto sul quale si fonda la pronuncia in commento è molto chiaro e non si presta ad interpretazioni equivoche: la pubblica amministrazione deve, in ogni caso, con propria determinazione espressa, positiva o negativa, rispetto all’istanza del privato, concludere il procedimento, in quanto l’omissione che altrimenti si determina, lede in maniera non lecita i principi generali di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, secondo il dettato dell’articolo 2 della Legge numero 241/1990.
Si legge, sul punto, nella parte motiva della pronuncia: “Il comportamento serbato dall’Amministrazione risulta in contrasto con i principi di buon andamento, giustizia ed equità richiamati dalla giurisprudenza in materia, a maggior ragione dopo che l’art.2, comma 1, della Legge n.241/1990, nella versione a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, sancisce l’obbligo della PA di provvedere – seppur con motivazione in “forma semplificata” (…) – persino nei casi in cui l’istanza sia inaccoglibile per la “manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda”, superando l’impostazione tradizionale che riteneva (…) che in tali ipotesi fosse del tutto inutile provvedere (Cons. Stato, III, n. 3827/2016)”.
L’irrilevanza dell’assenza della modulistica aggiornata per la sanatoria semplificata
Dalla lettura della motivazione nel suo complesso considerata, è evidente che il collegio amministrativo abbia inteso censurare (ritenendola del tutto priva di rilievo) anche l’unica, possibile, scriminante potenzialmente invocabile, a propria difesa, dal Comune inadempiente, ovvero, nel caso di specie, la mancanza della modulistica aggiornata alle prescrizioni del Salva Casa.
Nonostante tale lacuna, per il Tar Lombardia, infatti, gli enti locali territoriali non possono non evadere (in un senso o nell’altro) le istanze presentate ai sensi del nuovo articolo 36 bis del Testo Unico, invocando la mancata adozione della modulistica unificata debitamente aggiornata, anche perché, in continuità con l’interpretazione fornita dal MIT nelle linee guida, l’efficacia delle norme introdotte dal decreto legge 69/2024 non può essere subordinata ad alcun atto formale di recepimento, comunale o regionale.

