Edilizia

Legge di Bilancio 2023, le novità sui bonus edilizi in sintesi

Recap targato Blumatica in merito ai bonus edilizi in vigore al netto della nuova Legge di Bilancio
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Legge di Bilancio 2023, le novità sui bonus edilizi in sintesi

La nuova Legge di Bilancio (L. 197/2022), pubblicata Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre ha rimodulato le detrazioni fiscali legate ai bonus edilizi, modificando in modo sostanziale il Superbonus soprattutto, ma riconfermando e prorogando molti dei bonus già attivi. Qui di seguito Blumatica propone un’utile sintesi delle novità sui bonus edilizi.

Superbonus per Condomini

Per la disciplina del Superbonus nei condomini, l’aliquota di detrazione è stata ridimensionata dal 110 al 90% per tutte le spese sostenute nel 2023 (che diminuirà ulteriormente al 70% nel 2024 e 65% nel 2025).

Tuttavia, bisogna ricordare che possono continuare ad usufruire dell’aliquota del 110% anche per il 2023:

  • condomini che hanno approvato la delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori prima dell’entrata in vigore del decreto Aiuti quater (il 18 novembre 2022), o tra l’entrata in vigore del D.L. ed il 24 novembre 2022, e hanno presentato la CILAS entro il 31 dicembre 2022;
  • edifici da 2 a 4 unità immobiliari di un singolo proprietario che hanno presentato la CILAS entro il 25 novembre 2022;
  • interventi di demolizione e ricostruzione che hanno presentato l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo entro il 31 dicembre 2022.

Superbonus per Unifamiliari

Prevista invece una proroga del Superbonus 110% fino al 31 marzo 2023 (anziché fino al 31 dicembre 2022) per gli edifici unifamiliari sui quali entro il 30 settembre 2022 sia stato realizzato il 30% dei lavori, come stabilito dal Decreto Aiuti quater.

Si introduce il concetto del quoziente familiare con cui si apre una nuova finestra temporale con durata per tutto il 2023 con aliquota al 90% per tutte le unità unifamiliari, inoltre, a condizione che:

  • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
  • l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
  • il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.
  • Il reddito di riferimento in particolare è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare e dai familiari diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile presenti nel suo nucleo familiare, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1 -bis riportata di seguito.
Numero di parti
Contribuente 1
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:  

 

un familiare

 

due familiari

tre o più familiari

È necessario sommare 0,5

 

 

Si aggiunge 1

Si aggiunge 2

Superbonus – Altri beneficiari

Sono confermate le scadenze già previste per:

  • IACP e Cooperative a proprietà indivisa: 110% fino al 30 giugno 2023, con possibilità di arrivare sino al 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno 2023 sia stato eseguito almeno il 60% dell’intervento;
  • Immobili rientranti nei territori colpiti da eventi sismici: 110% confermato per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025;
  • Onlus, ApS e AdV possono usufruire del 110% fino al 31 dicembre 2025
  • Bonus Facciate
  • Il 31 dicembre 2022 è terminato definitivamente il Bonus Facciate.

Ecobonus e Sismabonus

Per gli interventi di Ecobonus e Sismabonus risulta confermata la scadenza introdotta dalla precedente Legge di Bilancio, ovvero il 31 dicembre 2024.

Bonus Ristrutturazioni

Anche il Bonus ristrutturazioni sarà valido fino al 2024 nella misura del 50%, con tetto massimo di spesa pari a 96.000 €.

Barriere Architettoniche

Rinnovato dalla nuova Legge di bilancio fino al 2025 risulta il Bonus barriere architettoniche 75%.

Ricordiamo che tale agevolazione, introdotta dalla precedente Legge di bilancio, è una detrazione del 75% per tutte quelle spese documentate e sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, il cui massimale varia in funzione del numero di unità immobiliari:

  • 50.000 € per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Ovviamente se l’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche è contestuale all’intervento di Superbonus, è sempre possibile applicare l’aliquota di detrazione maggiorata al 110%.

Bonus Mobili

Il comma 277 della Legge di Bilancio ha incrementato la spesa massima per il 2023, passando da 5.000 € a 8.000 €, mentre nel 2024 ritorna di nuovo a 5.000 €.

Ricordiamo che l’agevolazione può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria nell’anno precedente all’acquisto e la detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Case green

Nella Legge di Bilancio 2023 è prevista inoltre una nuova agevolazione per l’acquisto di case green, consistente in una detrazione IRPEF del 50 per cento dell’importo dell’IVA dovuta. Gli immobili verso cui si rivolge tale vantaggio sono esclusivamente quelli che rientrano nelle classi energetiche A e B – aventi cioè cappotto termico e fonti energetiche rinnovabili o pannelli isolanti – acquistati entro il 31 dicembre 2023 direttamente dall’impresa costruttrice o dagli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio).

Secondo quanto riportato nel comma 76 del testo normativo si legge infatti che:

Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.

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