Condono, la perizia giurata va esaminata entro 90 giorni
Il Tar Palermo, nella sentenza n. 573 del 17 marzo 2025, tratta il ricorso per l’annullamento del provvedimento con cui un Comune, previa declaratoria di improcedibilità della perizia giurata presentata da parte ricorrente, aveva rigettato l’istanza di condono edilizio avente ad oggetto un magazzino destinato ad attività commerciale.
Le condizioni per l’improcedibilità della perizia giurata
Il provvedimento di annullamento era stato motivato dal fatto che l’immobile, realizzato quando i vincoli erano già vigenti, ricade in zona classificata ‘fascia costiera‘ ed in area destinata parte a sede stradale, parte a verde pubblico e parte non normata e, al contempo, sottoposta a vincolo paesaggistico. Il ricorrente lo aveva impugnato per il mancato rispetto del termine per l’esame della perizia nella quale erano attestati i presupposti di legge necessari ai fini dell’adozione del provvedimento di condono.
Il Tar Palermo ha ritenuto fondato il ricorso, in quanto il provvedimento impugnato è stato adottato ben oltre il termine di legge, quando si era già formato il provvedimento tacito di accoglimento dell’istanza di condono. Infatti, alla data di adozione del provvedimento impugnato, era già ampiamente decorso il termine di cui all’art. 28, comma 3, della legge regionale n. 16/2016: “Trascorso il termine di 90 giorni dalla data di deposito della perizia che asseveri la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, senza che sia stato emesso provvedimento con il quale viene assentito o negato il condono, si applica quanto previsto dall’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 24. La presente disposizione non si applica agli abusi su immobili vincolati“.
La sentenza e le motivazioni
La sentenza rimarca inoltre che la motivazione addotta dal Comune era del tutto insufficiente, vertendo unicamente sulle ragioni indicate nel provvedimento di annullamento della concessione in sanatoria, basato su una precedente perizia giurata, dai contenuti diversi da quella in causa, che riporta il nulla-osta della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, e che in nessun modo è stata presa in considerazione. Da notare che la destinazione urbanistica dell’area, pure menzionata nel provvedimento impugnato, non è ostativa all’ottenimento del condono edilizio. Può esserlo, invece, la presenza di un vincolo paesaggistico, qualora manchi il relativo parere favorevole.
Rispetto alla situazione presa in esame in precedenza, dunque, le condizioni erano notevolmente diverse e di ciò il Comune sembra non essersi neppure avveduto. Pertanto, il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, ma con una prescrizione sulla tinteggiatura del manufatto, che dovrà essere a tinta monocromatica e di colore chiaro (condizione non indicata nella perizia giurata, che ha consentito la formazione del titolo tacito di assenso). Il Comune dovrà vigilare sul rispetto di tale condizione, non rimanendo preclusa ulteriore attività repressiva qualora si verifichi la violazione del parere.

