Edilizia

Segnalazione di agibilità, le modifiche alla modulistica

Pubblicata in Gazzetta ufficiale la nuova modulistica di segnalazione certificata per l’agibilità, secondo le norme del Salva Casa
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Segnalazione di agibilità, le modifiche alla modulistica

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 227 del 30 settembre 2025 l’Accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata il 30 luglio 2025 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l’Anci e l’Upi, sulle modifiche alla modulistica edilizia concernenti la segnalazione certificata per l’agibilità, per adeguarla così alle norme introdotte nel Testo unico edilizia dalla legge 105/2024 (cd. decreto Salva Casa).

Modifiche modulistica edilizia: il nuovo modello unificato

I Comuni hanno tempo fino al 30 ottobre 2025 per adeguare i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati alle modifiche, che riguardano la sezione B: “Attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato”.

Nelle more della definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici, o laddove sia soddisfatto il requisito dell’adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, e i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie, o sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative (art. 24, comma 5-bis e 5-ter del dpr 380/2001), il tecnico progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie se si tratta di:

  1. locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;
  2. alloggio mono-stanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi:
    1. inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona
    2. inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone

che soddisfano il requisito dell’adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento – dm 14 giugno 1989, n. 236 e ricorrendo almeno una delle seguenti condizioni:

  1. i locali si trovano in edifici sottoposti, nell’ambito dell’intervento edilizio a cui si riferisce la Scia, a recupero edilizio e miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;
  2. è stata realizzata una ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, nell’ambito dell’intervento edilizio a cui si riferisce la Scia.

I casi in deroga e il nuovo trattamento dei dati personali

Nei casi in cui restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente (art. 24, comma 5-quater, del dpr 380/2001), il direttore dei lavori o il professionista abilitato attesta la conformità del progetto ai requisiti igienico-sanitari previsti a legislazione vigente, specificando l’atto normativo o il provvedimento pertinente al caso specifico.

Inoltre, alla Sezione A, la Sezione B e la Sezione C, l’informativa sul trattamento dei dati personali è sostituita da un modulo in linea con le disposizioni dell’art. 13 del Regolamento UE n .2016/679 del 27 aprile 2016, che stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche.

Il nuovo modulo comprende:

  • Titolare del Trattamento;
  • Finalità del trattamento;
  • Modalità del trattamento;
  • Destinatari dei dati;
  • Responsabile del trattamento;
  • Diritti;
  • Periodo di conservazione dei dati.
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