Edilizia

Inconferibilità e incompatibilità di incarichi, la Legge Severino prevale

Pronuncia dell'ANAC, richiamando la propria delibera n. 284, la legge nazionale prevale su norme regionali e a Statuto speciale
Condividi
Inconferibilità e incompatibilità di incarichi, la Legge Severino prevale

Con Atto del 13 settembre 2023 (Fasc. Anac n. 4054/2023), il Presidente ANAC è stato chiamato a rispondere ad una richiesta di parere in merito alla applicabilità delle “disposizioni anticorruzione” di una legge regionale dettate in materia di criteri per le nomine e le designazioni di rappresentanti di un Comune negli organi di amministrazione e controllo degli organismi controllati e/ o partecipati.
In particolare, si chiede quale debba essere la corretta applicazione dell’art. 22, comma 1 del d.lgs. 39/2013, recante “Disposizioni in materia di inconferibilita’ e incompatibilita’ di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

La pronuncia dell’ANAC sull’inconferibilità e incompatibilità di incarichi

L’Autorità, richiama la propria delibera n. 284 del 13 gennaio 2016, nella quale era stato affermato che con il complesso normativo derivante dalla Legge 190/2012 è avvenuta l’individuazione di valori soglia non derogabili dal legislatore regionale. Le disposizioni regionali non possono quindi prevedere disposizioni in contrasto con il quadro normativo nazionale, ma neppure più restrittive.
Il d.lgs. 39/2013 è quindi integralmente applicabile alle regioni, ancorché a statuto speciale.
Tale principio è stato ribadito anche dalla delibera ANAC n. 362 del 20 luglio 2023 e dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato n. 1448/2023).

Con l’intervento in esame, l’Anac chiarisce altresì che le disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 non sono suscettibili di interpretazione estensiva in quanto costituiscono l’espressione della scelta discrezionale del legislatore, il quale con esse ha individuato a priori e indipendentemente dalla concreta realizzazione di un danno per la pubblica amministrazione, fattispecie nelle quali sussiste un potenziale conflitto di interesse e/o nelle quali l’azione del funzionario può mettere a rischio l’immagine di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione stessa.
Le disposizione del D.Lgs. 39/2013 non si applicano quindi alle nomine e designazioni di rappresentanti negli organi di amministrazione e controllo degli organismi controllati e/ o partecipati da un ente locale.

Condividi

Potrebbero interessarti

Condominio

Dalla costituzione del condominio alla gestione delle tabelle millesimali, dalle delibere assembleari ai lavori edilizi e ai titoli abilitativi:...

Decreto Salva Casa

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 il Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 recante “Disposizioni urgenti in materia di...

Bed & Breakfast: norme e regole

I 35mila Bed & Breakfast d’Italia sono classificati come strutture alberghiere e paralberghiere, extralberghiere o a carattere saltuario