Edilizia
Lottizzazione abusiva: qual è la corretta configurazione giuridica?
Lottizzazione reale o materiale o lottizzazione formale o negoziabile: queste le due modalità in cui la lottizzazione abusiva può essere attuata. In merito al tema, ecco una sentenza del Consiglio di Stato
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Nella sentenza qui in esame il Consiglio di Stato (adito per la riforma della sentenza del Tar Sardegna, sez. II, n. 1169/2010) si sofferma sulla fattispecie della lottizzazione abusiva, ipotesi di illecito prevista e disciplinata (con rigore sanzionatorio) dall’art. 30, D.P.R. n. 380/2001 (che codifica le disposizioni normative che, nel corso tempo, sono intervenute a normare l’attuale materia, ossia l’art. 13, L. n. 47/1985, gli artt. 1, comma 3-bis, e 7, D.L. n. 146/1985, convertito con modificazioni con L. n. 298/1985, e gli artt. 107 e 109, D.Lgs. n. 267/2000) in cui si distinguono due alternative modalità con cui essa può essere attuata:
- (I) la cd. lottizzazione reale o materiale, che si verifica «quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione» (co. 1, primo inciso);
- (II) la cd. lottizzazione formale ovvero negoziale o cartolare, che si verifica «quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio» (co. 1, secondo inciso).
- opera in modo oggettivo e indipendentemente dall’animus dei proprietari interessati i quali, se del caso, possono far valere la propria buona fede nei rapporti interni con i propri danti causa;
- a differenza dell’abuso edilizio, presuppone un insieme di opere, o di atti giuridici, che comportano una trasformazione urbanistica, o edilizia, dei terreni a scopo edificatorio intesa come conferimento all’area di un diverso assetto territoriale, attraverso impianti di interesse privato e di interesse collettivo, tali da creare una nuova maglia di tessuto urbano;
- è una fattispecie di particolare gravità cui sono connesse conseguenze sia amministrative, sia penali, sia civilistiche.

