Edilizia

Infrastrutturazione digitale degli edifici, gli adempimenti del tecnico abilitato

Il 28 dicembre 2022 entra in vigore il regolamento per le attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici con nuove tipologie di impianti elettronici di comunicazione e gli adempimenti del tecnico abilitato
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Infrastrutturazione digitale degli edifici, gli adempimenti del tecnico abilitato

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2022 il decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) del 29 settembre 2022, che modifica il dm n. 37 del 22 gennaio 2008 recante il Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, con nuove tipologie di impianti elettronici di comunicazione e gli adempimenti del tecnico abilitato per l’infrastrutturazione digitale degli edifici.

Il regolamento, che entrerà in vigore il 28 dicembre 2022, definisce le modalità attuative degli obblighi di infrastrutturazione digitale all’interno degli edifici, con impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultra larga, in attuazione del Codice europeo delle Comunicazioni, recepito dal dlgs. n. 207/2018.

Il regolamento riguarda in particolare gli impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti, posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

Adempimenti del tecnico abilitato (art. 5 -bis dm Mise n. 37/2008)

Il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti, è responsabile dell’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti per l’infrastrutturazione digitale all’interno degli edifici (art. 135 -bis dpr n. 380 del 6 giugno 2001).

Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell’impresa rilascia una dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.

Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata per l’attestazione di ‘edificio predisposto alla banda ultra larga’ per i nuovi edifici nonché in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022. Il Comune, entro novanta giorni dalla ricezione della segnalazione certificata, è tenuto a comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (Sinfi).

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