Edilizia

Per l’installazione di un ascensore che abbatte le barriere architettoniche occorre la SCIA?

Le opere di abbattimento delle barriere architettoniche rientrano nell’edilizia libera. Con alcune eccezioni previste nella legge
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Per l’installazione di un ascensore che abbatte le barriere architettoniche occorre la SCIA?

Una recente sentenza del Consiglio di Stato (sent. 467/2022) interviene sul tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche, in un caso relativo all’ installazione di un ascensore. Non sempre questo genere di opere ricade nell’edilizia libera, come ad esempio nel caso in cui il fabbricato si trovi in zona sismica.

Il caso

La proprietaria di un immobile in una zona sismica della Calabria, aveva presentato una SCIA per opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, e per la realizzazione di un modesto ampliamento del locale superiore. Dal sopralluogo del Comune era emersa invece la sopraelevazione del fabbricato oltre ad una serie di difformità rispetto al progetto, tra cui la predisposizione di un ascensore interno mediante bucature dei solai, e l’apertura di portefinestre, che non potevano essere qualificate come “opere minori”, come dichiarato invece nella SCIA. L’amministrazione aveva dunque annullato la SCIA e dichiarato improcedibile la variante al progetto.

Contro i provvedimenti del Comune, la proprietaria aveva presentato ricorso, respinto in primo grado. Contro la sentenza del TAR era promosso appello al Consiglio di Stato.

Apertura di porte finestre

Il Consiglio di Stato ha escluso che l’apertura di porte finestre rientri tra le opere di edilizia c.d. libera, che non necessitano di titolo edilizio abilitativo.

Gli interventi di edilizia libera, ricorda il Supremo Collegio nella sentenza in commento, sono elencati all’art. 6 e art. 3 lett. e. 5) del D.P.R. 380/2001 e fra questi non è ricompresa la trasformazione di finestre in porte finestre. “ Simile intervento, invece comportando una modifica dei prospetti, é sussumibile tra gli interventi di manutenzione straordinaria di cu all’art. 3, comma 1, lett. b), del DPR 380/2001, e deve essere segnalato con S. (art. 22 lett. b) del DPR 380/2001.

Per i giudici di Palazzo Spada, le porte finestre dovevano quindi essere segnalate nella SCIA.

Installazione dell’ascensore in zona sismica

I giudici di primo grado avevano ritenuto che la bucatura del solaio di divisione tra il primo ed il secondo piano, finalizzata all’installazione dell’ascensore, non potesse essere assentita con Scia, perché sarebbe stata necessaria l’autorizzazione del genio civile, considerato il rischio dell’intervento di compromettere la staticità del fabbricato. Per la proprietaria invece, la realizzazione dell’ascensore interno, se non incide sulla struttura portante, sarebbe stato ricompreso tra le opere di abbattimento delle barriere architettoniche in edilizia libera, in base al D.M. 2 marzo 2018 (attuativo del D.lgs. 222/2016).

A sostegno della propria tesi difensiva, la proprietaria richiamava la Delibera G.R. n. 12/2013, in base alla quale le aperture nelle solette, necessarie a realizzare un vano ascensore “si presumono non incidere sulla struttura portante, se non vengano intaccate le nervature del solaio, e dunque le travi portanti la soletta”.

La delibera richiamata dalla ricorrente, chiarisce il Collegio, si occupa degli interventi che, in zona sismica, si considerano opere minori non soggette al deposito/autorizzazione da parte del Servizio Tecnico Regionale. Tra questi interventi la Delibera indica:

  • la “realizzazione di apertura nei solai e nella copertura, senza modifica della falda o alterazione del comportamento strutturale, di superficie inferiore o uguale a 1.00 mq e senza intaccare le nervature”
  • l’”installazione di montacarichi e piattaforme elevatrici aventi una portata inferiore o uguale a 1.00 Khi dotati di certificato e/o brevetto ministeriale, interni o esterni all’edificio, che non necessitano di aperture nei solai, le cui strutture non modificano significativamente la distribuzione delle azioni orizzontali”

Installazione ascensore nel solaio

Per i Giudici di Palazzo Spada, l’apertura nel solaio finalizzata ad installare un vano ascensore, non può essere fatta rientrare tra quelle di superficie inferiore o uguale a 1 mq, di cui alla citata delibera.

Inoltre la medesima delibera, aggiungono i giudici, esonera da autorizzazione solo montacarichi e piattaforme elevatrici che:

  • non superino una certa portata
  • non richiedano di bucare il solaio
  • e non comportino una modifica nella distribuzione delle azioni orizzontali.

Abbattimento delle barriere architettoniche

Il Glossario unico per le opere di edilizia libera (D.M. 2 marzo 2018 emanato in attuazione del D.lgs. 222/2016) elenca fra gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che non richiedono presentazione di titoli edilizi:

  • gli ascensori interni
  • i montacarichi
  • i servoscale
  • le rampe

Tuttavia, precisa il Consiglio di Stato, la normativa specifica va coordinata con quella dettata per gli interventi edilizi in zona sismica, contenuta agli artt. 94 e seguenti del D.P.R. 380/2001, che richiede sempre l’autorizzazione del competente ufficio tecnico regionale, per tutti gli interventi edilizi realizzati in zona sismica, a prescindere dal titolo edilizio necessario.

Nel caso in esame dunque, visto che l’immobile interessato si trovava in zona sismica, la realizzazione dell’ascensore interno, avrebbe richiesto l’autorizzazione della competente autorità regionale.

Consiglio di Stato, sent. 467/2022

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