Edilizia                
            
            Loggiato chiuso con infissi: no al permesso di costruire in sanatoria
                
                    Consiglio di Stato: un loggiato chiuso da infissi crea nuovo volume e non è realizzabile in un’area paesaggisticamente vincolata                
                
                    
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                                                                            Il Consiglio di Stato con la sentenza n.3889/2021 è intervenuta in merito al permesso di costruire “in sanatoria” con riferimento a lavori per l’ampliamento di una unità immobiliare realizzati mediante un loggiato chiuso successivamente con degli infissi. E posto in un’area paesaggisticamente vincolata.
L’elemento fondamentale dell’intervento del CdS attiene al fatto che questa categoria di loggiato – assimilabile al “vano abitabile” al riparo dalle intemperie – crea un nuovo volume. E, dunque, costituisce un impedimento tale da bloccare la sanatoria paesaggistica (art. 167, comma 4 del DLgs 42/2004).
                Loggiato chiuso: ampliamento del volume dell’abitazione
La fattispecie in esame riguarda un edificio condominiale che ricade all’interno di un area paesaggisticamente vincolata. Fra il proprietario di un appartamento al piano di sopra e quello del piano di sotto si sottoscrive un accordo per realizzare una terrazza a servizio di una delle due abitazioni e fruire dall’altro appartamento del loggiato nella parte sottostante. I lavori cominciano presentando al comune una DIA per la realizzazione del loggiato. Ma successivamente, avendo realizzato opere in difformità dalla DIA originaria – essendo il loggiato dell’abitazione chiuso tramite infissi – si presenta un’istanza per ottenere un permesso di costruire “in sanatoria”. Il Comune rilascia l’approvazione per le seguenti opere:- ampliamento dell’unità immobiliare ad uso civile abitazione tramite la chiusura di veranda esistente;
 - di installazione di una nuova struttura con tenda parasole.
 
La conclusione dei giudici del CdS: loggiato chiuso assimilabile al vano abitabile
I giudici del CdS non accolgono il ricorso individuando quale asse portante della sentenza il seguente assunto: la chiusura del loggiato tramite infissi genera un nuovo volume abitabile. Per i giudici sussiste un’errata qualificazione dell’intervento, in quanto vi è una sostanziale differenza fra:- un loggiato aperto alle intemperie che non costituisce nuovo volume
 - un vano abitabile (in ogni condizione di tempo) che di fatto costituisce “volume”.
 
Autorizzazione paesaggistica in sanatoria solo se non crea nuovo volume
Per quanto detto, posto che il permesso a costruire in sanatoria stante la creazione di nuovi volumi e superfici non è concedibile (articolo 167 c. 4 del d.lgs. 42/2004), si conclude che con il nuovo loggiato chiuso tramite infissi non può essere rilasciata un’autorizzazione paesaggistica in sanatoria.L’autorizzazione paesaggistica in sanatoria è concessa se i lavori non comportano la creazione di superfici utili o di volumi ovvero un aumento delle superfici o dei volumi legittimamente realizzati sulla base del relativo titolo abilitativo e, ancora, nelle fattispecie in cui siano stati impiegati materiali difformi rispetto a quanto oggetto di autorizzazione o nelle quali i lavori sono qualificabili in termini di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. (DLgs n.42/2004)Il Consiglio di Stato respinge il ricorso anche sotto il profilo temporale. Visto che il termine di decorrenza per il regime d’impugnazione varia a seconda che si tratti del titolo edilizio “ordinario” “in sanatoria”. Il ricorso introduttivo è stato consegnato all’ufficiale giudiziario in data 16.01.2009. E notificato lo stesso giorno cioè abbondantemente dopo la scadenza del termine dei sessanta giorni previsti. Consiglio di Stato, sentenza n.3889/2021

