Senza certificazione SOA la cessione del credito può essere annullata
Il general contractor che non esegue materialmente alcuna lavorazione deve comunque essere in possesso della certificazione SOA qualora il valore dell’opera complessiva superi i 516mila euro, mentre le imprese subappaltatrici devono comunque essere in possesso della certificazione SOA solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516mila euro. È quanto chiarito dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena, sez. II, sentenza n. 81 del 27 febbraio 2025.
Importo lavori certificazione SOA: il fatto
L’Agenzia delle Entrate trasmetteva alla ricorrente una “comunicazione di annullamento degli effetti della comunicazione dell’opzione esercitata ai sensi dell’art. 121 Decreto-Legge n. 34 del 2020”. Provvedimento che veniva impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena dal Condominio.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, aveva sospeso e poi annullato la comunicazione di cessione del credito derivante dall’esecuzione di lavori rientrati nell’ambito del cd. Superbonus. In particolare, la cessione del credito veniva annullata in quanto il general contractor, che pure non eseguiva alcuna lavorazione materiale, non era in possesso della prescritta certificazione SOA.
All’esito del giudizio, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena ha ritenuto corretto il provvedimento di annullamento della comunicazione dell’opzione. Niente cessione del credito per il Condominio e condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia fiscale.
La disciplina di riferimento
La sentenza appare di interesse in ragione della puntuale ricostruzione offerta della disciplina del credito d’imposta previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ai sensi dell’art. 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. Rilevante è, nel caso in esame, il funzionamento della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante quale modalità alternativa alla fruizione diretta della stessa.
Per gli interventi rientranti nell’ambito di applicazione del Superbonus era necessario trasmettere all’Agenzia delle Entrate la cd. comunicazione di opzione, con la quale indicare la scelta tra la fruizione diretta della detrazione e la cessione del credito corrispondente. Detta comunicazione può sempre essere sospesa e annullata dall’Amministrazione finanziaria, come in effetti accaduto nel caso di specie.
Il controllo preventivo e successivo nella cessione dei crediti “Superbonus”
La disposizione dell’art. 122bis del d.l. n. 34/2020 disciplina le sole ipotesi di controllo preventivo volte a contrastare possibili frodi. La stessa rubrica dell’articolo in commento, infatti, risulta “Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi”. Tale disposizione, come osserva la sentenza in commento, lascia inalterati gli ordinari poteri di controllo sostanziale da utilizzare per verificare la sussistenza dei presupposti normativamente richiesti per la fruizione delle singole misure agevolative.
Nel caso di specie, l’impresa cui erano stati ceduti i crediti fiscali non era in possesso della prescritta certificazione SOA, obbligatoria dal 1° gennaio 2023.
Qualificazione SOA e importo lavori: general contractor o imprese esecutrici?
Il tema di maggior interesse attiene all’individuazione del soggetto in capo al quale deve risultare il possesso della certificazione SOA. Nel caso di specie, infatti, il general contractor non era in possesso di detta certificazione ma si limitava a gestire e coordinare l’attività realizzativa affidata interamente a soggetti terzi in possesso della certificazione. Secondo la sentenza in commento a nulla rileva il fatto che il general contractor che non esegua materialmente alcuna lavorazione debba comunque essere in possesso della certificazione SOA qualora il valore dell’opera complessiva superi i 516mila euro, come nel caso di specie. Analogamente, anche le imprese subappaltatrici dovranno essere in possesso della certificazione SOA nel caso in cui queste eseguano lavori di importo superiore a 516mila euro.

