Edilizia

Loggiato chiuso con infissi: no al permesso di costruire in sanatoria

Consiglio di Stato: un loggiato chiuso da infissi crea nuovo volume e non è realizzabile in un’area paesaggisticamente vincolata
Condividi
Loggiato chiuso con infissi: no al permesso di costruire in sanatoria
Il Consiglio di Stato con la sentenza n.3889/2021 è intervenuta in merito al permesso di costruire “in sanatoria” con riferimento a lavori per l’ampliamento di una unità immobiliare realizzati mediante un loggiato chiuso successivamente con degli infissi. E posto in un’area paesaggisticamente vincolata. L’elemento fondamentale dell’intervento del CdS attiene al fatto che questa categoria di loggiato – assimilabile al “vano abitabile” al riparo dalle intemperie – crea un nuovo volume. E, dunque, costituisce un impedimento tale da bloccare la sanatoria paesaggistica (art. 167, comma 4 del DLgs 42/2004).

Loggiato chiuso: ampliamento del volume dell’abitazione

La fattispecie in esame riguarda un edificio condominiale che ricade all’interno di un area paesaggisticamente vincolata. Fra il proprietario di un appartamento al piano di sopra e quello del piano di sotto si sottoscrive un accordo per realizzare una terrazza a servizio di una delle due abitazioni e fruire dall’altro appartamento del loggiato nella parte sottostante. I lavori cominciano presentando al comune una DIA per la realizzazione del loggiato. Ma successivamente, avendo realizzato opere in difformità dalla DIA originaria – essendo il loggiato dell’abitazione chiuso tramite infissi – si presenta un’istanza per ottenere un permesso di costruire “in sanatoria”. Il Comune rilascia l’approvazione per le seguenti opere:
  • ampliamento dell’unità immobiliare ad uso civile abitazione tramite la chiusura di veranda esistente;
  • di installazione di una nuova struttura con tenda parasole.
A tal punto, i proprietari del piano di sopra non erano più d’accordo visto che, con la chiusura del loggiato si creava un nuovo volume abitabile. E, pertanto, si appellano al TAR che accoglie il ricorso sostenendo che non vie è aumento volumetrico avendo rilevato l’esistenza di un vano della superficie utile lorda di mq. 25,16 con un’altezza di cm. 287. La proprietaria del loggiato si trova a questo punto a dover richiedere l’intervento del Consiglio di Stato sostenendo a suo favore la tesi secondo la quale la concessione in sanatoria riguardava soltanto gli infissi installati sulle aperture del loggiato, senza alcuna modifica dell’aspetto paesaggistico; e il nuovo volume interessava solo l’apposizione degli infissi.

La conclusione dei giudici del CdS: loggiato chiuso assimilabile al vano abitabile

I giudici del CdS non accolgono il ricorso individuando quale asse portante della sentenza il seguente assunto: la chiusura del loggiato tramite infissi genera un nuovo volume abitabile. Per i giudici sussiste un’errata qualificazione dell’intervento, in quanto vi è una sostanziale differenza fra:
  • un loggiato aperto alle intemperie che non costituisce nuovo volume
  • un vano abitabile (in ogni condizione di tempo) che di fatto costituisce “volume”.
In tale seconda categoria è catalogabile il loggiato chiuso con infissi.

Autorizzazione paesaggistica in sanatoria solo se non crea nuovo volume

Per quanto detto, posto che il permesso a costruire in sanatoria stante la creazione di nuovi volumi e superfici non è concedibile (articolo 167 c. 4 del d.lgs. 42/2004), si conclude che con il nuovo loggiato chiuso tramite infissi non può essere rilasciata un’autorizzazione paesaggistica in sanatoria.
L’autorizzazione paesaggistica in sanatoria è concessa se i lavori non comportano la creazione di superfici utili o di volumi ovvero un aumento delle superfici o dei volumi legittimamente realizzati sulla base del relativo titolo abilitativo e, ancora, nelle fattispecie in cui siano stati impiegati materiali difformi rispetto a quanto oggetto di autorizzazione o nelle quali i lavori sono qualificabili in termini di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. (DLgs n.42/2004)
Il Consiglio di Stato respinge il ricorso anche sotto il profilo temporale. Visto che il termine di decorrenza per il regime d’impugnazione varia a seconda che si tratti del titolo edilizio “ordinario” “in sanatoria”. Il ricorso introduttivo è stato consegnato all’ufficiale giudiziario in data 16.01.2009. E notificato lo stesso giorno cioè abbondantemente dopo la scadenza del termine dei sessanta giorni previsti. Consiglio di Stato, sentenza n.3889/2021
Condividi

Potrebbero interessarti

Condominio

Dalla costituzione del condominio alla gestione delle tabelle millesimali, dalle delibere assembleari ai lavori edilizi e ai titoli abilitativi:...

Decreto Salva Casa

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 il Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 recante “Disposizioni urgenti in materia di...

Bed & Breakfast: norme e regole

I 35mila Bed & Breakfast d’Italia sono classificati come strutture alberghiere e paralberghiere, extralberghiere o a carattere saltuario