Deroghe al codice utili alla realizzazione degli interventi per il G7 italiano
                                La Legge 13 marzo 2024, n. 30 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2024, n. 66), ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante “Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7”.
Al fine di agevolare le procedure di realizzazione degli interventi infrastrutturali indispensabili alla buona riuscita degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7, anche in relazione alle esigenze connesse al vertice dei Capi di Stato e di Governo che si svolgerà nei giorni dal 13 e al 15 giugno 2024, il Governo ha emanato delle disposizioni derogatorie al nuovo Codice dei contratti pubblici.
Interventi infrastrutturali G7: le nuove deroghe al Codice degli appalti
È quindi previsto (art. 1 comma 2), che agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di competenza del Commissario straordinario si applica la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, di cui all’articolo 76 del Codice dei contratti pubblici, anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, sulla base di una motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessità di derogare all’ordinaria procedura di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire l’operatività delle strutture a supporto italiana del G7.
In tali casi, si procede all’esecuzione anticipata del contratto, prima della stipulazione (art. 1 comma 3). Alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si procede secondo le previsioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
La semplificazione delle verifiche antimafia
L’art. 3 del Dl Semplificazioni, prevede delle misure di semplificazione del sistema delle verifiche antimafia, come ad esempio il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Secondo il Dl 76/2020, l’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.
I commi 4 e 5 dell’art. 1 del Dl 5/2024, prevedono un richiamo alle disposizioni processuali applicabili alle controversie relative a infrastrutture strategiche e una deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi per il G7.
In sede di conversione è stato infine inserito il comma 5-bis, secondo il quale le disposizioni sopra richiamate (i commi 2, 3, 4 e 5) si applicano anche alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture esperite dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno per la realizzazione degli interventi di propria competenza necessari per il corretto svolgimento degli eventi connessi con la presidenza italiana del G7.
                                    
