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Modifica del prezzario regionale opere pubbliche causa Covid

La Regione Lombardia, così come altre, ha modificato il prezzario regionale delle opere pubbliche al fine di adeguarlo ai nuovi costi dovuti all'emergenza
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Modifica del prezzario regionale opere pubbliche causa Covid

Ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, c.d. Codice dei contratti pubblici, così come modificato dal Correttivo Appalti 2017 (D.Lgs. n. 56/2017), per i contratti relativi ai lavori e alle opere pubbliche, il costo dei prodotti, attrezzature e lavorazioni è determinato sulla base di “prezzari regionali” aggiornati annualmente.
I prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. Nel caso di inadempienza da parte delle Regioni, le competenti articolazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiornano i prezzari entro i successivi trenta giorni.

Il prezzario opere pubbliche della Regione Lombardia

Al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il contagio da Covid-19, a seguito dell’emanazione dei Protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus di cui all’allegato 13 del D.P.C.M. 17 maggio 2020, la Regione Lombardia ha ritenuto opportuno sottoporre a revisione le procedure lavorative e gestionali normalmente impiegate in un cantiere edile, con l’attuazione di nuovi e aggiuntivi apprestamenti e/o dispositivi di protezione individuale e collettiva, ma anche con la messa in atto di nuove e diverse modalità di gestione dei lavori.

L’integrazione effettuata

Rispetto al Prezzario Regionale 2020, approvato con D.G.R. n. XI/2656 del 16 dicembre 2019, elaborato in collaborazione con il Comune di Milano e con il concerto del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche di Lombardia ed Emilia Romagna, con D.G.R. 3277 del 23 giugno 2020 è stato approvato l’elenco delle misure per la sicurezza anti covid-19 integrando il Prezzario già in vigore.
Il Prezzario, stabilisce due grandi categorie di voci oggetto di modifica, rappresentate da:

  1. costi della sicurezza: ossia la quantificazione economica analitica e dettagliata di tutte le specifiche misure di sicurezza definite dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)/esecuzione (CSE) all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Tali costi non sono soggetti al ribasso d’asta;
  2. oneri aziendali per la sicurezza: afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascun operatore economico nella sua veste di “datore di lavoro” e dovuti esclusivamente alle misure per la gestione del rischio proprio connesso all’attività svolta e alle misure operative gestionali. Tali oneri sono ricompresi nell’ambito delle spese generali riconosciute all’operatore e corrispondenti a procedure contenute normalmente nei Piani Operativi di sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici (POS).

Circa le misure ritenute essere oneri aziendali, che costituiscono una quota parte delle spese generali (quotate in Regione Lombardia al 13,5%), limitatamente ai cantieri attualmente aperti, per quelli sospesi che saranno riaperti e per quanti saranno consegnati durante la fase emergenziale COVID -19, e limitatamente a tale periodo che potrebbe venire meno durante l’esecuzione dei lavori, è previsto un aumento pari al 2% delle attuali spese generali, passando dal 13,5% al 15,5%.

Le altre Regioni

Non soltanto la Lombardia è intervenuta per adeguare i prezzari regionali ai nuovi oneri derivanti dalla situazione di emergenza sanitaria.
Sono da ultimo intervenute la Regione Abruzzo (Con D.G.R. n. 248 del 07/05/2020, pubblicata sul B.U.R.A.T. Ordinario n. 19 del 13/05/2020), la Regione Campania (Delib. G.R. Campania 21/04/2020, n. 186 è stata pubblicata sul BURC 05/05/2020, n. 101), la Regione Friuli Venezia Giulia (Deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2020, n. 670) e la Regione Valle D’Aosta (D.G.R. Valle D’Aosta 432/2020 – BUR 23/06/2020, n. 39).

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